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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1431 c.c. Errore riconoscibile

In vigore

L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

In sintesi

  • L'errore è riconoscibile quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
  • La riconoscibilità si valuta in relazione al contenuto del contratto, alle circostanze e alla qualità dei contraenti.
  • È requisito indispensabile per l'annullabilità del contratto per errore, insieme all'essenzialità (art. 1428 c.c.).
  • Il criterio è oggettivo: non rileva se il contraente abbia effettivamente riconosciuto l'errore.
  • Tutela l'affidamento della controparte in buona fede.

Commento all'art. 1431 c.c., Errore riconoscibile

L'art. 1431 c.c. definisce il requisito della riconoscibilità dell'errore, che, insieme all'essenzialità di cui all'art. 1428 c.c., costituisce il presupposto necessario per ottenere l'annullamento del contratto per errore (art. 1427 c.c.).

La riconoscibilità svolge una funzione di bilanciamento: da un lato tutela il contraente in errore, consentendogli di sciogliersi da un vincolo viziato; dall'altro protegge l'affidamento della controparte, escludendo l'annullamento quando l'errore era talmente nascosto o improbabile che nessuno avrebbe potuto rilevarlo.

Il criterio adottato dalla norma è oggettivo e relativo: si chiede se una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevare l'errore, tenendo conto del contenuto del contratto (il tipo di operazione economica), delle circostanze (il contesto in cui è avvenuta la conclusione) e della qualità dei contraenti (professionisti, consumatori, esperti del settore). Questo significa che la soglia di riconoscibilità varia a seconda del contesto: un'imprecisione tecnica in un contratto tra professionisti del settore è più facilmente riconoscibile rispetto allo stesso errore in un contratto tra privati inesperti.

Non è necessario che la controparte abbia effettivamente riconosciuto l'errore: è sufficiente che avrebbe potuto farlo usando la diligenza media richiesta nelle circostanze. La norma si coordina con l'art. 1432 c.c., che consente alla controparte di evitare l'annullamento offrendo di eseguire il contratto nei termini voluti dall'errante, purché vi provveda prima che a quest'ultimo ne derivi pregiudizio.

Domande frequenti

Cosa si intende per errore riconoscibile?

L'errore si considera riconoscibile quando, nelle circostanze concrete del caso, una persona di normale diligenza avrebbe potuto accorgersene, valutando il contenuto del contratto, le circostanze di conclusione e la qualità professionale dei contraenti.

La riconoscibilità è un requisito soggettivo o oggettivo?

È un requisito oggettivo-relativo: non si chiede se la controparte abbia effettivamente riconosciuto l'errore, ma se una persona diligente nella stessa posizione avrebbe potuto farlo. Il parametro varia però in base al contesto e alle qualità dei contraenti.

Quali sono i due requisiti per l'annullamento del contratto per errore?

L'essenzialità (art. 1428 c.c.), l'errore deve riguardare un elemento determinante del consenso, e la riconoscibilità (art. 1431 c.c.), la controparte avrebbe potuto accorgersi dell'errore usando normale diligenza. Entrambi devono ricorrere cumulativamente.

Cosa accade se la controparte non poteva riconoscere l'errore?

Se l'errore non era riconoscibile, il contratto non è annullabile anche se essenziale. L'ordinamento tutela in questo caso l'affidamento della parte che ha concluso il contratto in buona fede e senza possibilità di avvedersi del vizio.

La qualità professionale delle parti influisce sulla riconoscibilità?

Sì. Tra professionisti di settore la soglia è più alta: un errore tecnico è più facilmente riconoscibile. Tra privati la valutazione sarà più indulgente. Il giudice deve sempre adattare il parametro della 'normale diligenza' al contesto specifico del contratto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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