Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1721 c.c. – Diritto del mandatario sui crediti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1720 - Articolo 1720 Codice Civile: Spese e compenso del mandatario→Cod. civ. art. 1722 - Articolo 1722 Codice Civile: Cause di estinzione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1719 c.c.: Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato→Articolo 1723 Codice Civile: Revocabilità del mandato→Art. 1718 c.c.: Custodia delle cose e tutela dei diritti del man→Articolo 1724 Codice Civile: Revoca tacita→Articolo 1717 Codice Civile: Sostituto del mandatario→Articolo 1725 Codice Civile: Revoca del mandato oneroso→Articolo 1716 Codice Civile: Pluralità di mandatari
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il diritto di prelazione del mandatario sui crediti
L'articolo 1721 c.c. attribuisce al mandatario uno strumento di autotutela di notevole rilevanza pratica: il diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi, con precedenza rispetto sia al mandante sia ai suoi creditori. La norma si pone in rapporto di complementarita con l'art. 1720, che disciplina le obbligazioni economiche del mandante (rimborso, compenso, risarcimento), e con l'art. 1713, che impone al mandatario di rimettere al mandante quanto ricevuto per conto di questi.
Struttura e portata della prelazione
La prelazione prevista dall'art. 1721 non e una prelazione reale in senso tecnico, come il privilegio o l'ipoteca, ma un diritto di soddisfazione prioritaria su somme che il mandatario detiene temporaneamente per conto del mandante. Caio, mandatario, incassa 50.000 euro dalla vendita di un immobile di Tizio. Prima di rimettere la somma a Tizio, Caio puo trattenere quanto gli spetta per anticipazioni, compenso e danni. Se i creditori di Tizio volessero aggredire quel denaro, Caio li precede.
La dottrina discute se questa priorita abbia natura di privilegio speciale sui beni mobili ai sensi dell'art. 2761 c.c. o costituisca un istituto autonomo. La giurisprudenza prevalente propende per la seconda soluzione, qualificando il diritto come forma di ritenzione compensativa, giustificata dalla connessione tra le somme detenute e il credito vantato.
Affinita con il diritto di ritenzione
Il diritto di prelazione dell'art. 1721 si avvicina funzionalmente al diritto di ritenzione (art. 2756 e ss.), ma se ne distingue sotto un profilo rilevante: mentre la ritenzione classica opera su beni altrui fisicamente posseduti, la prelazione dell'art. 1721 opera su somme di denaro che il mandatario ha gia incassato e che, a rigore, appartengono al mandante ai sensi dell'art. 1713. Il legislatore ha voluto evitare che il mandatario, per recuperare i propri crediti verso il mandante, fosse costretto a versare integralmente le somme e poi agire in giudizio per il rimborso.
Limiti del diritto
Il diritto di prelazione e circoscritto ai crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi nell'esercizio del mandato. Non si estende a crediti del mandatario verso il mandante derivanti da altri rapporti giuridici autonomi. Inoltre, la prelazione opera esclusivamente sulle somme portate dai crediti degli affari gestiti: se il mandatario Caio ha concluso per conto di Tizio la vendita di un'auto e ha incassato il prezzo, puo trattenerlo a copertura delle proprie pretese, ma non puo estendere la prelazione a somme di denaro detenute a titolo diverso.
Insolvenza del mandante
Il profilo piu rilevante in pratica concerne l'insolvenza del mandante. In caso di fallimento o liquidazione giudiziale del mandante, il mandatario che detenga crediti degli affari conclusi puo soddisfarsi su di essi con precedenza rispetto alla massa dei creditori. Questo vantaggio, non trascurabile, incentiva l'accettazione di incarichi di mandato, compensando parzialmente il rischio di insolvenza del mandante.
Coordinamento con l'obbligo di rendiconto
L'esercizio del diritto di prelazione non esonera il mandatario dall'obbligo di rendiconto previsto dall'art. 1713 c.c. Il mandatario deve comunque documentare in modo trasparente le somme incassate, i crediti soddisfatti in via preferenziale e il saldo residuo rimesso al mandante. Un utilizzo arbitrario e non documentato della prelazione potrebbe configurare inadempimento dell'obbligo di rendiconto o, nei casi piu gravi, appropriazione indebita.
Domande frequenti
Su quali crediti opera la prelazione dell'art. 1721 c.c.?
La prelazione opera esclusivamente sui crediti pecuniari sorti dagli affari che il mandatario ha concluso per conto del mandante nell'esercizio dell'incarico. Non si estende a crediti derivanti da altri rapporti tra le parti.
Il mandatario puo trattenere le somme incassate senza autorizzazione del mandante?
Si, entro i limiti del suo credito per anticipazioni, compenso e danni. La prelazione dell'art. 1721 consente al mandatario di soddisfarsi prima di versare il residuo al mandante, purche documenti l'importo trattenuto nel rendiconto.
Come funziona la prelazione in caso di fallimento del mandante?
In caso di insolvenza del mandante, il mandatario che detiene crediti degli affari conclusi puo soddisfarsi su di essi con priorita rispetto alla massa dei creditori del fallimento, in applicazione dell'art. 1721 c.c.
La prelazione dell'art. 1721 e un privilegio in senso tecnico?
La giurisprudenza prevalente non la qualifica come privilegio speciale ex art. 2761 c.c., ma come istituto autonomo di ritenzione compensativa, giustificato dalla connessione tra le somme detenute e il credito del mandatario.
Il diritto di prelazione esclude l'obbligo di rendiconto?
No. Il mandatario deve comunque presentare rendiconto ai sensi dell'art. 1713 c.c., documentando somme incassate, importo trattenuto in via preferenziale e saldo rimesso al mandante. L'uso non documentato della prelazione puo costituire inadempimento.