Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1401 c.c. – Riserva di nomina del contraente

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

In sintesi

  • L'art. 1401 c.c. disciplina il contratto per persona da nominare: una parte si riserva, al momento della conclusione, la facolta' di nominare poi il soggetto che acquistera' diritti e obblighi del contratto.
  • La nomina, se tempestiva e valida, fa subentrare il terzo con effetto retroattivo, come se avesse contratto fin dall'origine.
  • L'istituto e' completato dagli artt. 1402-1405 c.c., che regolano termini, forma della dichiarazione e procura, ed effetti.
  • Consente flessibilita' negoziale e riservatezza sull'identita' del reale acquirente.
  • In mancanza di valida nomina, il contratto produce effetti tra i contraenti originari (art. 1405 c.c.).
Indice dei contenuti

L'art. 1401 c.c. apre la disciplina del contratto per persona da nominare, figura che consente a una delle parti, definita stipulante, di concludere il contratto riservandosi la facolta' di indicare successivamente la persona, l'electus, che ne acquistera' i diritti e ne assumera' gli obblighi. Si tratta di uno strumento di notevole utilita' pratica, perché permette di stipulare un affare quando ancora non e' definita l'identita' del soggetto destinato a divenirne titolare, o quando si voglia mantenere riservata tale identita' fino a un momento successivo. La norma fotografa il nucleo essenziale dell'istituto, rinviando agli articoli seguenti per la disciplina di dettaglio.

La struttura dell'istituto e la riserva di nomina

Il meccanismo si fonda su una riserva: al momento della conclusione del contratto, lo stipulante dichiara di riservarsi la facolta' di nominare in seguito il contraente effettivo. La riserva deve essere espressa al momento della stipula, perché costituisce un elemento del contratto e ne caratterizza la struttura fin dall'origine. Il contratto nasce quindi con una soggettivita' provvisoriamente incompleta dal lato dello stipulante, destinata a essere integrata o confermata dalla successiva dichiarazione di nomina. Fino a quel momento, lo stipulante e' parte a tutti gli effetti, ma con la possibilita' di far subentrare il terzo.

L'effetto della nomina e la retroattivita'

Quando la nomina e' validamente effettuata nei termini e nelle forme di legge, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi nascenti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu concluso. E' la regola della retroattivita', desumibile dall'art. 1404 c.c.: il terzo nominato e' considerato parte fin dall'origine, come se avesse egli stesso stipulato il contratto. Questo effetto retroattivo distingue nettamente il contratto per persona da nominare dalla cessione del contratto, nella quale invece il subentro opera ex nunc e presuppone un autonomo negozio di trasferimento con il consenso del contraente ceduto.

Termini e forma della dichiarazione di nomina

L'art. 1402 c.c. completa la disciplina stabilendo che la dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine stabilito dalle parti o, in mancanza, in quello legale, e deve essere accompagnata dall'accettazione della persona nominata o da una procura anteriore al contratto. La forma della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione o procura deve rivestire le stesse forme che le parti hanno usato per il contratto, anche se non prescritte dalla legge (art. 1403 c.c.). Questi requisiti garantiscono certezza sull'effettivo consenso del terzo e sull'identita' del soggetto che subentra, evitando nomine arbitrarie o non volute dal nominato.

L'ipotesi della mancata o invalida nomina

L'art. 1405 c.c. regola l'ipotesi patologica: se la dichiarazione di nomina non e' fatta validamente nel termine, oppure manca l'accettazione o la procura, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari. La riserva, in altri termini, non e' una condizione che pone in forse l'efficacia del contratto: il negozio e' immediatamente vincolante tra stipulante e altra parte, e la nomina, se non interviene validamente, semplicemente consolida gli effetti in capo allo stipulante. ciò tutela l'affidamento dell'altro contraente, che non resta in balia di un'incertezza indefinita.

Differenze con figure affini

Il contratto per persona da nominare va distinto da istituti vicini. Dalla cessione del contratto si distingue, come visto, per l'effetto retroattivo della nomina e per il fatto che la riserva e' contestuale alla conclusione. Dal contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) si distingue perché in quest'ultimo il terzo acquista soltanto un diritto, senza divenire parte del contratto, mentre nel contratto per persona da nominare il terzo subentra integralmente nella posizione contrattuale, con diritti e obblighi. Dalla rappresentanza si distingue perché lo stipulante agisce in nome proprio, salvo poi far subentrare il nominato.

Funzione pratica e ambiti di applicazione

L'istituto trova largo impiego soprattutto nelle compravendite immobiliari e nelle operazioni in cui l'acquirente finale non e' ancora individuato o desidera la riservatezza, come nelle intermediazioni e in talune operazioni societarie. Consente di stipulare con tempestivita', riservando la scelta del titolare definitivo. Sul piano fiscale e applicativo, occorre prestare attenzione ai termini per la nomina e alle forme richieste, perché il loro mancato rispetto determina il consolidamento degli effetti in capo allo stipulante, con le conseguenze del caso.

