Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1407 c.c. Forma
In vigore
Se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata. Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola “all’ordine” o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1406 - Art. 1406 Codice Civile: Nozione→Cod. civ. art. 1408 - Articolo 1408 Codice Civile: Rapporti fra contraente ceduto e ced…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1405 c.c.: Effetti della mancata dichiarazione di nomina→Art. 1409 c.c.: Rapporti fra contraente ceduto e cessionario→Articolo 1404 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di nomina→Articolo 1410 Codice Civile: Rapporti fra cedente e cessionario→Articolo 1403 Codice Civile: Forme e pubblicità→Articolo 1411 Codice Civile: Contratto a favore di terzi→Art. 1402 c.c.: Termine e modalità della dichiarazione di nomina
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1407 del codice civile si colloca al termine del breve capo dedicato alla cessione del contratto e ne completa l'architettura, occupandosi in modo specifico delle ipotesi in cui il contraente ceduto abbia manifestato il proprio consenso alla sostituzione prima che essa si perfezioni. La disposizione, in apparenza tecnica, regge in realtà l'intera operatività pratica della cessione, perché collega il momento di efficacia della vicenda traslativa a precisi atti di comunicazione e di documentazione. Per comprenderne la portata occorre tenere presente che la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406 c.c., presuppone il consenso del ceduto: l'art. 1407 disciplina che cosa accade quando tale consenso è stato dato in anticipo.
Il consenso preventivo e il momento di efficacia
Il primo comma muove dall'ipotesi in cui una parte abbia consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. In questo caso la sostituzione non produce effetto verso il ceduto per il solo fatto dell'accordo tra cedente e cessionario, ma diventa efficace nei confronti del ceduto dal momento in cui la sostituzione gli è stata notificata oppure dal momento in cui egli l'ha accettata. La norma, dunque, scinde due piani: quello del rapporto interno tra cedente e cessionario, già perfetto con il loro accordo, e quello dell'opponibilità al ceduto, che richiede un atto ulteriore. Si tratta di una soluzione coerente con l'esigenza di certezza: il ceduto deve sapere a chi adempiere e nei cui confronti vanta i propri diritti.
Notificazione e accettazione a confronto
La disposizione contempla due vie alternative. La notificazione è un atto unilaterale recettizio con cui si porta a conoscenza del ceduto l'avvenuta sostituzione; l'accettazione, invece, presuppone una manifestazione di volontà del ceduto, anche successiva, che può essere espressa o desumersi da comportamenti concludenti. In linea generale, la prima modalità è funzionale a rendere certa la data e il contenuto della comunicazione, mentre la seconda valorizza l'adesione attiva del contraente ceduto. In entrambi i casi l'effetto è il medesimo: rendere la sostituzione efficace verso colui che resta parte del contratto.
La clausola "all'ordine" e la circolazione mediante girata
Il secondo comma introduce una modalità di circolazione semplificata: quando tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola "all'ordine" o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante. La norma avvicina la cessione del contratto alle tecniche dei titoli di credito e dei titoli di legittimazione: il rapporto contrattuale, incorporato in un documento, circola con la sola girata, senza necessità di ulteriori notificazioni. È una soluzione pensata per i traffici d'impresa, dove la rapidità e la sicurezza della circolazione assumono valore primario.
Rapporto con gli artt. 1406, 1408 e 1409 c.c.
L'art. 1407 va letto in sistema con le disposizioni che lo precedono e lo seguono. L'art. 1406 individua la struttura trilaterale della cessione e la necessità del consenso del ceduto; l'art. 1408 regola i rapporti tra ceduto e cedente, in particolare la liberazione di quest'ultimo; l'art. 1409 disciplina i rapporti tra ceduto e cessionario e il regime delle eccezioni. La norma in commento si inserisce come tassello relativo al quando e al come la sostituzione diventa opponibile, completando un disegno normativo unitario che mira a garantire la continuità del rapporto e la tutela del contraente che subisce la sostituzione.
Profili applicativi e funzione economica
Sul piano pratico, il consenso preventivo è frequente nei contratti d'impresa, nelle locazioni commerciali, negli appalti e in tutte le ipotesi in cui le parti vogliono lasciare aperta la possibilità di un avvicendamento soggettivo senza dover rinegoziare l'intero rapporto. La previsione consente di programmare in anticipo la mobilità della posizione contrattuale, riducendo i costi di transazione. Tipicamente, la clausola di consenso preventivo è accompagnata dalla previsione delle modalità di comunicazione, così da rendere agevole e certo il momento di efficacia verso il ceduto.
