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Art. 1396 c.c. Modificazione ed estinzione della procura
In vigore
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La tutela dei terzi nelle vicende estintive della procura
L'art. 1396 c.c. risolve un problema pratico di grande rilievo: chi ha contrattato con un rappresentante, fidandosi dei poteri risultanti dalla procura, può trovarsi esposto al rischio che quei poteri siano stati nel frattempo modificati o revocati senza che ne fosse a conoscenza. La norma bilancia due esigenze contrapposte: la libertà del rappresentato di revocare o modificare la procura in qualsiasi momento, e la tutela dell'affidamento incolpevole dei terzi.
Revoca e modificazione della procura
La revoca e le modificazioni della procura sono atti unilaterali recettizi del rappresentato. Per essere efficaci nei confronti dei terzi, devono essere portate a loro conoscenza con mezzi idonei: la legge non impone una forma specifica, ma richiede che la comunicazione sia effettivamente idonea a raggiungere i terzi interessati. Nei contratti commerciali si usano notifiche scritte, pubblicazioni su bollettini ufficiali (per le procure commerciali registrate), o comunicazioni dirette ai fornitori o clienti abituali.
Inopponibilità ai terzi di buona fede
Se la revoca o la modificazione non è stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, essa non è opponibile al terzo che abbia contrattato ignorandola. Il contratto concluso dal rappresentante il cui potere era già stato revocato produce effetti nei confronti del rappresentato come se la revoca non fosse avvenuta. La ratio è che il rischio della mancata comunicazione ricade su chi ha il potere e l'interesse a revocare la procura.
Altre cause di estinzione
Il secondo comma estende la protezione alle altre cause di estinzione della rappresentanza che non dipendono da un atto volontario del rappresentato: la morte o incapacità sopravvenuta del rappresentante, la morte o la sopravvenuta incapacità del rappresentato, il fallimento. Anche queste cause non sono opponibili al terzo che le abbia ignorate senza colpa. La buona fede del terzo deve essere valutata con la diligenza ordinaria: si esclude la tutela se il terzo avrebbe potuto conoscere la causa estintiva con normale attenzione.
Coordinamento sistematico
La norma si coordina con l'art. 1387 c.c., che individua la procura come fonte della rappresentanza, e con l'art. 1399 c.c. sulla ratifica: se il rappresentato vuole sanare un contratto concluso da un ex rappresentante, può sempre ratificarlo. In ambito societario, i poteri degli organi rappresentativi sono disciplinati anche dal codice e dalle norme speciali (artt. 2384, 2475-bis c.c.), che prevedono forme di pubblicità legale più rigorose.
Domande frequenti
Come si revoca efficacemente una procura nei confronti dei terzi?
La revoca deve essere comunicata ai terzi con mezzi idonei al tipo di rapporto. Non esiste una forma legale obbligatoria, ma è consigliabile usare la stessa forma della procura originale (ad esempio atto notarile se la procura era notarile) e dare comunicazione diretta ai terzi con cui il rappresentante opera abitualmente.
Cosa succede se il rappresentato revoca la procura ma non avvisa i terzi?
La revoca non è opponibile ai terzi che la ignoravano in buona fede al momento della conclusione del contratto. Il contratto resta valido ed efficace nei confronti del rappresentato, che potrà eventualmente agire in regresso contro il rappresentante se quest'ultimo ha contrattato sapendo che la procura era revocata.
La morte del rappresentante estingue automaticamente la procura?
Sì, ma questa causa di estinzione non è opponibile ai terzi che l'hanno ignorata senza colpa. Se un terzo contrae con chi esibisce una procura senza sapere che il rappresentante era deceduto, il contratto può essere efficace nei confronti degli eredi del rappresentato, salvo il diritto di questi ultimi di far valere la causa di estinzione verso il falsus procurator.
La modifica della procura vale anche per procure irrevocabili?
Le procure irrevocabili (ad esempio quelle rilasciate nell'interesse del rappresentante o di terzi ex art. 1723 c.c.) non possono essere revocate unilateralmente, ma possono comunque estinguersi per le altre cause previste dalla legge. In tal caso si applica ugualmente la tutela dei terzi di buona fede prevista dall'art. 1396 c.c.
Il terzo deve provare la propria buona fede?
No, in linea generale la buona fede si presume. È il rappresentato che deve provare che il terzo conosceva la revoca o la causa di estinzione al momento della conclusione del contratto. La conoscenza deve essere effettiva o almeno conoscibile con la normale diligenza.