Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1434 c.c. – Violenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1433 - Art. 1433 c.c.: Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissi→Cod. civ. art. 1435 - Articolo 1435 Codice Civile: Caratteri della violenza→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1432 Codice Civile: Mantenimento del contratto rettificato→Articolo 1436 Codice Civile: Violenza diretta contro terzi→Articolo 1431 Codice Civile: Errore riconoscibile→Articolo 1437 Codice Civile: Timore riverenziale→Articolo 1430 Codice Civile: Errore di calcolo→Articolo 1438 Codice Civile: Minaccia di far valere un diritto→Articolo 1429 Codice Civile: Errore essenziale
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In sintesi
Commento all'art. 1434 c.c., Violenza
L'art. 1434 c.c. pone la regola generale in materia di violenza come vizio del consenso: il contratto concluso sotto l'influenza di una minaccia è annullabile, e tale rimedio opera indipendentemente dal fatto che la violenza sia stata esercitata dall'altro contraente o da un terzo.
La violenza rilevante ai fini dell'annullabilità è la cosiddetta vis compulsiva: una minaccia di un male ingiusto e notevole che costringe la vittima a contrarre, pur mantenendo formalmente la capacità di autodeterminarsi. Si distingue dalla vis absoluta (violenza fisica assoluta che sopprime la volontà, il cui atto è nullo in radice) e dalla violenza non qualificata (un timore generico o una pressione commerciale) che non raggiunge la soglia prevista dall'art. 1435 c.c.
La scelta del legislatore di estendere il rimedio alla violenza del terzo, senza richiedere che il contraente beneficiario fosse a conoscenza della minaccia, rappresenta una deroga significativa rispetto alla disciplina del dolo del terzo (art. 1439 c.c.), che subordina l'annullabilità alla conoscenza o conoscibilità del dolo da parte del contraente che ne ha tratto vantaggio. La ragione della differenza risiede nella gravità della violenza: il pregiudizio alla libertà contrattuale è talmente serio da giustificare la tutela della vittima anche a scapito dell'affidamento della controparte ignara.
Il sistema degli artt. 1434-1438 c.c. disegna un regime completo: l'art. 1434 enuncia la regola generale, l'art. 1435 individua i requisiti della violenza rilevante, l'art. 1436 estende la tutela alle minacce su terzi prossimi al contraente, l'art. 1437 esclude dal rimedio il timore reverenziale (salvo che sia accompagnato da dolo o violenza), l'art. 1438 affronta la minaccia di far valere un diritto. L'art. 1440 c.c. disciplina invece il dolo incidente, che non dà luogo ad annullamento ma al risarcimento del danno.
Domande frequenti
La violenza annulla il contratto anche se viene da un terzo?
Sì: la violenza è causa di annullamento anche se esercitata da un terzo (art. 1434 c.c.), senza che il contraente beneficiario debba esserne a conoscenza.
Che tipo di violenza rileva?
La vis compulsiva: una minaccia di un male ingiusto e notevole che costringe a contrarre, pur mantenendo la capacità di autodeterminarsi (art. 1435 c.c.).
Qual è la differenza con la vis absoluta?
La vis absoluta è violenza fisica che sopprime la volontà e rende l'atto nullo; la vis compulsiva rende il contratto annullabile.
Perché il regime è diverso da quello del dolo del terzo?
Perché la gravità della violenza giustifica la tutela della vittima anche a scapito dell'affidamento della controparte ignara; il dolo del terzo (art. 1439 c.c.) richiede invece la conoscenza del contraente.
Una pressione commerciale è violenza?
No: un timore generico o una pressione commerciale non raggiungono la soglia del male ingiusto e notevole richiesto.