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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1403 c.c. Forme e pubblicità

In vigore

La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.

In sintesi

  • La dichiarazione di nomina e la procura (o l'accettazione del nominato) devono rivestire la stessa forma usata per il contratto originario.
  • La regola vale anche quando la forma non è prescritta dalla legge ma è stata liberamente adottata dalle parti (forma convenzionale).
  • Se il contratto è soggetto a pubblicità (es. trascrizione immobiliare), anche la dichiarazione di nomina deve essere resa pubblica con gli stessi modalità.
  • Il difetto di forma o di pubblicità rende inopponibile la nomina ai terzi.

Il principio di simmetria delle forme

L'art. 1403 c.c. enuncia il principio della simmetria formale: la dichiarazione di nomina e il documento che la accompagna (procura o accettazione del nominato) devono rivestire la stessa forma utilizzata per il contratto originario. La regola opera sia quando la forma è imposta dalla legge (forma ad substantiam o ad probationem) sia quando è stata liberamente scelta dalle parti (forma convenzionale ex art. 1352 c.c.).

Esempi pratici

  • Contratto di compravendita immobiliare stipulato per atto pubblico: la dichiarazione di nomina deve essere ricevuta da un notaio.
  • Contratto stipulato per scrittura privata autenticata: anche la nomina dovrà essere autenticata.
  • Contratto verbale: la dichiarazione di nomina può essere verbale (sebbene per ragioni probatorie sia consigliata la forma scritta).

Pubblicità della dichiarazione di nomina

Se il contratto originario è stato sottoposto a pubblicità (tipicamente la trascrizione immobiliare ex artt. 2643-2644 c.c.), la dichiarazione di nomina deve essere anch'essa trascritta nei registri immobiliari con l'indicazione della procura o dell'accettazione. Senza trascrizione, la nomina non è opponibile ai terzi aventi causa dal contratto originario.

Sanzione per il difetto di forma o di pubblicità

Il difetto di forma determina la nullità della dichiarazione di nomina (art. 1418 c.c.). Il difetto di pubblicità non incide sulla validità inter partes, ma rende la nomina inopponibile ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base al contratto originario.

Domande frequenti

La dichiarazione di nomina deve rispettare requisiti di forma?

Sì. Deve rivestire la stessa forma del contratto originario, sia essa imposta dalla legge sia liberamente scelta dalle parti; la simmetria formale si applica anche alla procura o all'accettazione del nominato.

Cosa succede se il contratto originario era verbale ma la nomina è fatta per iscritto?

Non ci sono problemi: la forma scritta è più rigorosa di quella verbale; la norma impone il minimo (stessa forma), non impedisce di usarne una più solenne.

Perché è importante la trascrizione della dichiarazione di nomina?

Perché senza trascrizione la nomina non è opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti in base al contratto originario (artt. 2643-2644 c.c.); il nominato rischierebbe di perdere il diritto verso terzi aventi causa.

La procura deve essere allegata alla dichiarazione di nomina o può essere richiamata?

L'art. 1403 c.c. richiede che la dichiarazione di nomina indichi l'atto di procura o l'accettazione del nominato; in sede di trascrizione è necessario il richiamo preciso del documento che legittima il nominato.

Qual è la differenza tra forma ad substantiam e forma convenzionale ai fini dell'art. 1403 c.c.?

Per la forma ad substantiam (imposta dalla legge, es. atto pubblico per immobili) il difetto è causa di nullità; per la forma convenzionale (scelta dalle parti ex art. 1352 c.c.) la mancanza produce gli stessi effetti se le parti l'hanno elevata a requisito del contratto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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