Testo dell'articoloVigente
L’art. 1373 c.c. regola il recesso unilaterale convenzionale: nei contratti a esecuzione istantanea la facoltà può essere esercitata solo finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione; in quelli a esecuzione continuata o periodica anche dopo, ma senza effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso. Se è prevista una caparra o multa penitenziale, il recesso ha effetto quando la prestazione è eseguita.
Art. 1373 c.c. – Recesso unilaterale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
È salvo in ogni caso il patto contrario.
Domande rapide
Quando e ammesso il recesso unilaterale ex art. 1373?
Si puo recedere da un contratto gia eseguito?
Cos'e la caparra penitenziale ex art. 1386 c.c.?
Qual e la differenza tra recesso e risoluzione?
Il recesso ha efficacia immediata?
In sintesi
- Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, può esercitarla finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
- Nei contratti a esecuzione continuata o periodica il recesso è possibile anche dopo, ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
- Se è stato pattuito un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.
- Le parti possono comunque stabilire un patto contrario.
Indice dei contenuti
L'articolo 1373 c.c. disciplina il recesso unilaterale dal contratto: la facoltà di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile solo nei limiti previsti dalla legge o dal contratto. Il recesso ha effetto dalla conoscenza da parte del destinatario e, nei contratti di durata, non retroagisce sulle prestazioni già eseguite.
Il recesso come eccezione al principio di vincolatività del contratto
Il contratto vincola le parti a quanto stabilito (art. 1372 c.c.: il contratto ha forza di legge tra le parti); lo scioglimento unilaterale è pertanto un'eccezione, ammessa solo se prevista dalla legge o dalle parti stesse. L'art. 1373 c.c. disciplina questa eccezione: quando una parte ha la facoltà di recedere (jus poenitendi), il recesso deve essere esercitato nei modi e nei tempi stabiliti. Il recesso è un negozio giuridico unilaterale recettizio: produce effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario (art. 1335 c.c., applicazione del principio di conoscenza). Non è necessaria l'accettazione della controparte: il recesso opera unilateralmente.
Il recesso nei contratti ad esecuzione istantanea
Nei contratti ad esecuzione istantanea (la prestazione si esegue in un'unica soluzione: compravendita con pagamento immediato, permuta, ecc.), il recesso non può essere esercitato dopo che è incominciata l'esecuzione (art. 1373 co. 2 c.c.). Questa limitazione ha una ratio logica: una volta che l'esecuzione è iniziata, il recesso avrebbe effetti praticamente equivalenti a una risoluzione per inadempimento, con conseguente obbligo di restituzione delle prestazioni. Per i contratti istantanei, il recesso è uno strumento precontrattuale (si esercita prima dell'esecuzione) o iniziale (si esercita nelle prime fasi, prima che l'esecuzione sia iniziata).
Il recesso nei contratti ad esecuzione continuata o periodica
Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (locazione, somministrazione, franchising, contratto di lavoro) il recesso produce effetti solo ex nunc: non retroagisce sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso (art. 1373 co. 3 c.c.). Questo è un'importante deroga al principio di retroattività: il recesso non «cancella» il passato del contratto, ma ne determina la cessazione per il futuro. Le prestazioni già eseguite restano acquisite; solo le prestazioni future non vengono più eseguite. Questa regola è coerente con la natura dei contratti di durata: non ha senso cancellare retroattivamente anni di locazione o di somministrazione già eseguita.
Caparra come corrispettivo del recesso
Il comma 4 dell'art. 1373 prevede che il recesso possa essere pattuito come facoltà esercitabile mediante perdita della caparra confirmatoria (se recede chi l'ha versata) o pagamento del doppio della caparra (se recede chi l'ha ricevuta). Questa forma di recesso è particolarmente diffusa nelle promesse di vendita immobiliare: il compratore versa una caparra, e se intende recedere perde la caparra versata; se recede il venditore, deve restituire il doppio. La caparra in questa funzione è il «corrispettivo» del recesso: non è una penale (che presuppone inadempimento), ma il prezzo del diritto di sciogliersi unilateralmente dal contratto.
Connessioni con altre norme
L'art. 1373 va letto con l'art. 1372 c.c. (vincolatività del contratto), l'art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria), l'art. 1671 c.c. (recesso dell'appalto), l'art. 1727 c.c. (revoca del mandato) e con le normative speciali sul recesso nel contratto di lavoro e nei contratti con consumatori (artt. 52-59 d.lgs. 206/2005, diritto di recesso nei contratti a distanza).
Spiegazione
Se a una parte è attribuita la facoltà di recesso, questa può essere esercitata finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica il recesso è ammesso anche dopo, ma non ha effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso.
Come funziona e quando si applica
Il recesso «convenzionale» deroga al principio per cui il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372). Può essere accompagnato dalla previsione di una caparra (art. 1385) o di una multa penitenziale (art. 1386) come corrispettivo del recesso.
Esempio pratico
Posso recedere da un contratto se una clausola me lo consente, di regola prima che inizi l’esecuzione; in un abbonamento posso recedere ma resta dovuto quanto già goduto.
Domande frequenti
Quando posso recedere da un contratto?
Quando la legge o il contratto lo prevedono: di regola finché non c’è un principio di esecuzione, salvo i contratti a esecuzione continuata o periodica.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.