Profili di tutela e certezza dei rapporti

La disciplina degli artt. 1401 e seguenti realizza un equilibrio tra la flessibilita' offerta allo stipulante e la certezza dovuta all'altro contraente. Da un lato si consente la riserva e la successiva nomina con effetto retroattivo; dall'altro si impongono termini, forme e, in caso di inerzia, il consolidamento degli effetti. Questo bilanciamento fa del contratto per persona da nominare uno strumento sicuro e duttile, ampiamente utilizzato nella pratica negoziale, purche' impiegato nel rispetto dei requisiti formali e temporali previsti dalla legge.

Il regime dei termini per la nomina

Il fattore tempo e' decisivo nel funzionamento dell'istituto. La dichiarazione di nomina deve intervenire entro il termine convenzionalmente stabilito dalle parti o, in mancanza, entro il termine legale fissato dall'art. 1402 c.c. Decorso inutilmente il termine, la facolta' di nomina si estingue e gli effetti del contratto si consolidano in capo allo stipulante. La previsione di un termine risponde all'esigenza di non lasciare indefinitamente incerta l'identita' del contraente effettivo, a tutela sia dell'altra parte sia dei terzi che vengono in contatto con il rapporto. Per questa ragione, nella pratica e' opportuno che le parti definiscano con chiarezza il termine per la nomina, evitando di rimettersi al termine suppletivo di legge, che potrebbe non essere coerente con le esigenze dell'operazione.

Forma per relationem e parallelismo con il contratto

L'art. 1403 c.c. stabilisce che la dichiarazione di nomina e l'accettazione, o la procura, devono rivestire la stessa forma che le parti hanno adottato per il contratto, anche se non prescritta dalla legge. Si tratta di un'ipotesi di forma per relationem: la forma del contratto si propaga agli atti collegati. così, se la compravendita immobiliare richiede l'atto scritto, anche la dichiarazione di nomina e la procura dovranno avere forma scritta; se le parti hanno scelto la forma pubblica pur non essendo necessaria, tale forma vincolera' anche la nomina. Questo parallelismo garantisce coerenza e certezza nella ricostruzione della vicenda contrattuale e nell'individuazione del soggetto definitivamente vincolato.

Casi pratici

Caso 1: l'acquirente riservato

Tizio conclude un contratto preliminare di compravendita immobiliare riservandosi, ai sensi dell'art. 1401 c.c., la facolta' di nominare l'effettivo acquirente. Entro il termine e nelle forme di legge nomina Caio, allegando la sua accettazione. Caio subentra con effetto retroattivo al momento della conclusione, divenendo titolare dei diritti e degli obblighi come se avesse contratto fin dall'origine.

Caso 2: la nomina mancata

Sempronio stipula riservandosi la nomina, ma lascia decorrere il termine senza comunicare alcuna dichiarazione valida. In applicazione dell'art. 1405 c.c., il contratto consolida i suoi effetti tra i contraenti originari: Sempronio resta parte a tutti gli effetti, con i relativi diritti e obblighi, perché la riserva non realizzatasi non incide sull'efficacia del negozio.

Domande frequenti

Che cos'e' il contratto per persona da nominare?

E' il contratto in cui una parte, al momento della conclusione, si riserva la facolta' di nominare successivamente il soggetto che acquistera' i diritti e assumera' gli obblighi nascenti dal contratto, ai sensi dell'art. 1401 c.c.

Da quando producono effetti i diritti e gli obblighi per il nominato?

Dal momento della conclusione del contratto: la nomina valida ha effetto retroattivo, sicche' la persona nominata e' considerata parte fin dall'origine, come se avesse contratto essa stessa (art. 1404 c.c.).

Quali requisiti deve avere la dichiarazione di nomina?

Deve essere comunicata all'altra parte nel termine pattuito o legale, accompagnata dall'accettazione del nominato o da una procura anteriore al contratto, e deve rivestire le stesse forme usate per il contratto (artt. 1402-1403 c.c.).

Cosa accade se la nomina non viene fatta validamente?

Il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari: la riserva non incide sull'efficacia del negozio, e in mancanza di valida nomina gli effetti si consolidano in capo allo stipulante (art. 1405 c.c.).

In cosa differisce dalla cessione del contratto?

Nella cessione il subentro opera ex nunc e richiede un autonomo negozio con il consenso del ceduto; nel contratto per persona da nominare la riserva e' contestuale alla stipula e la nomina ha effetto retroattivo all'origine.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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