Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1428 c.c. – Rilevanza dell’errore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.

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In sintesi

  • L'errore è causa di annullamento solo se è essenziale (art. 1429 c.c.) ed è riconoscibile dall'altro contraente (art. 1431 c.c.).
  • Il doppio requisito bilancia la tutela di chi ha errato con la sicurezza dei traffici giuridici.
  • Se l'errore è riconoscibile ma non essenziale, o essenziale ma non riconoscibile, il contratto non è annullabile.
  • L'errore riconoscibile è quello che una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevare nelle circostanze concrete.
  • La rettifica del contratto (art. 1432 c.c.) consente all'altro contraente di evitare l'annullamento offrendo l'esecuzione conforme alla volontà dell'errante.
Indice dei contenuti

Il doppio requisito dell'art. 1428 c.c.

L'art. 1428 c.c. stabilisce che l'errore è causa di annullamento del contratto soltanto quando ricorrono cumulativamente due condizioni: l'essenzialità e la riconoscibilità. Si tratta di un compromesso tra due esigenze contrapposte: la tutela della libertà contrattuale di chi ha errato e la protezione dell'affidamento dell'altro contraente.

L'essenzialità dell'errore

L'essenzialità è definita dall'art. 1429 c.c., che elenca quattro categorie: errore sulla natura del contratto, sull'oggetto della prestazione o su una sua qualità determinante, sull'identità o qualità dell'altro contraente (se determinanti), ed errore di diritto come ragione unica o principale. L'elenco è tassativo: un errore che non rientra in queste categorie non è essenziale, anche se soggettivamente rilevante per la parte.

La riconoscibilità dell'errore

La riconoscibilità è definita dall'art. 1431 c.c.: l'errore è riconoscibile quando, in relazione al contenuto del contratto, alle circostanze di esso ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. Non occorre che l'altro contraente abbia effettivamente conosciuto l'errore: è sufficiente che avrebbe potuto rilevarlo con l'ordinaria attenzione. Questo tutela anche chi ha contrattato in buona fede ma con superficialità.

La rettifica ex art. 1432 c.c.

L'annullamento può essere evitato se l'altro contraente, prima che l'errante subisca un pregiudizio, offre di eseguire il contratto in conformità alla volontà reale dell'errante. Questa facoltà di rettifica tutela ulteriormente la stabilità del contratto e limita i casi di annullamento alle sole ipotesi in cui la parte avvantaggiata non intende adeguarsi alla realtà voluta dall'errante.

Casi pratici

Caso 1: errore essenziale e riconoscibile

Tizio compra un bene scambiandolo per un altro (errore sull'oggetto, essenziale) e l'errore era rilevabile da una persona di normale diligenza (riconoscibile). Ricorrendo entrambi i requisiti, il contratto è annullabile (art. 1428 c.c.).

Caso 2: errore non essenziale

L'errore di Caio riguarda un motivo soggettivo non rientrante nelle categorie dell'art. 1429 c.c. Pur rilevante per lui, non è essenziale e non consente l'annullamento.

Domande frequenti

Quando l'errore annulla il contratto?

Solo quando è insieme essenziale e riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 c.c.).

Cosa significa errore essenziale?

Che rientra nelle categorie tassative dell'art. 1429 c.c.: errore sulla natura del contratto, sull'oggetto o una sua qualità determinante, sull'identità o qualità dell'altro contraente, o errore di diritto determinante.

Cosa significa errore riconoscibile?

Che una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo, in relazione al contenuto, alle circostanze e alla qualità dei contraenti (art. 1431 c.c.).

La controparte deve aver conosciuto l'errore?

No: basta che avrebbe potuto rilevarlo con l'ordinaria diligenza.

L'annullamento può essere evitato?

Sì: se l'altro contraente, prima che l'errante subisca pregiudizio, offre di eseguire il contratto conformemente a quanto questi intendeva (art. 1432 c.c.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 15 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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