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Art. 1393 c.c. Giustificazione dei poteri del rappresentante
In vigore
Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
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In sintesi
L'articolo 1393 c.c. attribuisce al terzo che contratta con un rappresentante il diritto di richiedere la prova dei poteri rappresentativi e di trattenerne copia. È una norma di tutela del terzo e di trasparenza nella rappresentanza volontaria.
La funzione dell'art. 1393: trasparenza e certezza nella rappresentanza
Nella rappresentanza volontaria, il terzo che si trova di fronte a un soggetto che dichiara di agire in nome altrui non ha una conoscenza diretta dei poteri conferiti a quest'ultimo: la procura è un atto privato tra il rappresentato e il rappresentante. L'art. 1393 c.c. risolve questo problema di asimmetria informativa attribuendo al terzo il diritto di esigere la dimostrazione dei poteri del rappresentante prima di concludere il contratto. Il terzo può sospendere la propria adesione fino a che i poteri non siano dimostrati e può trattenere copia della procura (o del documento da cui risultano i poteri) per documentare la regolarità della propria condotta.
Contenuto del diritto del terzo: esibizione e copia
Il diritto del terzo ex art. 1393 c.c. si articola in due facoltà: (a) esibizione: il terzo può chiedere che la procura (o il documento equipollente) sia mostrata e letta, consentendo di verificarne il contenuto, la data, la firma del rappresentato e i limiti dei poteri conferiti; (b) copia o estratto: il terzo ha il diritto di trattenere una copia o un estratto del documento attestante i poteri del rappresentante. Questa copia è importante in caso di contestazioni successive: documenta che il terzo ha verificato i poteri del rappresentante e che ha contrattato in buona fede. Nel contesto delle operazioni notarili, la verifica dei poteri del rappresentante è compito del notaio; ma anche fuori dal notaio, la prassi di richiedere copia della procura è diffusa nelle contrattazioni commerciali significative.
Conseguenze del rifiuto del rappresentante
Se il rappresentante rifiuta di esibire la procura o di fornire copia, il terzo può legittimamente rifiutarsi di concludere il contratto senza incorrere in responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.). L'inadempimento dell'obbligo di dimostrazione dei poteri da parte del rappresentante espone quest'ultimo a responsabilità verso il terzo: se il terzo subisce un danno per aver contrattato con un soggetto che si rifiutava di dimostrare i propri poteri, la responsabilità può ricadere sul rappresentante (anche come falsus procurator se i poteri non ci sono) e sul rappresentato (per aver incaricato un soggetto che rifiuta di dimostrare i propri poteri).
Connessioni con altre norme
L'art. 1393 va letto con l'art. 1387 c.c. (fonti della rappresentanza), l'art. 1392 c.c. (forma della procura), l'art. 1398 c.c. (falsus procurator), l'art. 1337 c.c. (buona fede nelle trattative) e con le norme sulla pubblicità della procura commerciale (artt. 2205 ss. c.c.).
Domande frequenti
Prima di firmare un contratto con chi dichiara di agire per una società, ho il diritto di vedere la procura?
Sì: l'art. 1393 c.c. vi attribuisce il diritto di chiedere la prova dei poteri del rappresentante e di trattenerne copia. Potete legittimamente sospendere la conclusione del contratto fino a che i poteri non siano dimostrati. Nella pratica commerciale, per le società è anche utile verificare i poteri degli amministratori dalla visura camerale (registro delle imprese), che è pubblica e opponibile ai terzi.
Se non chiedo la prova dei poteri del rappresentante e il contratto viene concluso da un soggetto senza procura, posso poi annullare?
L'omissione di verificare i poteri non fa decadere i vostri diritti di terzo: se il rappresentante era privo di poteri (falsus procurator), il contratto non produce effetti per il rappresentato (art. 1398 c.c.) e avete diritto al risarcimento del danno da affidamento. Tuttavia, la vostra mancata verifica potrebbe essere valutata come concorso di colpa nella determinazione del danno (art. 1227 c.c.), riducendo il risarcimento ottenibile.
Un amministratore di S.r.l. deve portare con sé la procura notarile per dimostrare i propri poteri?
No: per le società iscritte al registro delle imprese, i poteri degli amministratori risultano dalla visura camerale, documento pubblico. Il terzo che contratta con un amministratore può verificare i poteri consultando la visura. La procura notarile è invece necessaria per i rappresentanti volontari (procuratori) senza cariche societarie iscritte. Nelle operazioni significative, la buona prassi è richiedere sia la visura sia la delibera del consiglio di amministrazione che autorizza lo specifico atto.
Se il rappresentante esibisce una procura scaduta, il contratto è valido?
No: una procura scaduta non attribuisce più poteri al rappresentante, che si trova nella posizione di falsus procurator (art. 1398 c.c.). Il contratto non produce effetti per il rappresentato. Il terzo ha il diritto — e l'interesse — a verificare la data di scadenza della procura ex art. 1393 c.c. Se il terzo ha contrattato in buona fede ignorando la scadenza della procura, può chiedere il risarcimento del danno al falsus procurator.