La tutela del contraente ceduto
Anche dove il consenso è stato dato in anticipo, la norma non priva il ceduto di garanzie: subordinando l'efficacia alla notificazione o all'accettazione, gli assicura che la vicenda non possa essergli opposta finché non ne abbia avuto formale contezza. Resta inoltre fermo il regime delle eccezioni di cui all'art. 1409 c.c., che consente al ceduto di opporre al cessionario le eccezioni derivanti dal contratto. In linea generale, dunque, il consenso preventivo agevola la circolazione ma non comprime le posizioni difensive del contraente che resta vincolato. Il ceduto conserva, in particolare, le eccezioni fondate sul contratto ceduto, mentre non gli sono opponibili, di regola, quelle fondate su altri rapporti con il cedente, salvo espressa riserva. Questo assetto realizza un equilibrio tra la fluidità della circolazione e la stabilità delle posizioni acquisite.
La natura recettizia degli atti di comunicazione
Tanto la notificazione quanto l'accettazione presentano natura recettizia: producono effetto nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario o, secondo i principi generali sugli atti recettizi, quando pervengono all'indirizzo del medesimo senza che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Da ciò discende un corollario di rilievo pratico: la certezza del momento di efficacia dipende dalla prova della ricezione. Per questa ragione la prassi predilige forme di comunicazione idonee a documentare data e contenuto, così da prevenire contestazioni sul momento a partire dal quale la sostituzione è opponibile al ceduto.
Cessione del contratto e figure affini
L'art. 1407 va distinto dalle figure contigue della cessione del credito e dell'accollo. Nella cessione del credito (artt. 1260 e segg.) circola la sola posizione attiva; nell'accollo si trasferisce un debito; nella cessione del contratto, invece, circola l'intera posizione contrattuale, comprensiva di crediti, debiti e poteri come quello di recesso o di impugnazione. È proprio questa unitarietà a giustificare la necessità del coinvolgimento del ceduto e la specifica disciplina del momento di efficacia dettata dalla norma in commento. Il consenso preventivo non snatura tale struttura, ma ne anticipa una componente, lasciando ferma la necessità della comunicazione per l'opponibilità.
Casi pratici
Caso 1: consenso preventivo e notificazione
Tizio stipula con Caio un contratto di fornitura inserendo una clausola con cui consente preventivamente che Caio sostituisca a sé un terzo. Successivamente Caio cede la propria posizione a Sempronio. In linea generale, la sostituzione diventa efficace nei confronti di Tizio dal momento in cui gli viene notificata o in cui egli la accetta; prima di tale momento Tizio continua a fare riferimento a Caio.
Caso 2: circolazione mediante girata
Tutti gli elementi del rapporto tra Caio e Sempronio risultano da un documento contenente la clausola "all'ordine". Sempronio gira il documento a un nuovo soggetto: per effetto della girata, costui subentra nella posizione di Sempronio senza necessità di un'ulteriore notificazione, secondo la modalità semplificata prevista dal secondo comma.
Domande frequenti
Che cosa disciplina l'art. 1407 c.c.?
Disciplina la forma e gli effetti del consenso preventivo alla cessione del contratto: quando il ceduto ha acconsentito in anticipo alla sostituzione, questa diventa efficace nei suoi confronti dal momento della notificazione o dell'accettazione.
Qual è la differenza tra consenso preventivo e consenso contestuale?
Nel consenso contestuale (art. 1406) il ceduto aderisce al momento della cessione; nel consenso preventivo l'adesione è anteriore, sicché occorre un atto successivo - notificazione o accettazione - per rendere la sostituzione opponibile al ceduto.
Da quando la sostituzione è efficace verso il contraente ceduto?
Dal momento in cui la sostituzione gli è stata notificata oppure dal momento in cui egli l'ha accettata, anche per comportamenti concludenti.
Che cosa comporta la clausola "all'ordine"?
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento con clausola "all'ordine" o equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario al girante, secondo una tecnica vicina a quella dei titoli di credito.
Il consenso preventivo priva il ceduto delle sue difese?
No. Il ceduto conserva il regime delle eccezioni di cui all'art. 1409 c.c. e l'efficacia della sostituzione resta subordinata alla comunicazione, a tutela della sua posizione.