Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1403 c.c. Forme e pubblicità
In vigore
La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge. Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1402 - Art. 1402 c.c.: Termine e modalità della dichiarazione di nomina→Cod. civ. art. 1404 - Articolo 1404 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di nomin…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1401 Codice Civile: Riserva di nomina del contraente→Art. 1405 c.c.: Effetti della mancata dichiarazione di nomina→Articolo 1400 Codice Civile: Speciali forme di rappresentanza→Art. 1406 Codice Civile: Nozione→Art. 1399 Codice Civile: Ratifica→Art. 1407 Codice Civile: Forma→Articolo 1398 Codice Civile: Rappresentanza senza potere
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di simmetria delle forme
L'art. 1403 c.c. enuncia il principio della simmetria formale: la dichiarazione di nomina e il documento che la accompagna (procura o accettazione del nominato) devono rivestire la stessa forma utilizzata per il contratto originario. La regola opera sia quando la forma è imposta dalla legge (forma ad substantiam o ad probationem) sia quando è stata liberamente scelta dalle parti (forma convenzionale ex art. 1352 c.c.).
Esempi pratici
Pubblicità della dichiarazione di nomina
Se il contratto originario è stato sottoposto a pubblicità (tipicamente la trascrizione immobiliare ex artt. 2643-2644 c.c.), la dichiarazione di nomina deve essere anch'essa trascritta nei registri immobiliari con l'indicazione della procura o dell'accettazione. Senza trascrizione, la nomina non è opponibile ai terzi aventi causa dal contratto originario.
Sanzione per il difetto di forma o di pubblicità
Il difetto di forma determina la nullità della dichiarazione di nomina (art. 1418 c.c.). Il difetto di pubblicità non incide sulla validità inter partes, ma rende la nomina inopponibile ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base al contratto originario.
Domande frequenti
Che forma deve avere la dichiarazione di nomina?
La stessa forma usata dalle parti per il contratto, anche se non prescritta dalla legge (art. 1403 c.c.).
Vale anche se la forma era stata scelta liberamente?
Sì: la simmetria opera sia per la forma imposta dalla legge sia per quella convenzionale (art. 1352 c.c.).
La nomina va resa pubblica?
Se il contratto è soggetto a pubblicità (es. trascrizione immobiliare), anche la dichiarazione di nomina deve esserlo, con l'indicazione della procura o accettazione.
Cosa accade se manca la forma richiesta?
La dichiarazione di nomina è nulla (art. 1418 c.c.).
Cosa comporta il difetto di pubblicità?
Non incide sulla validità tra le parti, ma rende la nomina inopponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti dal contratto originario.