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Art. 1390 c.c. Vizi della volontà
In vigore
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 1390 c.c. stabilisce che i vizi della volontà (errore, dolo, violenza) nella rappresentanza si valutano in capo al rappresentante, che è il soggetto che ha formato e manifestato la volontà contrattuale. Solo se il vizio riguarda elementi predeterminati nella procura dal rappresentato, si guarda alla volontà di quest'ultimo.
Il principio: chi ha formato la volontà contrattuale ne subisce i vizi
La rappresentanza non è una semplice delega meccanica: il rappresentante forma la propria volontà contrattuale e la manifesta in nome del rappresentato. Per questo, i vizi che inficiano la formazione di quella volontà, l'errore che ha determinato la conclusione del contratto, il dolo subito dal rappresentante, la violenza morale che lo ha costretto, si valutano in capo al rappresentante, non al rappresentato. Il rappresentato non era presente alle trattative, non ha valutato personalmente le condizioni del contratto e non ha subito la condotta dolosa o violenta del terzo o della controparte: sarebbe irragionevole valutare i vizi della sua volontà (che non era direttamente coinvolta nella stipulazione).
L'errore del rappresentato determinato nella procura
L'art. 1390 co. 2 c.c. introduce un'eccezione rilevante: se il vizio riguarda elementi che il rappresentato ha determinato nella procura, la valutazione si sposta sul rappresentato. L'esempio classico è l'errore sull'oggetto del contratto: se il rappresentato ha indicato nella procura di acquistare «la villa in località X» credendo erroneamente che si trattasse di una villa di sua proprietà (es. per omonimia tra due immobili), l'errore rilevante per l'annullamento è quello del rappresentato, non del rappresentante (che ha eseguito fedelmente la procura). In questi casi, la volontà rilevante è quella del rappresentato che ha fissato il contenuto essenziale dell'atto; il rappresentante è solo lo strumento di esecuzione.
Il dolo del rappresentante e la sua imputazione al rappresentato
Una questione diversa, ma collegata, è il dolo del rappresentante verso i terzi: se il rappresentante ha ingannato la controparte per indurla a contrarre, la condotta dolosa è imputabile al rappresentato come suo fatto (art. 1228 c.c. in via analogica e art. 1393 c.c. per le conseguenze verso i terzi). La separazione tra rappresentante e rappresentato non esclude la responsabilità del secondo per le condotte del primo nell'esecuzione dell'incarico. Analogamente, la malafede del rappresentante nella stipulazione del contratto è imputabile al rappresentato (art. 1391 c.c.).
Connessioni con altre norme
L'art. 1390 va letto con l'art. 1391 c.c. (stati soggettivi rilevanti nella rappresentanza), l'art. 1428 c.c. (errore), l'art. 1439 c.c. (dolo), l'art. 1434 c.c. (violenza) e l'art. 1387 c.c. (fonti della rappresentanza).
Domande frequenti
Se il mio rappresentante è stato ingannato dalla controparte per concludere un contratto a me sfavorevole, posso chiedere l'annullamento per dolo?
Sì: poiché i vizi della volontà si valutano in capo al rappresentante (art. 1390 c.c.), il dolo subito dal rappresentante (non dal rappresentato) è sufficiente per l'annullamento del contratto (art. 1439 c.c.). Non è necessario che il dolo abbia colpito direttamente voi (il rappresentato): il rappresentante ha formato la volontà contrattuale e ne subisce i vizi, che si trasmettono al contratto concluso in nome vostro.
Se ho io (come rappresentato) sbagliato nell'indicare l'oggetto del contratto nella procura, il contratto è annullabile?
Sì, per errore del rappresentato sugli elementi essenziali da lui predeterminati nella procura (art. 1390 co. 2 c.c.), se l'errore è essenziale e riconoscibile dalla controparte (art. 1429 e 1431 c.c.). In questo caso la valutazione del vizio si sposta sul rappresentato, che ha fissato il contenuto dell'atto; il rappresentante ha solo eseguito la procura come ricevuta.
La violenza morale subita solo dal rappresentante consente al rappresentato di chiedere l'annullamento?
Sì: la violenza che ha costretto il rappresentante a concludere il contratto costituisce un vizio della volontà valutato in capo al rappresentante (art. 1390 c.c.), con effetti sull'annullabilità del contratto concluso in nome del rappresentato (art. 1435 c.c.). Il rappresentato può agire per l'annullamento anche se non ha subito personalmente la violenza.
Se ho una procura generale e il mio procuratore ha concluso un contratto in mio nome con un errore di valutazione (non errore nella procura), chi subisce le conseguenze?
Il rappresentante, e per suo tramite il rappresentato: i vizi della volontà (incluso l'errore di valutazione) si valutano in capo al rappresentante (art. 1390 c.c.). Se l'errore era essenziale e riconoscibile, il contratto è annullabile. Il rappresentato (che ha conferito la procura e ha scelto quel rappresentante) subisce le conseguenze delle scelte del rappresentante nel perimetro della procura. Eccezione: se l'errore riguarda un elemento predeterminato nella procura dal rappresentato, si applica l'art. 1390 co. 2.