Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1402 c.c. – Termine e modalità della dichiarazione di nomina
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1401 - Articolo 1401 Codice Civile: Riserva di nomina del contraente→Cod. civ. art. 1403 - Articolo 1403 Codice Civile: Forme e pubblicità→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1400 Codice Civile: Speciali forme di rappresentanza→Articolo 1404 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di nomina→Art. 1399 Codice Civile: Ratifica→Art. 1405 c.c.: Effetti della mancata dichiarazione di nomina→Articolo 1398 Codice Civile: Rappresentanza senza potere→Art. 1406 Codice Civile: Nozione→Art. 1397 c.c.: Restituzione del documento della rappresentanza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il termine per la dichiarazione di nomina
L'art. 1402 c.c. fissa in tre giorni dalla stipulazione del contratto il termine entro cui lo stipulante deve comunicare all'altra parte il nome del soggetto nominato. Le parti possono concordare un termine diverso (più lungo o più breve) direttamente nel contratto originario o in un successivo accordo, purché anteriore alla scadenza del termine legale.
Efficacia della dichiarazione: doppia condizione
La dichiarazione di nomina è efficace solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
Conseguenze dell'inefficacia
Se la dichiarazione è tardiva o manca di accettazione/procura, la nomina non produce effetti: lo stipulante rimane definitivamente parte del contratto (art. 1405 c.c.), senza possibilità di recupero retroattivo della nomina.
Forma della dichiarazione
La dichiarazione di nomina deve rivestire la stessa forma del contratto originario (art. 1403 c.c.): se il contratto è stato stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche la dichiarazione di nomina dovrà avere quella forma.
Profilo fiscale
Ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 131/1986, la dichiarazione di nomina resa nei termini è soggetta a imposta di registro in misura fissa. Se effettuata fuori termine, potrebbe configurarsi un nuovo trasferimento soggetto ad aliquota proporzionale.
Domande frequenti
Entro quando va comunicata la dichiarazione di nomina?
Entro tre giorni dalla stipulazione, se le parti non hanno stabilito un termine diverso (art. 1402 c.c.).
Quali condizioni rendono efficace la nomina?
Deve essere accompagnata dall'accettazione del nominato oppure esistere una procura anteriore al contratto.
Cosa accade se la nomina è tardiva o priva di accettazione/procura?
Non produce effetti: lo stipulante rimane definitivamente parte del contratto (art. 1405 c.c.).
Le parti possono cambiare il termine?
Sì: possono concordare un termine diverso nel contratto o in un accordo anteriore alla scadenza di quello legale.
Che forma deve avere la dichiarazione?
La stessa forma del contratto originario (art. 1403 c.c.).