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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1727 c.c. Rinunzia del mandatario

In vigore

Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario.

In sintesi

  • Diritto di rinuncia: il mandatario può sempre rinunciare al mandato, ma risponde dei danni se lo fa senza giusta causa.
  • Mandato a tempo indeterminato: in assenza di giusta causa è richiesto un congruo preavviso; senza preavviso scatta il risarcimento.
  • Modalità e tempistica: la rinuncia deve avvenire in modo e in tempo tali da consentire al mandante di provvedere altrimenti.
  • Impedimento grave: il mandatario è esonerato dall'obbligo di tempestività se è colpito da un impedimento grave.
  • Distinzione da revoca: la rinuncia è l'atto unilaterale del mandatario, speculare alla revoca che spetta al mandante.

La rinuncia come atto unilaterale del mandatario

L'art. 1727 c.c. regola la rinuncia del mandatario al mandato, che e' l'atto unilaterale con cui il mandatario decide di sciogliersi dall'incarico. Si tratta della figura speculare alla revoca del mandante (art. 1723 c.c.): entrambi gli atti determinano l'estinzione del rapporto, ma con soggetti attivi diversi.

La rinuncia e' sempre possibile, il codice civile non ammette il vincolo perpetuo, ma il suo esercizio puo' dar luogo all'obbligo risarcitorio qualora avvenga in assenza di giusta causa o senza le modalita' previste dalla norma.

Rinuncia senza giusta causa: il risarcimento

Se Tizio, mandatario di Caio per la gestione di un portafoglio immobiliare, decide di rinunciare all'incarico senza alcuna ragione giustificatrice, dovra' risarcire i danni cagionati a Caio. I danni risarcibili comprendono tipicamente le spese sostenute per trovare un nuovo mandatario, i costi derivanti dall'interruzione delle trattative in corso e i mancati guadagni direttamente riconducibili alla rinuncia intempestiva.

La giusta causa opera in modo analogo a quanto previsto per la revoca: deve trattarsi di un fatto obiettivamente rilevante che renda inesigibile la prosecuzione del rapporto (es. inadempimento del mandante agli obblighi di anticipazione delle spese, comportamento sleale del mandante, sopravvenuto conflitto d'interessi).

Il mandato a tempo indeterminato e il preavviso

Per i mandati a tempo indeterminato il legislatore ha introdotto una regola aggiuntiva: anche in assenza di giusta causa, la rinuncia e' legittima purche' sia preceduta da un congruo preavviso. Il preavviso deve essere 'congruo', cioe' di durata sufficiente a consentire al mandante di trovare una soluzione alternativa. La congruita' va valutata in concreto, tenendo conto della complessita' dell'incarico, della durata del rapporto e delle condizioni di mercato.

Se il mandatario rinuncia senza preavviso (o con preavviso insufficiente) e senza giusta causa, il risarcimento copre anche il danno derivante dall'assenza del periodo di preavviso.

L'obbligo di tutela del mandante nella rinuncia

Il terzo comma dell'articolo introduce un obbligo generale di correttezza: la rinuncia deve essere comunicata in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti. Questo principio opera indipendentemente dalla presenza o meno di giusta causa: anche il mandatario che rinuncia per giusta causa deve scegliere il momento e le modalita' della rinuncia in modo da minimizzare il pregiudizio per il mandante.

L'unica eccezione e' costituita dall'impedimento grave del mandatario: se Tizio e' colpito da una malattia improvvisa o da una circostanza che rende materialmente impossibile o eccessivamente onerosa la prosecuzione, l'obbligo di tempestivita' cede davanti all'impedimento. In tal caso, il mandatario non risponde dei danni derivanti dall'intempestivita' della rinuncia, purche' comunichi l'impedimento al piu' presto.

Forma e comunicazione della rinuncia

La rinuncia non richiede una forma particolare, salvo che il mandato stesso sia stato stipulato in forma solenne (es. mandato per atti notarili). Tuttavia, per ragioni probatorie e' sempre opportuno che il mandatario comunichi la rinuncia per iscritto, indicando la data a partire dalla quale si considera sciolto dall'incarico e le ragioni della rinuncia.

Domande frequenti

Il mandatario puo' rinunciare al mandato in qualsiasi momento?

Si', ma se rinuncia senza giusta causa deve risarcire i danni al mandante. Per i mandati a tempo indeterminato e' inoltre richiesto un congruo preavviso.

Cosa si intende per 'congruo preavviso' nei mandati a tempo indeterminato?

Il preavviso deve essere di durata sufficiente a consentire al mandante di trovare un sostituto. La congruita' si valuta in base alla complessita' dell'incarico e alle circostanze concrete.

Il mandatario che rinuncia per giusta causa e' esonerato da ogni responsabilita'?

Non automaticamente: deve comunque rinunciare in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo impedimento grave che renda cio' impossibile.

Quali danni deve risarcire il mandatario che rinuncia senza giusta causa?

I danni comprendono le spese per trovare un nuovo mandatario, i costi per le trattative interrotte e i mancati guadagni direttamente riconducibili alla rinuncia intempestiva.

La rinuncia al mandato richiede la forma scritta?

No, salvo che il mandato sia stato stipulato in forma solenne. Per ragioni probatorie e' comunque consigliabile comunicarla per iscritto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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