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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1389 c.c. Capacità del rappresentante e del rappresentato

In vigore

rappresentato Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato. In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

In sintesi

  • Capacità del rappresentante: il rappresentante deve avere almeno la capacità di agire necessaria per compiere il singolo atto (non necessariamente la piena capacità di agire); per la rappresentanza legale può essere sufficiente la capacità naturale.
  • Capacità del rappresentato: il rappresentato deve avere la capacità di compiere personalmente l'atto per il quale conferisce la procura; non può attribuire poteri che non ha.
  • Rappresentante incapace: il contratto concluso da un rappresentante incapace può essere annullato su istanza del rappresentante (o del suo rappresentante legale), non del terzo.

L'articolo 1389 c.c. regola i requisiti di capacità nella rappresentanza: il rappresentante deve avere la capacità necessaria per il singolo atto; il rappresentato deve avere la capacità di compiere personalmente l'atto per cui conferisce la procura. L'incapacità del rappresentante tutela solo il rappresentante, non il terzo contraente.

La capacità del rappresentante: uno standard ridotto

Il codice non richiede che il rappresentante abbia la piena capacità di agire: è sufficiente che possieda la capacità necessaria per compiere il singolo atto per cui è stato incaricato. Questa soluzione riflette la scelta del legislatore di privilegiare la funzione pratica della rappresentanza: chi agisce in nome altrui è uno strumento del rappresentato; i rischi dell'incapacità ricadono principalmente sul rappresentato, che ha scelto un incapace come rappresentante. Per questo il rimedio dell'annullamento dell'atto per incapacità del rappresentante è attribuito al rappresentante stesso (e al suo rappresentante legale), non al terzo contraente.

Il rappresentato non può conferire poteri che non ha

Il principio fondamentale in materia di capacità del rappresentato è che nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (nessuno può trasferire ad altri più diritti di quanti ne abbia egli stesso): il rappresentato non può attribuire al rappresentante il potere di compiere atti che non potrebbe compiere personalmente. Se il rappresentato è un minore o un interdetto, la sua incapacità impedisce la costituzione di una valida rappresentanza volontaria; la rappresentanza sarà possibile solo attraverso la rappresentanza legale (genitori, tutore). Se il rappresentato è un inabilitato, potrà conferire procura solo per gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione, necessita dell'assistenza del curatore.

Annullabilità per incapacità del rappresentante: tutela del rappresentante

Se il rappresentante è incapace (es. minorenne, interdetto di fatto), il contratto concluso è annullabile su istanza del rappresentante o del suo rappresentante legale (art. 1389 co. 2 c.c.), ma non del terzo. Il terzo contraente non può invocare l'incapacità del rappresentante per liberarsi dal contratto: questa soluzione tutela il terzo in buona fede che ha trattato con un soggetto che si presentava come rappresentante. Il rappresentato non può beneficiare dell'incapacità del suo rappresentante (da lui scelto) per sciogliersi dal contratto; il rimedio spetta al rappresentante, non al rappresentato.

Connessioni con altre norme

L'art. 1389 va letto con l'art. 1387 c.c. (fonti della rappresentanza), l'art. 1425 c.c. (incapacità delle parti), l'art. 1427 c.c. (annullabilità del contratto per incapacità) e con le norme sulla capacità di agire (artt. 2, 320, 357, 394 c.c.).

Domande frequenti

Un minorenne può essere nominato procuratore per firmare un contratto in nome del padre?

In via di principio sì: l'art. 1389 c.c. non richiede la piena capacità di agire del rappresentante, ma solo la capacità necessaria per il singolo atto. Per atti semplici (es. ritiro di un pacco, riscossione di una somma), un minore con adeguata maturità può avere la capacità naturale sufficiente. Tuttavia, per atti di straordinaria rilevanza (es. firmare contratti immobiliari), la nomina di un minore come procuratore espone a rischi: il contratto potrebbe essere annullato su istanza del minore o del suo rappresentante legale.

Se nomino un interdetto come mio rappresentante e lui firma un contratto, sono vincolato?

Il contratto è annullabile su istanza dell'interdetto o del suo tutore (non del terzo contraente). La scelta di nominare un rappresentante incapace è a rischio del rappresentato: non può poi liberarsi dal contratto invocando l'incapacità di chi ha scelto come suo rappresentante. Il terzo contraente in buona fede è tutelato: non può subire l'annullamento su iniziativa del rappresentato.

Un amministratore di società può delegare a un dipendente sprovvisto di procura?

No: senza procura, il dipendente non ha il potere di rappresentare la società verso i terzi (art. 1387 c.c.). Perché il dipendente possa vincolare la società, deve avere una procura valida (art. 1392 c.c.) nei limiti degli atti per cui è stata conferita. Atti eccedenti la procura non vincolano la società, salvo ratifica (art. 1399 c.c.) o rappresentanza apparente.

Il rappresentato incapace può conferire una procura valida?

No: il rappresentato deve avere la capacità di compiere personalmente l'atto per il quale conferisce la procura (art. 1389 co. 1 c.c.). Un interdetto non può conferire una procura valida perché non ha la capacità di agire; la rappresentanza avviene attraverso il tutore (rappresentanza legale). Un minore non può conferire procura autonomamente; agirà per tramite dei genitori o, su loro autorizzazione, per atti semplici con capacità naturale adeguata.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.