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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1714 c.c. Interessi sulle somme riscosse

In vigore

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

In sintesi

  • Obbligo di versare gli interessi legali: il mandatario che incassa somme per conto del mandante deve corrispondergli gli interessi legali su tali somme.
  • Decorrenza automatica: gli interessi maturano dal giorno in cui il mandatario avrebbe dovuto consegnare, spedire o impiegare il denaro secondo le istruzioni ricevute.
  • Nessuna mora necessaria: il ritardo nella rimessa fa scattare gli interessi senza che il mandante debba costituire in mora il mandatario.
  • Tutela del mandante creditore: la norma impedisce che il mandatario si avvantaggi indebitamente delle somme altrui trattenendole oltre il termine dovuto.
  • Applicazione pratica: ricorre tipicamente nei rapporti di agenzia, commissione e mandato professionale (es. agenti immobiliari, procuratori legali).

Ratio e funzione dell'articolo 1714 c.c.

L'articolo 1714 del Codice Civile disciplina uno degli aspetti piu delicati del rapporto di mandato: il momento in cui il mandatario incassa denaro o altri valori nell'interesse del mandante e non li trasferisce tempestivamente. La norma impone al mandatario di corrispondere gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto restituirle, spedirle o impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

La ratio e chiara: il mandatario non deve trarre alcun vantaggio economico dal ritardo nel rimettere al mandante quanto incassato. Se Caio, mandatario, riscuote per conto di Tizio un credito di 10.000 euro il 1° marzo, ma l'accordo prevedeva di versare la somma entro il 5 marzo, dal 6 marzo in poi maturano automaticamente gli interessi legali a favore di Tizio, senza bisogno di alcuna costituzione in mora formale.

Decorrenza degli interessi: quando scattano

La disposizione individua tre possibili momenti di decorrenza degli interessi, a seconda delle circostanze del caso concreto:

1. Dal giorno della consegna dovuta: se il mandato prevede che le somme siano consegnate direttamente al mandante entro una certa data, gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza convenuta.

2. Dal giorno della spedizione dovuta: nei rapporti a distanza, se il mandatario doveva spedire le somme tramite bonifico o altro mezzo entro una data, il ritardo nella spedizione fa scattare gli interessi.

3. Dal giorno dell'impiego secondo le istruzioni: quando il mandante ha impartito istruzioni precise su come impiegare le somme (es. acquistare titoli, pagare un fornitore), gli interessi decorrono dal momento in cui l'impiego avrebbe dovuto avvenire.

Rapporto con la costituzione in mora e la responsabilita del mandatario

Un aspetto cruciale dell'articolo 1714 e che gli interessi maturano automaticamente, senza che il mandante debba inviare una diffida o compiere atti formali di messa in mora. Questo rappresenta una deroga implicita al principio generale ex art. 1219 c.c., giustificata dalla posizione di fiducia del mandatario: chi gestisce denaro altrui sa perfettamente quando deve restituirlo.

La giurisprudenza ha chiarito che gli interessi ex art. 1714 hanno natura compensativa, non moratoria in senso stretto: essi non presuppongono un inadempimento colposo del mandatario, ma costituiscono il corrispettivo del godimento delle somme che appartengono al mandante. In altre parole, anche se il ritardo fosse dovuto a una difficolta organizzativa del mandatario, gli interessi restano dovuti.

Applicazione pratica: categorie di mandatari piu esposti

La norma trova applicazione concreta in numerosi settori professionali. Gli agenti immobiliari che ricevono caparre o acconti per conto del venditore devono trasferirli tempestivamente. Gli avvocati che riscuotono crediti per conto del cliente sono tenuti a versare immediatamente quanto incassato. Gli agenti di commercio che raccolgono pagamenti dai clienti devono rimettere le somme alla preponente nei termini contrattualmente previsti.

Anche i commissari (art. 1731 c.c.) sono soggetti a una disciplina analoga, in quanto il contratto di commissione e una specie del mandato. La norma si applica poi al mandato con rappresentanza e a quello senza rappresentanza, poiche il problema del ritardo nel rimettere le somme prescinde dalla circostanza che il mandatario abbia agito in nome proprio o in nome altrui.

Coordinamento con altre norme del mandato

L'art. 1714 va letto in combinato disposto con l'art. 1713 c.c., che sancisce l'obbligo generale del mandatario di rendere il conto e rimettere al mandante tutto cio che ha ricevuto nell'esecuzione del mandato. L'obbligo di corrispondere gli interessi e quindi il complemento necessario dell'obbligo di rendiconto: non e sufficiente restituire la somma capitale, occorre anche indennizzare il mandante per il periodo di privazione del denaro.

Occorre infine ricordare che il mandatario che utilizzi le somme del mandante per finalita proprie, oltre agli interessi legali, potrebbe incorrere in responsabilita per i danni ulteriori provati dal mandante (art. 1382 c.c.) e, in casi estremi, in responsabilita penale per appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Domande frequenti

Quando decorrono gli interessi sulle somme riscosse dal mandatario?

Gli interessi legali decorrono automaticamente dal giorno in cui il mandatario avrebbe dovuto consegnare, spedire o impiegare le somme secondo le istruzioni del mandante, senza necessita di costituzione in mora.

Il mandante deve inviare una diffida per ottenere gli interessi?

No. L'art. 1714 c.c. prevede una decorrenza automatica degli interessi, senza che il mandante debba compiere atti formali. E sufficiente che sia trascorso il termine previsto per la rimessa delle somme.

Gli interessi ex art. 1714 si applicano anche se il ritardo non e colpa del mandatario?

Si. Gli interessi hanno natura compensativa e non presuppongono un inadempimento colposo. Il mandatario deve comunque corrisponderli perche ha goduto di somme altrui oltre il termine dovuto.

L'art. 1714 si applica solo al mandato senza rappresentanza?

No, si applica a ogni tipo di mandato, sia con rappresentanza sia senza rappresentanza. Cio che rileva e che il mandatario abbia riscosso somme per conto del mandante e non le abbia rimesse nei tempi previsti.

Un avvocato che incassa un credito per il cliente e soggetto all'art. 1714?

Si. L'avvocato che riscuote somme nell'interesse del cliente agisce come mandatario e deve versare immediatamente quanto incassato, con interessi legali dal giorno in cui avrebbe dovuto farlo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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