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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1406 c.c. Nozione

In vigore

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.

In sintesi

  • La cessione del contratto consente a una parte (cedente) di sostituire a sé un terzo (cessionario) con il consenso dell'altra parte (ceduto).
  • La cessione è ammessa solo per i contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite da entrambe le parti.
  • Il cessionario subentra nella stessa posizione contrattuale del cedente, acquistando diritti e assumendo obblighi.
  • Differisce dalla cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.) perché trasferisce l'intero rapporto contrattuale, non solo il credito.
  • Il consenso del contraente ceduto è elemento costitutivo della fattispecie.

Nozione e struttura dell'istituto

L'art. 1406 c.c. definisce la cessione del contratto come il negozio mediante il quale una parte (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) la propria posizione contrattuale complessiva, comprensiva di tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto originario. L'operazione richiede necessariamente il consenso dell'altra parte del contratto originario (contraente ceduto).

Presupposti oggettivi

La norma limita la cessione ai contratti con prestazioni corrispettive ancora ineseguite da entrambe le parti. Se una parte ha già eseguito integralmente la propria prestazione, la sua posizione si è trasformata in un mero credito cedibile ex artt. 1260 ss. c.c., non in una posizione contrattuale cedibile ai sensi dell'art. 1406 c.c. La corrispettività è dunque sia requisito strutturale sia limite applicativo dell'istituto.

Distinzione dalla cessione del credito e dall'accollo

La cessione del contratto si distingue dalla cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.) perché trasferisce l'intera posizione contrattuale, attiva e passiva, e non richiede il consenso del debitore ceduto (salvo eccezioni). Si distingue dall'accollo (art. 1273 c.c.) perché quest'ultimo riguarda il solo lato passivo del rapporto obbligatorio. La cessione del contratto realizza invece una sostituzione soggettiva globale.

Il ruolo del consenso del ceduto

Il consenso del contraente ceduto è elemento costitutivo, non meramente efficacia. In assenza di tale consenso l'accordo tra cedente e cessionario è res inter alios acta rispetto al ceduto. Il consenso può essere preventivo (art. 1407 c.c.) o contestuale alla cessione; se preventivo, la cessione diviene efficace verso il ceduto solo con notifica o accettazione.

Domande frequenti

Cos'è la cessione del contratto e quando è ammessa?

È il negozio con cui una parte sostituisce a sé un terzo nella propria posizione contrattuale. È ammessa per i contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, purché l'altra parte (ceduto) vi consenta.

Qual è la differenza tra cessione del contratto e cessione del credito?

La cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.) trasferisce solo il diritto di credito, mentre la cessione del contratto trasferisce l'intera posizione contrattuale, compresi obblighi e diritti. La cessione del credito non richiede il consenso del debitore ceduto; la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto.

È necessario il consenso del contraente ceduto?

Sì, è un requisito costitutivo. Senza il consenso del ceduto, la cessione non produce effetti nei suoi confronti. Il consenso può essere preventivo (inserito nel contratto originario) o successivo alla cessione.

Cosa si intende per prestazioni non ancora eseguite?

La cessione è possibile solo se entrambe le parti del contratto originario hanno ancora obbligazioni da adempiere. Se una parte ha già eseguito completamente la propria prestazione, il suo residuo diritto è un credito cedibile ex art. 1260 c.c., non una posizione contrattuale cedibile ex art. 1406 c.c.

Il cessionario diventa parte del contratto a tutti gli effetti?

Sì. Il cessionario subentra nella stessa posizione giuridica del cedente: acquista i diritti e assume le obbligazioni derivanti dal contratto. Il cedente, di regola, è liberato (art. 1408 c.c.), salvo che il ceduto abbia dichiarato di non volerlo liberare.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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