Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1433 c.c. – Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato.

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In sintesi

  • La disciplina dell'errore si applica anche all'errore che cade sulla dichiarazione contrattuale (non solo sul processo volitivo interno).
  • Si applica altresì all'errore nella trasmissione della dichiarazione da parte del nuncius o dell'ufficio incaricato.
  • Il vizio si manifesta nel momento comunicativo, non in quello formativo della volontà.
  • Requisiti restano gli stessi: essenzialità (art. 1428) e riconoscibilità (art. 1431).
  • Norma di raccordo che estende l'ambito applicativo degli artt. 1428-1432 c.c.

Commento all'art. 1433 c.c., Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

L'art. 1433 c.c. estende la disciplina dei precedenti articoli (1428-1432 c.c.) a due fattispecie ulteriori: l'errore ostativo, che cade sulla dichiarazione stessa, e l'errore nella trasmissione, che si verifica quando la dichiarazione viene inesattamente veicolata al destinatario dal soggetto o dall'ufficio incaricato.

L'errore ostativo si distingue dall'errore-vizio: nell'errore-vizio il soggetto vuole qualcosa di diverso da ciò che avrebbe voluto se non fosse caduto in errore, ma dichiara esattamente ciò che vuole (il vizio è nel processo formativo della volontà); nell'errore ostativo il soggetto vuole una certa cosa ma dichiara qualcosa di diverso per un lapsus, un'imprecisione lessicale o un'errata trascrizione (il vizio è nel momento dichiarativo). Nonostante la differenza strutturale, il legislatore ha ritenuto opportuno equipararne il trattamento giuridico.

L'errore nella trasmissione riguarda invece il caso in cui la dichiarazione sia stata correttamente formata e manifestata, ma sia stata alterata nel percorso comunicativo dal nuncius (il latore del messaggio) o dall'ufficio incaricato della trasmissione (ad es. un servizio di messaggistica, un intermediario). In questi casi la distorsione avviene all'esterno della sfera del dichiarante, ma l'ordinamento garantisce comunque il rimedio dell'annullamento, purché ricorrano essenzialità e riconoscibilità.

La norma presuppone che il dichiarante non abbia voluto ciò che è stato dichiarato o trasmesso: se invece era consapevole dell'errore nella dichiarazione, manca il requisito della buona fede e il rimedio non è applicabile. Il coordinamento con l'art. 1432 c.c. consente in ogni caso alla controparte di offrire l'esecuzione conforme per conservare il contratto.

Casi pratici

Caso 1: errore ostativo nella dichiarazione

Tizio vuole vendere a 10.000 ma per lapsus scrive 1.000 nel contratto. È un errore ostativo (sulla dichiarazione): se essenziale e riconoscibile, si applica la disciplina dell'annullamento (art. 1433 c.c.).

Caso 2: errore nella trasmissione

La dichiarazione di Tizio, corretta, viene alterata dall'intermediario incaricato di trasmetterla a Caio. Anche qui, ricorrendo essenzialità e riconoscibilità, è ammesso l'annullamento.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 1433 c.c.?

Estende la disciplina dell'errore (artt. 1428-1432) all'errore ostativo (che cade sulla dichiarazione) e all'errore nella trasmissione del messaggio.

Che differenza c'è tra errore-vizio ed errore ostativo?

Nell'errore-vizio la volontà si forma male ma la dichiarazione è esatta; nell'errore ostativo la volontà è corretta ma la dichiarazione diverge per un lapsus o un'errata trascrizione.

Cos'è l'errore nella trasmissione?

Quello che si verifica quando la dichiarazione, correttamente formata, è alterata dal nuncius o dall'ufficio incaricato di trasmetterla.

Quali requisiti servono per annullare?

Gli stessi dell'errore-vizio: essenzialità (art. 1429) e riconoscibilità (art. 1431).

La controparte può evitare l'annullamento?

Sì: come per l'errore-vizio, offrendo l'esecuzione conforme alla volontà reale prima che ne derivi pregiudizio (art. 1432 c.c.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 15 giugno 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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