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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1720 c.c. Spese e compenso del mandatario

In vigore

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell’incarico.

In sintesi

  • Rimborso anticipazioni: il mandante deve restituire al mandatario le somme anticipate, maggiorate degli interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento.
  • Compenso: se il mandato e oneroso, il mandante deve corrispondere la retribuzione pattuita o quella determinata in base agli usi.
  • Risarcimento danni: il mandante risponde anche dei danni subiti dal mandatario nell'esecuzione dell'incarico, compresi quelli imputabili a terzi o al caso.
  • Obbligo indipendente dall'esito: rimborso e risarcimento spettano anche se l'affare non ha avuto buon fine, purche il mandatario abbia agito diligentemente.
  • Interessi automatici: gli interessi legali sulle anticipazioni maturano di diritto, senza necessita di costituzione in mora.

Obblighi economici del mandante verso il mandatario

L'articolo 1720 c.c. disciplina il profilo economico del rapporto di mandato dal lato passivo del mandante, stabilendo tre distinte obbligazioni: il rimborso delle anticipazioni, il pagamento del compenso e il risarcimento dei danni. La norma riequilibra la posizione delle parti, evitando che il mandatario sopporti a proprie spese i costi necessari per l'esecuzione di un incarico nell'interesse altrui.

Rimborso delle anticipazioni e interessi

Il mandatario che, nell'eseguire il mandato, abbia anticipato somme di denaro, si pensi a Tizio che acquista per conto di Caio un bene pagando il prezzo con fondi propri, ha diritto di ottenere il rimborso integrale. La legge aggiunge che sulle somme anticipate decorrono automaticamente gli interessi legali dal giorno in cui sono state erogate, senza necessita di costituire in mora il mandante. Questo meccanismo tutela il mandatario dall'erosione del potere d'acquisto nel tempo intercorrente tra il pagamento e il rimborso.

La giurisprudenza ha precisato che il diritto al rimborso sussiste anche quando l'affare non sia andato a buon fine, purche il mandatario abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) e le anticipazioni siano state necessarie o comunque utili all'esecuzione dell'incarico. Non spetta invece il rimborso di spese voluttuarie o chiaramente eccessive rispetto all'oggetto del mandato.

Compenso del mandatario

Il secondo obbligo riguarda il compenso. Poiche il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.), salvo prova contraria o accordo di gratuita, il mandante deve corrispondere il corrispettivo convenuto o, in mancanza, quello determinato in base alle tariffe professionali o agli usi. Tizio incarica Caio agente immobiliare di trovare un compratore per il proprio appartamento: al completamento dell'affare Caio matura il diritto alla provvigione pattuita, indipendentemente da eventuali vicende successive al perfezionamento del contratto.

Il compenso e distinto dal rimborso: il primo remunera l'attivita svolta, il secondo indennizza le uscite di cassa. Un mandatario gratuito conserva comunque il diritto al rimborso delle anticipazioni e al risarcimento dei danni, perche la gratuita attiene al corrispettivo dell'attivita, non alla copertura delle spese sostenute nell'interesse del mandante.

Risarcimento dei danni

La terza obbligazione, risarcire i danni subiti dal mandatario a causa dell'incarico, ha carattere indennitario piu che sanzionatorio. Si tratta di danni che non derivano da inadempimento del mandante, ma dall'esecuzione stessa del mandato: si pensi a Tizio, mandatario, che nell'eseguire l'incarico subisce un incidente stradale mentre si reca all'ufficio indicato dal mandante Caio, oppure che subisce un furto della merce da consegnare. In questi casi il mandante risponde anche se non ha commesso alcuna colpa, perche il danno e causalmente riconducibile all'attivita compiuta nel suo interesse.

La dottrina maggioritaria ritiene che questa responsabilita abbia natura oggettiva, fondata sul principio cuius commoda, eius incommoda: chi beneficia dell'attivita altrui ne sopporta anche i rischi. Fanno eccezione i danni derivanti da colpa esclusiva del mandatario o da cause del tutto estranee all'esecuzione del mandato.

Rapporti con il diritto di ritenzione e di prelazione

L'art. 1720 va letto congiuntamente all'art. 1721 c.c., che attribuisce al mandatario un diritto di prelazione sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi. Questa prelazione costituisce uno strumento di autotutela che consente al mandatario di soddisfarsi prima di procedere al trasferimento delle somme incassate, operando come garanzia indiretta del credito per anticipazioni e compenso previsto dall'art. 1720.

Conclusioni pratiche

Per i professionisti che operano come mandatari, agenti, procuratori, intermediari, e fondamentale documentare con precisione le anticipazioni effettuate e le spese sostenute, conservando giustificativi di spesa. In caso di contestazione, l'onere della prova dell'avvenuta anticipazione e del suo importo grava sul mandatario. E buona prassi inserire nel contratto di mandato clausole che disciplinino modalita e tempistiche del rimborso, per evitare controversie sulla decorrenza degli interessi.

Domande frequenti

Il mandatario gratuito ha diritto al rimborso delle spese?

Si. La gratuita del mandato riguarda il compenso per l'attivita svolta, ma non esclude il rimborso delle anticipazioni e il risarcimento dei danni subiti nell'esecuzione dell'incarico, che spettano in ogni caso ai sensi dell'art. 1720 c.c.

Da quando decorrono gli interessi sulle anticipazioni del mandatario?

Gli interessi legali decorrono automaticamente dal giorno in cui le anticipazioni sono state effettuate, senza necessita di costituire in mora il mandante. Non e richiesta alcuna diffida formale.

Il mandante deve rimborsare anche le spese per affari andati a buon fine?

Il rimborso spetta purche le spese siano state necessarie o utili all'esecuzione del mandato e il mandatario abbia agito con la dovuta diligenza. L'esito negativo dell'affare non esclude il rimborso se il mandatario non ha commesso errori.

Come si determina il compenso in assenza di pattuizione?

In mancanza di accordo specifico, il compenso e determinato in base alle tariffe professionali applicabili o, in loro difetto, agli usi. Il giudice puo ricorrere a criteri equitativi se ne mancano riferimenti precisi.

Il mandante risponde dei danni subiti dal mandatario per fatto di terzi?

Si, purche il danno sia causalmente connesso all'esecuzione del mandato. La responsabilita del mandante ha carattere oggettivo: risponde anche senza propria colpa, in applicazione del principio per cui chi beneficia dell'attivita ne sopporta i rischi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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