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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1718 c.c. – Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest’ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.

Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell’art. 1515.

Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l’incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell’attività professionale del mandatario.

In sintesi

  • Obbligo di custodia: il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose spedite per conto del mandante.
  • Tutela dei diritti verso il vettore: in caso di deterioramento o ritardo nella consegna, il mandatario deve tutelare i diritti del mandante nei confronti del vettore.
  • Facolta di vendita urgente: in caso di urgenza il mandatario puo vendere le cose deteriorate secondo le modalita dell'art. 1515 c.c.
  • Obbligo di avviso immediato: il mandatario deve dare immediatamente notizia al mandante di deterioramenti, ritardi e mancato arrivo della merce.
  • Applicazione anche al mandato rifiutato: gli obblighi di custodia si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico, purche rientri nella sua attivita professionale.
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Custodia e tutela: due pilastri dell'obbligo del mandatario

L'articolo 1718 del Codice Civile disciplina una situazione frequente nella pratica commerciale: le cose del mandante vengono spedite al mandatario per essere da questi gestite, vendute o inoltrate, e durante il trasporto o alla consegna si verificano problemi (deterioramenti, ritardi, mancato arrivo). La norma impone al mandatario una duplice obbligazione: custodire le cose e tutelare i diritti del mandante verso il vettore.

Si tratta di una disposizione che rivela il carattere fiduciario e collaborativo del mandato: il mandatario non e un mero esecutore passivo, ma un soggetto che deve attivarsi a protezione degli interessi del mandante anche in situazioni non espressamente previste dalle istruzioni originarie.

L'obbligo di custodia: contenuto e limiti

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose spedite per suo conto dal mandante. Cio significa adottare le misure necessarie per preservare l'integrita e il valore delle merci ricevute, anche quando queste presentano gia segni di deterioramento al momento dell'arrivo. La custodia implica: verifica dello stato delle cose alla consegna, stoccaggio adeguato, protezione da ulteriori danni.

Esempio pratico: Tizio (mandante) invia a Caio (mandatario, es. un commissionario) un carico di prodotti alimentari. Il carico arriva con evidenti segni di deterioramento per carenze nel trasporto. Caio deve immediatamente documentare lo stato delle merci, conservarle nel modo piu idoneo, e attivarsi per tutelare i diritti di Tizio verso il vettore responsabile.

La tutela dei diritti verso il vettore

La norma impone specificamente al mandatario di tutelare i diritti del mandante di fronte al vettore quando le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo. Questa tutela comprende: la riserva scritta al momento della consegna (necessaria per conservare i diritti risarcitori verso il vettore), la denuncia formale dei danni subiti, l'eventuale avvio di procedure di accertamento e quantificazione del danno.

Se il mandatario omette queste tutele, potrebbe essere responsabile verso il mandante per la perdita del diritto al risarcimento nei confronti del vettore, poiche per molte tipologie di contratto di trasporto la mancata riserva immediata preclude azioni successive.

La vendita urgente: rinvio all'art. 1515 c.c.

L'art. 1718 prevede che, in caso di urgenza, il mandatario possa procedere alla vendita delle cose deteriorate secondo le modalita dell'art. 1515 c.c. (vendita in danno del debitore inadempiente). Si tratta di una facolta eccezionale: il mandatario non e normalmente autorizzato a disporre delle cose del mandante, ma quando la conservazione e impossibile o antieconomica puo vendere per preservarne il valore residuo.

L'urgenza deve essere reale e oggettiva: merci deperibili che stanno deteriorandosi ulteriormente, costi di stoccaggio sproporzionati rispetto al valore delle cose, rischio di perdita totale. In questi casi, la vendita tempestiva tutela il mandante meglio della conservazione.

L'estensione agli incarichi rifiutati: una norma di protezione

L'ultimo comma dell'art. 1718 contiene una disposizione di grande rilevanza pratica: gli obblighi di custodia e tutela si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico, purche tale incarico rientri nell'attivita professionale del mandatario. Questa norma si fonda sul principio di buona fede e sull'affidamento che il mandante ripone nel professionista: se un commissionario professionale riceve merci indirizzate a se stesso, non puo abbandonarle per il solo fatto di non voler accettare l'incarico.

Il rifiuto dell'incarico non esonera quindi il professionista dall'obbligo di custodia temporanea e di avviso immediato al mandante, che questi possa organizzarsi per recuperare le proprie cose o affidare la gestione a un altro soggetto.

Domande frequenti

Cosa deve fare il mandatario se le merci arrivano deteriorate?

Deve provvedere alla custodia delle merci, tutelare i diritti del mandante verso il vettore (es. apponendo riserva scritta), dare immediato avviso al mandante e, in caso di urgenza, procedere alla vendita secondo l'art. 1515 c.c.

Il mandatario puo vendere le merci del mandante senza autorizzazione?

Solo in caso di urgenza (es. merci deperibili che si deteriorano ulteriormente). In quel caso, l'art. 1718 autorizza la vendita secondo le modalita dell'art. 1515 c.c. per preservare il valore residuo.

Cosa rischia il mandatario se non fa la riserva scritta al momento della consegna delle merci danneggiate?

Rischia di far perdere al mandante il diritto al risarcimento verso il vettore, poiche per molti contratti di trasporto la mancata riserva immediata preclude azioni risarcitorie successive.

Gli obblighi dell'art. 1718 si applicano anche se il mandatario rifiuta l'incarico?

Si. Se l'incarico rientrava nell'attivita professionale del mandatario, questi deve comunque provvedere alla custodia delle cose e avvisare il mandante, anche se non intende accettare il mandato.

Entro quanto tempo il mandatario deve avvisare il mandante del mancato arrivo delle merci?

La norma richiede un avviso immediato. Il ritardo nell'avviso puo generare responsabilita del mandatario per i danni che il mandante avrebbe potuto evitare se informato tempestivamente.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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