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Art. 1405 c.c. Effetti della mancata dichiarazione di nomina
In vigore
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari. CAPO VIII – Della cessione del contratto
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In sintesi
Inquadramento della norma
L'art. 1405 c.c. costituisce la norma di chiusura della disciplina del contratto per persona da nominare (artt. 1401-1405 c.c.). Stabilisce la conseguenza giuridica della mancata dichiarazione di nomina: il contratto si consolida tra i contraenti originari, come se la riserva di nomina non fosse mai stata apposta.
Presupposti della fattispecie
La norma si applica quando: (a) la dichiarazione di nomina non viene resa entro il termine di legge o convenzionale; oppure (b) la nomina viene effettuata ma è invalida per difetto di forma o per mancata contestuale accettazione da parte del nominato (art. 1402 c.c.). In entrambi i casi l'effetto è identico: lo stipulante diventa definitivamente parte del contratto.
Rapporto con la cessione del contratto
Il contratto per persona da nominare si distingue dalla cessione del contratto (art. 1406 c.c.) perché la sostituzione soggettiva avviene sin dall'origine, con effetto retroattivo (art. 1404 c.c.), mentre la cessione opera dal momento in cui diviene efficace verso il ceduto. L'art. 1405 c.c. è collocato nel Capo VIII dedicato alla cessione del contratto, a segnalare la continuità sistematica tra i due istituti.
Effetti pratici
La stabilizzazione del rapporto tra contraenti originari tutela il contraente che aveva già prestato il consenso confidando sull'identità della controparte. In ambito immobiliare, ove il contratto per persona da nominare è frequente nelle vendite tramite mediatore, la mancata nomina nei termini comporta che l'acquirente originario resta obbligato all'acquisto e al pagamento del prezzo, con conseguenze fiscali rilevanti (imposta di registro dovuta dallo stipulante).
Domande frequenti
Cosa succede se la nomina non viene fatta entro il termine?
Il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari: lo stipulante resta parte del contratto a tutti gli effetti, senza possibilità di trasferire la posizione contrattuale al nominato.
La mancata nomina rende il contratto nullo o inefficace?
No. Il contratto rimane pienamente valido ed efficace, semplicemente si consolida tra le parti che lo hanno stipulato, come se la clausola di riserva di nomina non fosse mai stata inserita.
Qual è la differenza tra nomina tardiva e nomina invalida?
Entrambe producono lo stesso effetto di cui all'art. 1405 c.c.: il contratto resta tra i contraenti originari. La nomina è tardiva se resa dopo il termine; è invalida se priva della forma richiesta o se il nominato non ha accettato contestualmente (art. 1402 c.c.).
Chi stabilisce il termine per la dichiarazione di nomina?
Il termine può essere fissato dalla legge (tre giorni nel contratto di borsa, secondo la disciplina di settore) oppure concordato dalle parti nel contratto. In assenza di un termine convenzionale si applica il termine legale.
Quali conseguenze fiscali ha la mancata nomina in un contratto immobiliare?
Lo stipulante resta acquirente a tutti gli effetti: l'imposta di registro viene applicata sul suo acquisto, e le agevolazioni prima casa o le aliquote ridotte devono essere verificate in capo a lui, non al nominato mancante.