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Art. 1426 c.c. Raggiri usati dal minore
In vigore
Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto. SEZIONE II – Dei vizi del consenso
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In sintesi
Ratio dell'art. 1426 c.c.
L'art. 1426 c.c. introduce un'eccezione al principio per cui il contratto del minore è sempre annullabile (art. 1425 c.c.). La norma tutela il terzo contraente che è stato indotto in errore da un comportamento fraudolento attivo del minore, applicando il principio di buona fede e di affidamento nelle trattative.
Cosa si intende per «raggiri»
I raggiri rilevanti ex art. 1426 c.c. sono condotte attive e ingannevoli tese a far credere al contraente che il minore sia maggiorenne: presentazione di documenti falsi, utilizzo di identità altrui, artifici concreti. La norma esclude espressamente che la semplice dichiarazione di essere maggiorenne costituisca raggiro sufficiente: essa è troppo facilmente verificabile e non può giustificare la perdita della tutela del minore.
Idoneità del raggiro
Perché operi l'eccezione di inannullabilità, il raggiro deve essere idoneo a trarre in inganno un contraente mediamente diligente. Se l'età del minore era conoscibile con normale prudenza (es. aspetto palesemente giovanile), il raggiro non è idoneo e il contratto rimane annullabile. La valutazione è caso per caso.
Conseguenze pratiche
Quando il raggiro è provato e idoneo, il contratto non può essere annullato dal minore: il legislatore ritiene che chi ha agito in malafede non meriti la protezione normalmente accordata alla sua vulnerabilità. Il terzo mantiene il contratto valido. Resta ferma la possibilità per il terzo di agire in risarcimento del danno per comportamento doloso del minore (art. 2043 c.c.), con il limite della responsabilità dei genitori/tutori ex art. 2048 c.c.
Domande frequenti
Se il minore dice di avere 18 anni, il contratto è comunque annullabile?
Sì. L'art. 1426 c.c. precisa che la semplice dichiarazione di essere maggiorenne non impedisce l'annullamento. Occorre un comportamento più grave, come l'uso di documenti falsi.
Quali comportamenti del minore impediscono l'annullamento?
Solo i raggiri attivi e idonei a ingannare un contraente diligente: esibizione di documenti contraffatti, utilizzo di identità altrui, artifici concreti. La mera dichiarazione è insufficiente.
Il terzo che ha subìto il raggiro del minore può chiedere i danni?
Sì, può agire in risarcimento ex art. 2043 c.c. nei confronti del minore (con le limitazioni della capacità delittuale) e, in via concorrente, dei genitori o tutori ex art. 2048 c.c.
Il raggiro deve essere valutato oggettivamente o soggettivamente?
Obiettivamente: il raggiro deve essere idoneo a trarre in inganno un contraente di media diligenza. Se l'inganno era facilmente evitabile, il contratto rimane annullabile anche se il terzo vi ha creduto.
L'art. 1426 si applica anche all'interdetto o all'inabilitato?
No, la norma è specifica per i minori. Per gli altri incapaci legali, la tutela dell'art. 1425 c.c. opera senza eccezioni analoghe, salvo diverse disposizioni di legge speciale.