Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1724 c.c. – Revoca tacita
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1723 - Articolo 1723 Codice Civile: Revocabilità del mandato→Cod. civ. art. 1725 - Articolo 1725 Codice Civile: Revoca del mandato oneroso→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1722 Codice Civile: Cause di estinzione→Articolo 1726 Codice Civile: Revoca del mandato collettivo→Articolo 1721 Codice Civile: Diritto del mandatario sui crediti→Articolo 1727 Codice Civile: Rinunzia del mandatario→Articolo 1720 Codice Civile: Spese e compenso del mandatario→Art. 1728 c.c.: Morte o incapacità del mandante o del mandatario→Art. 1719 c.c.: Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La revoca tacita come fattispecie comportamentale
L'articolo 1724 c.c. disciplina due ipotesi di revoca tacita del mandato: la nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare e il compimento diretto dell'affare da parte del mandante. In entrambi i casi la volonta di revocare il mandato non e dichiarata espressamente, ma si desume in modo inequivocabile da comportamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto originario.
Prima ipotesi: nomina di un nuovo mandatario
Se Tizio aveva conferito a Caio il mandato per la vendita di un immobile e successivamente nomina Sempronio per lo stesso incarico, la nomina di Sempronio vale automaticamente come revoca del mandato di Caio. Non e necessaria alcuna comunicazione espressa di revoca: il comportamento del mandante manifesta in modo concludente la volonta di sostituire il mandatario. Questa interpretazione si fonda sul principio di incompatibilita: due mandatari non possono legittimamente agire in modo autonomo per lo stesso affare senza che uno dei due abbia un titolo prevalente.
Seconda ipotesi: compimento diretto da parte del mandante
Se il mandante compie personalmente l'atto che aveva delegato al mandatario, il mandato si considera revocato. Tizio, dopo aver conferito a Caio la procura per acquistare un'autovettura, provvede personalmente all'acquisto. Il compimento diretto dell'affare rende privo di oggetto il mandato e manifesta implicitamente la volonta di non avvalersi piu dell'intermediazione del mandatario. Anche in questo caso non e necessaria una dichiarazione formale di revoca.
Efficacia dalla comunicazione
La norma stabilisce che la revoca tacita produce effetti dal giorno in cui i fatti concludenti sono stati comunicati al mandatario. Si tratta di una scelta di tutela fondamentale: il mandatario che non sia a conoscenza della revoca non puo regolare il proprio comportamento di conseguenza e potrebbe compiere atti, nell'ipotetica convinzione di essere ancora investito del mandato, che poi risultano privi di efficacia. La regola evita che il mandatario sia esposto a responsabilita per atti compiuti in buona fede nell'ignoranza della revoca.
La comunicazione non deve assumere forme particolari: e sufficiente che il mandatario venga informato, anche verbalmente o per fatti concludenti, della nomina del nuovo mandatario o del compimento diretto dell'affare. Dal momento della comunicazione cessano i poteri del mandatario originario.
Responsabilita del mandante
La revoca tacita produce le medesime conseguenze della revoca espressa sotto il profilo della responsabilita: se il mandato era oneroso e a termine, il mandante che proceda alla revoca (anche tacita) prima della scadenza risponde dei danni ai sensi dell'art. 1725 c.c. Il carattere tacito della revoca non attenua l'obbligo risarcitorio. Parimenti, se il mandato era stato dichiarato irrevocabile, anche la revoca tacita, pur efficace, obbliga il mandante al risarcimento, salvo giusta causa.
Pluralita di mandatari
Va distinto il caso dell'art. 1724 dall'ipotesi di mandato conferito a piu mandatari congiuntamente o disgiuntamente (art. 1716 c.c.). In quest'ultima ipotesi la nomina di un mandatario aggiuntivo non e necessariamente incompatibile con il mandato preesistente. L'art. 1724 si applica quando il nuovo mandatario e nominato per lo stesso affare in sostituzione del precedente, non in integrazione.
Domande frequenti
La nomina di un secondo mandatario revoca automaticamente il primo?
Si, se il secondo mandatario e nominato per lo stesso affare. In tal caso la nomina vale come revoca tacita del precedente mandatario, senza necessita di comunicazione espressa di revoca. Restano salve le conseguenze risarcitorie previste dagli artt. 1723 e 1725.
Da quando produce effetti la revoca tacita?
La revoca tacita produce effetti dal giorno in cui i fatti concludenti (nuova nomina o compimento diretto) sono stati comunicati al mandatario. Prima della comunicazione, il mandatario puo continuare ad agire validamente.
Il mandatario che ignori la revoca tacita e responsabile degli atti compiuti?
No. Il mandatario che, in buona fede e senza colpa, ignori la revoca tacita perche non ancora comunicata, puo continuare ad agire validamente. La revoca e opponibile al mandatario solo dalla data della comunicazione.
Se il mandante compie personalmente l'affare, il mandatario ha diritto al compenso?
Il compimento diretto dell'affare da parte del mandante vale come revoca tacita, con le conseguenze risarcitorie previste dagli artt. 1723 e 1725 se la revoca e intempestiva. Il mandatario puo avere diritto al compenso o al risarcimento per la parte di attivita gia svolta.
La revoca tacita richiede forme particolari di comunicazione?
No. Non e prevista alcuna forma particolare per la comunicazione della revoca tacita. E sufficiente che il mandatario venga informato del fatto concludente (nuova nomina o compimento diretto) con qualsiasi mezzo idoneo a portare la notizia nella sua sfera di conoscenza.