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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1386 c.c. Caparra penitenziale

In vigore

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta. CAPO VI – Della rappresentanza

In sintesi

  • Caparra penitenziale: somma versata come corrispettivo del diritto di recedere dal contratto; chi la versa può recedere perdendola, chi la riceve può recedere restituendola.
  • Recesso libero: a differenza della caparra confirmatoria, il recesso con caparra penitenziale non presuppone inadempimento; è un diritto di pentimento liberamente esercitabile.
  • Esclusione del risarcimento: quando si esercita il recesso con caparra penitenziale, non è dovuto alcun risarcimento del danno; la caparra esaurisce ogni pretesa.
  • Distinzione dalla clausola penale: la caparra penitenziale è il prezzo del recesso; la clausola penale è la liquidazione del danno da inadempimento e non attribuisce un diritto di recesso.

L'articolo 1386 c.c. disciplina la caparra penitenziale: la somma versata come corrispettivo di un diritto di recesso. Chi l'ha versata può recedere perdendo la caparra; chi l'ha ricevuta può recedere restituendola. Non presuppone inadempimento e non dà diritto a ulteriore risarcimento.

La caparra penitenziale come prezzo del recesso

La caparra penitenziale è un negozio accessorio con cui le parti attribuiscono a una o entrambe di esse il diritto di recedere dal contratto, a fronte di un corrispettivo (la caparra) che remunera la controparte per l'impegno già assunto e per la rinuncia alla certezza dell'esecuzione. A differenza della caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.), la caparra penitenziale non ha funzione di garanzia né di anticipazione del corrispettivo: è il prezzo della facoltà di pentirsi. Chiunque voglia liberarsi dal vincolo contrattuale può farlo: chi ha versato la caparra, perdendola; chi l'ha ricevuta, restituendola. Non è necessario alcun inadempimento, né la prova di un motivo valido per recedere.

Effetti del recesso: esclusione del risarcimento

L'effetto tipico del recesso con caparra penitenziale è l'esclusione di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria: la caparra esaurisce ogni obbligazione delle parti derivante dal contratto cui si è receduto. Chi ha perso la caparra (recedente che l'aveva versata) non può essere convenuto per risarcimento danni ulteriori; chi ha restituito la caparra (recedente che l'aveva ricevuta) non deve nient'altro. Questa è la differenza fondamentale con la caparra confirmatoria e con la risoluzione per inadempimento: nella caparra penitenziale il recesso è libero e la caparra è tutto ciò che si deve. La parte che subisce il recesso non può ottenere né l'adempimento del contratto né il risarcimento del danno differenziale.

Distinzione dalla clausola penale e dal patto di recesso

Occorre tenere distinte tre figure: (a) Caparra penitenziale (art. 1386 c.c.): il versamento preventivo del corrispettivo del recesso; il recesso si esercita perdendo o restituendo la somma già versata. (b) Clausola penale (art. 1382 c.c.): liquidazione anticipata del danno da inadempimento; non attribuisce un diritto di recesso, ma quantifica il danno dovuto se si è inadempienti. (c) Patto di recesso convenzionale (art. 1373 c.c.): attribuisce il diritto di recesso senza pagamento preventivo, ma può prevedere un corrispettivo del recesso. Nella pratica, la qualificazione di una somma come caparra penitenziale o come penale dipende dall'interpretazione del contratto: se le parti hanno attribuito alla parte non recedente solo la caparra (e non il risarcimento del danno), si è di fronte a caparra penitenziale; se la somma è dovuta per inadempimento indipendentemente dal recesso, si è di fronte a clausola penale.

Applicazioni pratiche: preliminare con caparra penitenziale

La caparra penitenziale è utilizzata nei contratti preliminari in cui le parti vogliono mantenere una via d'uscita senza esporsi a richieste di risarcimento illimitato. È comune nel settore immobiliare tra privati che non hanno la certezza di ottenere il mutuo o di concludere la trattativa: la caparra penitenziale consente al promissario acquirente di recedere perdendo la caparra se il mutuo viene negato, senza che il venditore possa chiedere ulteriori risarcimenti. La distinzione tra caparra confirmatoria e penitenziale deve essere espressa chiaramente nel contratto: in caso di dubbio, la giurisprudenza qualifica la caparra come confirmatoria (Cass. n. 11144/2012).

Connessioni con altre norme

L'art. 1386 va letto con l'art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria), l'art. 1373 c.c. (recesso convenzionale), l'art. 1382 c.c. (clausola penale) e l'art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento).

Domande frequenti

Ho versato una caparra penitenziale di 5.000 € per un contratto di affitto di villa per le vacanze e ora voglio annullare: perdo i 5.000 €?

Sì: la caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) è il prezzo del diritto di recesso. Se recedete, perdete la somma versata e il locatore non deve restituirla. In compenso, il locatore non può chiedervi nessun ulteriore risarcimento del danno. La caparra esaurisce ogni pretesa reciproca derivante dal recesso.

Come si distingue in un contratto se si tratta di caparra confirmatoria o penitenziale?

Dal tenore del contratto: se la somma è qualificata espressamente come 'caparra penitenziale' e le parti si riservano il diritto di recesso con perdita/restituzione, è penitenziale. Se la qualificazione è ambigua, la giurisprudenza (Cass. n. 11144/2012) presume che si tratti di caparra confirmatoria, che implica la possibilità di ottenere anche il risarcimento integrale del danno in alternativa al recesso. Conveniente specificare sempre nel contratto di che tipo di caparra si tratta.

Se il venditore recede con caparra penitenziale restituendomi la somma, posso comunque chiedergli il risarcimento del danno per aver perso l'affare?

No: il recesso con caparra penitenziale esclude qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria (art. 1386 co. 2 c.c.). Ricevete la restituzione della caparra e non potete chiedere nient'altro, né danno emergente né lucro cessante. Se volevate tutelarvi contro il rischio di recesso del venditore con soli danni monetari limitati, avreste dovuto negoziare una caparra confirmatoria (che vi avrebbe consentito di esigere il doppio o di agire per l'esecuzione forzata del contratto).

La caparra penitenziale può essere ridotta dal giudice come la clausola penale?

No: il potere di riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c. si applica alla clausola penale, non alla caparra penitenziale. La caparra penitenziale è il prezzo consensualmente pattuito del diritto di recesso; il giudice non può ridurla per manifesta eccessività. Questa differenza è un argomento a favore dell'utilizzo della clausola penale quando si vogliono inserire ammortizzatori contro una penale sproporzionata, e della caparra penitenziale quando si vuole la certezza che il corrispettivo del recesso resti immutato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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