Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1428 c.c. – Rilevanza dell’errore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1427 - Articolo 1427 Codice Civile: Errore, violenza e dolo→Cod. civ. art. 1429 - Articolo 1429 Codice Civile: Errore essenziale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1426 Codice Civile: Raggiri usati dal minore→Articolo 1430 Codice Civile: Errore di calcolo→Articolo 1425 Codice Civile: Incapacità delle parti→Articolo 1431 Codice Civile: Errore riconoscibile→Articolo 1424 Codice Civile: Conversione del contratto nullo→Articolo 1432 Codice Civile: Mantenimento del contratto rettificato→Articolo 1423 Codice Civile: Inammissibilità della convalida
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il doppio requisito dell'art. 1428 c.c.
L'art. 1428 c.c. stabilisce che l'errore è causa di annullamento del contratto soltanto quando ricorrono cumulativamente due condizioni: l'essenzialità e la riconoscibilità. Si tratta di un compromesso tra due esigenze contrapposte: la tutela della libertà contrattuale di chi ha errato e la protezione dell'affidamento dell'altro contraente.
L'essenzialità dell'errore
L'essenzialità è definita dall'art. 1429 c.c., che elenca quattro categorie: errore sulla natura del contratto, sull'oggetto della prestazione o su una sua qualità determinante, sull'identità o qualità dell'altro contraente (se determinanti), ed errore di diritto come ragione unica o principale. L'elenco è tassativo: un errore che non rientra in queste categorie non è essenziale, anche se soggettivamente rilevante per la parte.
La riconoscibilità dell'errore
La riconoscibilità è definita dall'art. 1431 c.c.: l'errore è riconoscibile quando, in relazione al contenuto del contratto, alle circostanze di esso ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. Non occorre che l'altro contraente abbia effettivamente conosciuto l'errore: è sufficiente che avrebbe potuto rilevarlo con l'ordinaria attenzione. Questo tutela anche chi ha contrattato in buona fede ma con superficialità.
La rettifica ex art. 1432 c.c.
L'annullamento può essere evitato se l'altro contraente, prima che l'errante subisca un pregiudizio, offre di eseguire il contratto in conformità alla volontà reale dell'errante. Questa facoltà di rettifica tutela ulteriormente la stabilità del contratto e limita i casi di annullamento alle sole ipotesi in cui la parte avvantaggiata non intende adeguarsi alla realtà voluta dall'errante.
Domande frequenti
Quando l'errore annulla il contratto?
Solo quando è insieme essenziale e riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 c.c.).
Cosa significa errore essenziale?
Che rientra nelle categorie tassative dell'art. 1429 c.c.: errore sulla natura del contratto, sull'oggetto o una sua qualità determinante, sull'identità o qualità dell'altro contraente, o errore di diritto determinante.
Cosa significa errore riconoscibile?
Che una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo, in relazione al contenuto, alle circostanze e alla qualità dei contraenti (art. 1431 c.c.).
La controparte deve aver conosciuto l'errore?
No: basta che avrebbe potuto rilevarlo con l'ordinaria diligenza.
L'annullamento può essere evitato?
Sì: se l'altro contraente, prima che l'errante subisca pregiudizio, offre di eseguire il contratto conformemente a quanto questi intendeva (art. 1432 c.c.).