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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1409 c.c. Rapporti fra contraente ceduto e cessionario

In vigore

Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

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In sintesi

  • Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ceduto.
  • Non può opporre al cessionario eccezioni fondate su rapporti personali con il cedente, salvo espressa riserva al momento del consenso.
  • Le eccezioni opponibili includono la nullità, l'annullabilità, la risoluzione per inadempimento, l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).
  • La riserva espressa al momento del consenso consente al ceduto di preservare anche le eccezioni personali verso il cedente.
  • La norma garantisce al cessionario la certezza sulla portata delle eccezioni che il ceduto potrà sollevargli.

Le eccezioni opponibili al cessionario

L'art. 1409 c.c. regola il regime delle eccezioni che il contraente ceduto può sollevare nei confronti del cessionario. La norma distingue nettamente due categorie: le eccezioni contrattuali, derivanti cioè dal contenuto del contratto ceduto, che il ceduto può sempre opporre al cessionario; e le eccezioni extraccontrattuali, fondate su rapporti personali tra ceduto e cedente estranei al contratto, che il ceduto non può opporre al cessionario, salvo riserva espressa.

Eccezioni derivanti dal contratto

Rientrano nella prima categoria tutte le eccezioni che trovano il loro fondamento nel contratto ceduto: la nullità o l'annullabilità del contratto, la risoluzione per inadempimento, la rescissione, l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), la prescrizione dei diritti contrattuali, i vizi del consenso. Il cessionario subentra nel contratto con tutte le difese che il ceduto avrebbe potuto opporre al cedente: non può pretendere una posizione migliore di quella che aveva il cedente.

Eccezioni personali e riserva espressa

Le eccezioni personali — fondate su rapporti tra ceduto e cedente estranei al contratto ceduto, come un credito autonomo del ceduto verso il cedente, o una compensazione derivante da un diverso rapporto — non sono opponibili al cessionario per default. Il cessionario, terzo rispetto a tali rapporti, non può essere pregiudicato da vicende a lui ignote e non inerenti al contratto acquisito. Tuttavia il ceduto può tutelarsi facendo espressa riserva al momento in cui consente alla sostituzione: con tale riserva si preserva il diritto di opporre anche le eccezioni personali al cessionario.

Confronto con la cessione del credito

La struttura della norma ricalca l'art. 1263 c.c. sulla cessione del credito, che parimenti consente al debitore ceduto di opporre al cessionario le eccezioni opponibili al cedente al momento della cessione, ma non quelle fondate su fatti successivi. Il sistema è coerente: chi subentra in un rapporto contrattuale o creditorio lo acquisisce con le difese preesistenti, non con quelle personali della controparte rimasta.

Domande frequenti

Quali eccezioni può opporre il ceduto al cessionario?

Può opporre tutte le eccezioni che derivano dal contratto ceduto: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), prescrizione dei diritti contrattuali. In sintesi, tutto ciò che avrebbe potuto opporre al cedente in relazione a quel contratto.

Il ceduto può opporre al cessionario un credito che aveva verso il cedente?

No, salvo riserva espressa al momento del consenso alla cessione. Un credito del ceduto verso il cedente derivante da un rapporto diverso dal contratto ceduto è un'eccezione personale non opponibile al cessionario per default.

Come può il ceduto preservare le eccezioni personali verso il cessionario?

Deve fare espressa riserva nel momento in cui presta il consenso alla sostituzione. La riserva deve essere specifica: è preferibile indicare espressamente il tipo di eccezione o il rapporto personale che si intende preservare.

Perché il cessionario non è tenuto a rispettare le eccezioni personali del ceduto verso il cedente?

Perché il cessionario è terzo rispetto ai rapporti personali tra ceduto e cedente. Consentire l'opponibilità automatica di tali eccezioni renderebbe incerta la posizione del cessionario e scoraggerebbe la circolazione dei contratti. La riserva espressa bilancia le due esigenze.

Qual è la differenza tra eccezione contrattuale e eccezione personale nella cessione del contratto?

L'eccezione contrattuale deriva dal contenuto o dall'esecuzione del contratto ceduto (es. inadempimento, vizi, nullità). L'eccezione personale deriva da rapporti tra ceduto e cedente estranei al contratto ceduto (es. crediti reciproci da altri negozi). Solo le prime sono automaticamente opponibili al cessionario.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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