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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1404 c.c. Effetti della dichiarazione di nomina

In vigore

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

In sintesi

  • La dichiarazione di nomina validamente effettuata produce effetti retroattivi: il nominato acquista diritti e obblighi dal momento della stipula del contratto originario.
  • La retroattività è reale: il nominato subentra come se fosse stato parte fin dall'inizio, senza necessità di un ulteriore atto traslativo.
  • Lo stipulante è liberato da ogni vincolo contrattuale una volta perfezionata la nomina.
  • La retroattività è rilevante sul piano fiscale (imposta di registro) e su quello della trascrizione immobiliare.

L'efficacia retroattiva della nomina

L'art. 1404 c.c. stabilisce la regola cardine del contratto per persona da nominare: la dichiarazione di nomina validamente resa produce effetti ex tunc, ossia dal momento in cui il contratto originario fu stipulato. Il nominato acquista i diritti e assume gli obblighi come se fosse stato parte originaria del contratto.

Conseguenze sostanziali

La retroattività reale comporta che:

  • Non si verifica un doppio trasferimento tra stipulante e nominato: la titolarità passa direttamente dalla controparte al nominato.
  • Lo stipulante è definitivamente liberato da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, salvo eventuali obbligazioni già eseguite o violazioni avvenute prima della nomina.
  • Gli effetti del contratto già maturati nel periodo intercorrente tra la stipula e la nomina (es. frutti civili, rischi) si imputano al nominato sin dall'origine, salvo diversa pattuizione.

Profilo fiscale: l'art. 32 D.P.R. 131/1986

L'art. 32 del D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro) recepisce la retroattività civilistica: se la nomina è effettuata nell'atto originario o entro il termine di legge e il contratto è già stato assoggettato a imposta proporzionale, la dichiarazione di nomina sconta solo l'imposta in misura fissa. Se invece la nomina è tardiva o mancano i requisiti dell'art. 1402 c.c., l'operazione viene trattata come un nuovo trasferimento soggetto ad aliquota proporzionale.

Profilo immobiliare: trascrizione

In caso di contratti soggetti a trascrizione (artt. 2643-2644 c.c.), la retroattività non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede che abbiano trascritto anteriormente la dichiarazione di nomina. Per questo motivo è essenziale provvedere tempestivamente alla trascrizione della nomina (art. 1403 c.c.) per renderne opponibile gli effetti erga omnes.

Liberazione dello stipulante

Con la nomina efficace, lo stipulante esce definitivamente dalla relazione contrattuale. Tuttavia, se aveva già eseguito prestazioni (es. pagamento di acconti), dovrà essere regolato il rapporto interno tra stipulante e nominato, in base al negozio di mandato o al rapporto sottostante che giustificava la riserva.

Domande frequenti

Cosa significa che la nomina ha effetto retroattivo ex art. 1404 c.c.?

Significa che il nominato acquista i diritti e assume gli obblighi del contratto come se fosse stato parte fin dalla conclusione originaria, senza necessità di un atto traslativo aggiuntivo tra stipulante e nominato.

Lo stipulante rimane obbligato dopo la nomina?

No. Una volta perfezionata la nomina validamente, lo stipulante è liberato da ogni vincolo contrattuale verso la controparte; eventuali rapporti interni tra stipulante e nominato sono regolati dall'accordo sottostante (es. mandato).

Qual è il vantaggio fiscale della retroattività?

Grazie alla retroattività, la dichiarazione di nomina tempestiva è soggetta solo all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 131/1986, evitando la doppia imposizione proporzionale che si avrebbe con un ordinario doppio trasferimento.

La retroattività è opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti nel frattempo?

No. La retroattività opera inter partes; nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti in buona fede e trascritto il proprio atto prima della trascrizione della nomina, gli effetti retroattivi non sono opponibili (artt. 2643-2644 c.c.).

Se la nomina è tardiva o invalida, chi rimane parte del contratto?

Lo stipulante rimane definitivamente parte del contratto, con piena responsabilità per l'esecuzione, senza possibilità di liberarsi nominando il terzo in un momento successivo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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