Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1403 c.c. Forme e pubblicità

In vigore

La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.

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In sintesi

  • La dichiarazione di nomina e la procura (o l'accettazione del nominato) devono rivestire la stessa forma usata per il contratto originario.
  • La regola vale anche quando la forma non è prescritta dalla legge ma è stata liberamente adottata dalle parti (forma convenzionale).
  • Se il contratto è soggetto a pubblicità (es. trascrizione immobiliare), anche la dichiarazione di nomina deve essere resa pubblica con gli stessi modalità.
  • Il difetto di forma o di pubblicità rende inopponibile la nomina ai terzi.
Indice dei contenuti

Il principio di simmetria delle forme

L'art. 1403 c.c. enuncia il principio della simmetria formale: la dichiarazione di nomina e il documento che la accompagna (procura o accettazione del nominato) devono rivestire la stessa forma utilizzata per il contratto originario. La regola opera sia quando la forma è imposta dalla legge (forma ad substantiam o ad probationem) sia quando è stata liberamente scelta dalle parti (forma convenzionale ex art. 1352 c.c.).

Esempi pratici

  • Contratto di compravendita immobiliare stipulato per atto pubblico: la dichiarazione di nomina deve essere ricevuta da un notaio.
  • Contratto stipulato per scrittura privata autenticata: anche la nomina dovrà essere autenticata.
  • Contratto verbale: la dichiarazione di nomina può essere verbale (sebbene per ragioni probatorie sia consigliata la forma scritta).

Pubblicità della dichiarazione di nomina

Se il contratto originario è stato sottoposto a pubblicità (tipicamente la trascrizione immobiliare ex artt. 2643-2644 c.c.), la dichiarazione di nomina deve essere anch'essa trascritta nei registri immobiliari con l'indicazione della procura o dell'accettazione. Senza trascrizione, la nomina non è opponibile ai terzi aventi causa dal contratto originario.

Sanzione per il difetto di forma o di pubblicità

Il difetto di forma determina la nullità della dichiarazione di nomina (art. 1418 c.c.). Il difetto di pubblicità non incide sulla validità inter partes, ma rende la nomina inopponibile ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base al contratto originario.

Casi pratici

Caso 1: simmetria delle forme

Tizio ha comprato un immobile per atto pubblico con riserva di nomina. La dichiarazione di nomina deve essere ricevuta da un notaio, nella stessa forma del contratto (art. 1403 c.c.); altrimenti è nulla.

Caso 2: pubblicità della nomina

Il contratto è stato trascritto nei registri immobiliari. Anche la dichiarazione di nomina deve essere trascritta, con l'indicazione della procura o dell'accettazione: senza trascrizione, la nomina non è opponibile ai terzi.

Domande frequenti

Che forma deve avere la dichiarazione di nomina?

La stessa forma usata dalle parti per il contratto, anche se non prescritta dalla legge (art. 1403 c.c.).

Vale anche se la forma era stata scelta liberamente?

Sì: la simmetria opera sia per la forma imposta dalla legge sia per quella convenzionale (art. 1352 c.c.).

La nomina va resa pubblica?

Se il contratto è soggetto a pubblicità (es. trascrizione immobiliare), anche la dichiarazione di nomina deve esserlo, con l'indicazione della procura o accettazione.

Cosa accade se manca la forma richiesta?

La dichiarazione di nomina è nulla (art. 1418 c.c.).

Cosa comporta il difetto di pubblicità?

Non incide sulla validità tra le parti, ma rende la nomina inopponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti dal contratto originario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 15 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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