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Art. 1438 c.c. Minaccia di far valere un diritto
In vigore
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1438 c.c., Minaccia di far valere un diritto
La regola e la sua eccezione
L'art. 1438 c.c. enuncia una regola e una sua limitazione: di norma, chi minaccia di esercitare un proprio diritto non commette violenza in senso giuridico; ma se quella minaccia è strumentale a conseguire vantaggi ingiusti, il contratto estorto è annullabile. La norma si colloca nel solco del principio qui iure suo utitur neminem laedit, temperato però dal divieto di abuso del diritto.
Minaccia di esercitare un diritto: il caso tipico
L'ipotesi più frequente è quella del creditore che minaccia di agire in giudizio o di esporre una notizia di reato per indurre la controparte a pagargli una somma superiore al credito vantato, o a rinunciare a diritti propri. In questi casi la minaccia è formalmente lecita (il diritto di agire in giudizio o di denunciare un reato esiste), ma è usata in modo strumentale e abusivo per ottenere più di quanto spetta.
Il requisito del "vantaggio ingiusto"
Il criterio discriminante è la proporzione tra il diritto vantato e il vantaggio ottenuto con la minaccia. Se il creditore minaccia di agire in giudizio per ottenere esattamente quanto gli è dovuto, non vi è vantaggio ingiusto: la minaccia è legittima. Se invece ottiene una somma ben superiore al credito, o induce la controparte a stipulare condizioni irragionevoli, il vantaggio è ingiusto e il contratto è annullabile. Il confine non è sempre netto e richiede una valutazione caso per caso.
Rapporti con la violenza ex art. 1435 e con l'abuso del diritto
Anche la minaccia di far valere un diritto deve soddisfare i requisiti dell'art. 1435 c.c. (idoneità a impressionare, male ingiusto, notevolezza) per integrare violenza-vizio. L'art. 1438 non introduce un regime autonomo ma specifica quando la minaccia di esercitare un diritto raggiunge la soglia dell'ingiustizia. Vi è sovrapposizione con la figura dell'abuso del diritto, che tuttavia opera su un piano più ampio e può dar luogo anche a responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., indipendentemente dall'annullamento.
Distinzione dalla rescissione per lesione
La minaccia di far valere un diritto si distingue dalla rescissione per lesione (artt. 1447-1448 c.c.): nella rescissione l'iniquità delle condizioni deriva da uno stato di bisogno o di pericolo sfruttato passivamente; nell'art. 1438 vi è un atto attivo di minaccia che condiziona la formazione del consenso.
Domande frequenti
Un creditore che minaccia di far causa se il debitore non paga commette violenza?
No, se la minaccia è proporzionata al credito effettivamente vantato. L'esercizio di un diritto non è violenza. Diventa causa di annullamento ex art. 1438 c.c. solo se la minaccia è usata per ottenere vantaggi ingiusti, come una somma superiore al credito o la rinuncia a diritti propri della controparte.
La minaccia di denunciare un reato per ottenere un risarcimento è causa di annullamento?
Dipende. Se il risarcimento richiesto è proporzionato al danno subito, la minaccia di denuncia è l'esercizio di un diritto e non integra violenza. Se invece il risarcimento preteso è sproporzionato rispetto al danno, vi è un vantaggio ingiusto e il contratto estorto è annullabile ai sensi dell'art. 1438 c.c.
Cosa si intende per 'vantaggio ingiusto' ai fini dell'art. 1438 c.c.?
È il vantaggio che eccede quanto il minacciante avrebbe avuto diritto di ottenere attraverso il legittimo esercizio del suo diritto. Il giudice valuta la proporzione tra il diritto vantato e le condizioni contrattuali effettivamente ottenute, tenendo conto delle circostanze concrete.
L'art. 1438 c.c. si applica anche alle minacce di licenziamento?
Può applicarsi se il datore di lavoro minaccia il licenziamento per indurre il lavoratore a sottoscrivere condizioni peggiorative che vanno oltre il lecito esercizio del potere datoriale. In questi casi la minaccia è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto. Il diritto del lavoro prevede però tutele specifiche (art. 2113 c.c.) che si affiancano a quelle civilistiche.
Qual è la differenza tra minaccia di esercitare un diritto e abuso del diritto?
L'art. 1438 c.c. riguarda specificamente la minaccia di esercitare un diritto come strumento per estorcere condizioni contrattuali inique, con rimedio dell'annullamento. L'abuso del diritto è una categoria più ampia che può dar luogo anche a responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., indipendentemente dalla conclusione di un contratto.