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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1426 c.c. – Raggiri usati dal minore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all’impugnazione del contratto.

Spiegazione

Il contratto non è annullabile per incapacità del minore se questi, con raggiri, ha occultato la propria minore età. Tuttavia la semplice dichiarazione di essere maggiorenne fatta dal minore non è di ostacolo all’annullamento.

Come funziona e quando si applica

Bilancia la tutela del minore (art. 1425) con quella del contraente in buona fede ingannato da artifici. Non basta che il minore abbia mentito sull’età: occorrono veri e propri raggiri (ad esempio documenti falsificati). La sola affermazione verbale di maggiore età resta irrilevante.

Esempio pratico

Un minorenne che esibisce un documento contraffatto per dimostrarsi maggiorenne non potrà poi chiedere l’annullamento del contratto; se invece si è limitato a dire «sono maggiorenne», l’annullamento resta possibile.

Domande frequenti

Il contratto del minore che si è dichiarato maggiorenne è annullabile?

Sì: la semplice dichiarazione non impedisce l’annullamento. L’annullamento è escluso solo se il minore ha usato veri raggiri per occultare l’età.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Spiegazione

Il contratto non è annullabile per incapacità del minore se questi, con raggiri, ha occultato la propria minore età. Tuttavia la semplice dichiarazione di essere maggiorenne fatta dal minore non è di ostacolo all’annullamento.

Come funziona e quando si applica

Bilancia la tutela del minore (art. 1425) con quella del contraente in buona fede ingannato da artifici. Non basta che il minore abbia mentito sull’età: occorrono veri e propri raggiri (ad esempio documenti falsificati). La sola affermazione verbale di maggiore età resta irrilevante.

Esempio pratico

Un minorenne che esibisce un documento contraffatto per dimostrarsi maggiorenne non potrà poi chiedere l’annullamento del contratto; se invece si è limitato a dire «sono maggiorenne», l’annullamento resta possibile.

Domande frequenti

Il contratto del minore che si è dichiarato maggiorenne è annullabile?

Sì: la semplice dichiarazione non impedisce l’annullamento. L’annullamento è escluso solo se il minore ha usato veri raggiri per occultare l’età.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • Il contratto stipulato dal minore non è annullabile se questi ha usato raggiri attivi per occultare la propria minore età.
  • La semplice dichiarazione verbale o scritta di essere maggiorenne non è sufficiente a precludere l'annullamento.
  • La norma bilancia la tutela del minore con la protezione dell'affidamento del terzo di buona fede.
  • I raggiri devono essere idonei a ingannare un contraente mediamente diligente.
  • L'art. 1426 c.c. è eccezione al principio generale di annullabilità dell'art. 1425 c.c.
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Ratio dell'art. 1426 c.c.

L'art. 1426 c.c. introduce un'eccezione al principio per cui il contratto del minore è sempre annullabile (art. 1425 c.c.). La norma tutela il terzo contraente che è stato indotto in errore da un comportamento fraudolento attivo del minore, applicando il principio di buona fede e di affidamento nelle trattative.

Cosa si intende per «raggiri»

I raggiri rilevanti ex art. 1426 c.c. sono condotte attive e ingannevoli tese a far credere al contraente che il minore sia maggiorenne: presentazione di documenti falsi, utilizzo di identità altrui, artifici concreti. La norma esclude espressamente che la semplice dichiarazione di essere maggiorenne costituisca raggiro sufficiente: essa è troppo facilmente verificabile e non può giustificare la perdita della tutela del minore.

Idoneità del raggiro

Perché operi l'eccezione di inannullabilità, il raggiro deve essere idoneo a trarre in inganno un contraente mediamente diligente. Se l'età del minore era conoscibile con normale prudenza (es. aspetto palesemente giovanile), il raggiro non è idoneo e il contratto rimane annullabile. La valutazione è caso per caso.

Conseguenze pratiche

Quando il raggiro è provato e idoneo, il contratto non può essere annullato dal minore: il legislatore ritiene che chi ha agito in malafede non meriti la protezione normalmente accordata alla sua vulnerabilità. Il terzo mantiene il contratto valido. Resta ferma la possibilità per il terzo di agire in risarcimento del danno per comportamento doloso del minore (art. 2043 c.c.), con il limite della responsabilità dei genitori/tutori ex art. 2048 c.c.

Domande frequenti

Se il minore dice di avere 18 anni, il contratto è comunque annullabile?

Sì. L'art. 1426 c.c. precisa che la semplice dichiarazione di essere maggiorenne non impedisce l'annullamento. Occorre un comportamento più grave, come l'uso di documenti falsi.

Quali comportamenti del minore impediscono l'annullamento?

Solo i raggiri attivi e idonei a ingannare un contraente diligente: esibizione di documenti contraffatti, utilizzo di identità altrui, artifici concreti. La mera dichiarazione è insufficiente.

Il terzo che ha subìto il raggiro del minore può chiedere i danni?

Sì, può agire in risarcimento ex art. 2043 c.c. nei confronti del minore (con le limitazioni della capacità delittuale) e, in via concorrente, dei genitori o tutori ex art. 2048 c.c.

Il raggiro deve essere valutato oggettivamente o soggettivamente?

Obiettivamente: il raggiro deve essere idoneo a trarre in inganno un contraente di media diligenza. Se l'inganno era facilmente evitabile, il contratto rimane annullabile anche se il terzo vi ha creduto.

L'art. 1426 si applica anche all'interdetto o all'inabilitato?

No, la norma è specifica per i minori. Per gli altri incapaci legali, la tutela dell'art. 1425 c.c. opera senza eccezioni analoghe, salvo diverse disposizioni di legge speciale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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