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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1387 c.c. Fonti della rappresentanza

In vigore

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato.

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In sintesi

  • Fonti della rappresentanza: il potere di rappresentanza deriva dalla legge (rappresentanza legale: genitori per i figli minori, tutore per l'interdetto) o dalla volontà dell'interessato (rappresentanza volontaria: procura).
  • Rappresentanza legale: attribuita direttamente dalla legge, prescinde dalla volontà del rappresentato (es. rappresentanza dei genitori per i figli minori ex art. 320 c.c., del tutore per l'interdetto).
  • Rappresentanza volontaria: nasce dalla procura, negozio unilaterale con cui il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di agire in suo nome.
  • Rinvio alla disciplina specifica: l'art. 1387 è norma di rinvio; la disciplina dettagliata della rappresentanza volontaria è contenuta negli artt. 1388-1400 c.c.

L'articolo 1387 c.c. individua le fonti del potere di rappresentanza: la legge (rappresentanza legale) e la volontà dell'interessato (rappresentanza volontaria). È la norma d'apertura del sistema della rappresentanza nel codice civile.

Il sistema della rappresentanza: un'introduzione

La rappresentanza è il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato), con effetti che ricadono direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo. È uno strumento indispensabile per la vita giuridica moderna: le persone giuridiche agiscono necessariamente attraverso rappresentanti; le persone fisiche ricorrono alla rappresentanza per esigenze di delega, assenza o incapacità. Il codice civile disciplina la rappresentanza agli artt. 1387-1400 c.c. e ne individua nell'art. 1387 le due fonti principali: la legge e la volontà dell'interessato. A queste due fonti la dottrina aggiunge la rappresentanza organica (che riguarda le persone giuridiche e gli enti, in cui l'organo non è un rappresentante in senso tecnico ma parte della struttura dell'ente) e la rappresentanza apparente (che tutela i terzi che abbiano fatto affidamento su un potere rappresentativo apparente, non reale).

La rappresentanza legale: la legge come fonte di potere

La rappresentanza legale è attribuita direttamente dalla legge in ragione di una situazione oggettiva del soggetto rappresentato: incapacità, minore età, assenza. Il rappresentante legale agisce in nome del rappresentato senza che questi abbia conferito alcuna procura, e spesso a prescindere dalla sua volontà (es. il tutore agisce nell'interesse dell'interdetto, che non ha la capacità di nominarlo). Principali ipotesi di rappresentanza legale: (a) genitori per i figli minori (art. 320 c.c.); (b) tutore per il minore privo di genitori e per l'interdetto (artt. 357, 424 c.c.); (c) curatore per l'inabilitato (nei soli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, art. 394 c.c.); (d) liquidatore per le società in liquidazione (art. 2487 c.c. per le S.r.l.). La rappresentanza legale è soggetta a controllo giudiziario (es. autorizzazione del giudice tutelare per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione del tutore).

La rappresentanza volontaria: la procura

La rappresentanza volontaria nasce dalla procura: negozio giuridico unilaterale con cui il rappresentato (preponente) conferisce al rappresentante (procuratore) il potere di agire in suo nome. La procura è un atto recettizio: diventa efficace quando perviene a conoscenza del procuratore o dei terzi (art. 1334 c.c.). La procura si distingue dal contratto di mandato (art. 1703 c.c.): il mandato è il rapporto contrattuale interno tra mandante e mandatario (che definisce i diritti e gli obblighi reciproci); la procura è il potere esterno che consente al mandatario di agire in nome del mandante nei confronti dei terzi. Possono coesistere: mandato senza procura (il mandatario agisce in proprio nome), procura senza mandato (il procuratore ha il potere di agire in nome altrui ma non ha obblighi contrattuali verso il rappresentato). Nella prassi, mandato e procura coesistono spesso nello stesso atto.

Connessioni con altre norme

L'art. 1387 va letto con l'art. 1388 c.c. (effetti del contratto concluso dal rappresentante), l'art. 1392 c.c. (forma della procura), l'art. 1398 c.c. (falsus procurator), l'art. 1703 c.c. (contratto di mandato) e con le norme sulla rappresentanza legale (artt. 320, 357, 424 c.c.).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra rappresentanza legale e volontaria?

La rappresentanza legale deriva direttamente dalla legge (es. genitori per figli minori, tutore per l'interdetto) e prescinde dalla volontà del rappresentato; il rappresentante è nominato per legge o dal giudice. La rappresentanza volontaria nasce dalla procura, atto unilaterale con cui il rappresentato sceglie liberamente il proprio rappresentante e delimita i poteri conferiti. Nella rappresentanza legale il controllo è giudiziario; in quella volontaria il controllo è del rappresentato stesso.

Qual è la differenza tra procura e mandato?

La procura è il negozio unilaterale con cui si conferisce il potere di agire in nome altrui verso i terzi (lato esterno). Il mandato è il contratto con cui il mandatario si obbliga a compiere atti giuridici per conto del mandante (lato interno). Di regola coesistono: il mandatario riceve sia il mandato (obbligandosi a svolgere l'incarico) sia la procura (ottenendo il potere di agire in nome del mandante). Ma è possibile un mandato senza procura (il mandatario agisce in nome proprio) o una procura senza mandato (il procuratore ha il potere ma non l'obbligo contrattuale).

Un genitore può compiere qualsiasi atto in nome del figlio minore?

No: la rappresentanza legale dei genitori per i figli minori (art. 320 c.c.) ha limiti precisi. Per gli atti di ordinaria amministrazione i genitori agiscono liberamente; per gli atti di straordinaria amministrazione (acquisti, vendite, donazioni, accettazione di eredità non con beneficio d'inventario, ecc.) è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 co. 3 c.c.), a pena di annullabilità dell'atto.

La rappresentanza organica degli amministratori di una S.r.l. è soggetta alla disciplina degli artt. 1387-1400 c.c.?

Solo in parte. La rappresentanza organica (l'amministratore è organo della società, non terzo rispetto ad essa) ha una disciplina propria nel diritto societario (artt. 2475-bis c.c. per le S.r.l., 2384 c.c. per le S.p.A.), che prevede la rappresentanza illimitata verso i terzi in buona fede anche per atti ultra vires. Le norme degli artt. 1387-1400 c.c. si applicano in via sussidiaria o per analogia, ma la rappresentanza organica non è una procura in senso tecnico.

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