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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1219 c.c. Costituzione in mora
In vigore
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1218 - Articolo 1218 Codice Civile: Responsabilità del debitore→Cod. civ. art. 1220 - Articolo 1220 Codice Civile: Offerta non formale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1217 Codice Civile: Obbligazioni di fare→Articolo 1221 Codice Civile: Effetti della mora sul rischio→Art. 1216 c.c.: Intimazione di ricevere la consegna di un immobi→Articolo 1222 Codice Civile: Inadempimento di obbligazioni negative→Art. 1215 Codice Civile: Spese→Articolo 1223 Codice Civile: Risarcimento del danno→Articolo 1214 Codice Civile: Offerta secondo gli usi e deposito
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1219 c.c. disciplina le modalità di costituzione in mora del debitore, distinguendo tra mora ex persona e mora ex re.
Ratio
La norma realizza un equilibrio tra la posizione del debitore, che non può subire le conseguenze del ritardo senza un atto qualificato del creditore, e quella del creditore, al quale l'ordinamento riconosce strumenti formali per imputare al debitore le conseguenze dell'inadempimento. La regola generale impone l'intimazione scritta perché la mora produce effetti gravi: perpetuatio obligationis, addebito degli interessi moratori e responsabilità per la perdita fortuita della cosa dovuta ex art. 1221 c.c.
Analisi
Il primo comma codifica la regola della mora ex persona: il debitore non è in mora per il solo decorso del termine, occorre un atto recettizio del creditore. L'intimazione o richiesta scritta non richiede formule sacramentali: è sufficiente una manifestazione inequivoca di volontà del creditore di ottenere l'adempimento, comunicata per iscritto. Il secondo comma elenca i casi di mora ex re: a) l'illecito aquiliano, dove la mora coincide con la commissione del fatto; b) la dichiarazione scritta del debitore di non voler adempiere, che equivale a rifiuto definitivo; c) la scadenza del termine quando la prestazione è portabile, ossia eseguibile al domicilio del creditore. Il terzo comma introduce una tutela per gli eredi del debitore: l'intimazione produce effetti solo dopo otto giorni, per consentire la conoscenza della successione e la predisposizione dell'adempimento.
Quando si applica
La costituzione in mora rileva ogniqualvolta il creditore intenda imputare al debitore le conseguenze del ritardo: richiesta di interessi moratori ex art. 1224 c.c., risarcimento del maggior danno, traslazione del rischio. È necessaria nelle obbligazioni pecuniarie quando il pagamento è quesibile presso il domicilio del debitore ex art. 1182 c.c., mentre per i debiti portabili al domicilio del creditore opera la mora automatica. Nell'illecito aquiliano la mora decorre dalla commissione del fatto e non occorre alcun atto di costituzione, come confermato da consolidata giurisprudenza.
Confronto sistemico
La disposizione si coordina con l'art. 1218 c.c. sulla responsabilità da inadempimento, l'art. 1221 c.c. sul rischio della prestazione divenuta impossibile dopo la mora e l'art. 1224 c.c. sugli interessi moratori. La distinzione tra mora del debitore e mora del creditore ex art. 1206 c.c. è fondamentale: la prima è una situazione di responsabilità, la seconda è una causa di esonero per il debitore. Sul piano processuale, la mora può essere costituita anche con la notifica dell'atto di citazione contenente la domanda di adempimento, secondo il principio per cui ogni atto idoneo a manifestare la richiesta produce l'effetto costitutivo.
Profili problematici
Aspetti controversi riguardano l'idoneità di forme atipiche di intimazione: la giurisprudenza ammette la mail, il fax e la raccomandata con ricevuta, purché la ricezione sia provata. Dubbi sussistono sulla mora nei contratti a prestazioni corrispettive quando manchi la previa offerta del creditore della propria prestazione ex art. 1460 c.c. Per gli eredi, il termine di otto giorni decorre dall'intimazione e non dall'apertura della successione: occorre quindi sempre un atto formale, anche se il debito era originariamente liquido ed esigibile in vita del de cuius.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e la mora ex re per illecito
Tizio subisce un sinistro stradale per fatto di Caio. Pur in assenza di formale intimazione, gli interessi moratori sul risarcimento decorrono dalla data del sinistro, integrando l'ipotesi di mora ex re di cui al n. 1 del secondo comma per le obbligazioni nascenti da fatto illecito.
Caso 2: Caia e il rifiuto scritto di adempiere
Caia, conduttrice, riceve dal locatore richiesta di pagamento dei canoni arretrati e risponde con pec dichiarando espressamente di non voler pagare. Da tale dichiarazione decorre la mora ex re ai sensi del n. 2, senza necessità di ulteriore intimazione formale del creditore.
Caso 3: Sempronio erede e l'intimazione tardiva
Sempronio eredita un debito scaduto del padre, esigibile al domicilio del creditore. Il creditore notifica intimazione il 1° marzo. Sempronio è considerato in mora soltanto dal 9 marzo, dopo gli otto giorni previsti dal terzo comma a tutela della posizione successoria.
Domande frequenti
Quale forma deve avere l'intimazione di costituzione in mora?
La legge richiede la forma scritta ma non prescrive formule sacramentali. Sono idonei la raccomandata con ricevuta di ritorno, la pec, il telegramma, l'atto di citazione e ogni comunicazione scritta dalla quale risulti in modo inequivoco la richiesta di adempimento. Va sempre provata la ricezione da parte del debitore.
Quando opera la mora automatica senza intimazione?
La mora ex re opera in tre casi tassativi: obbligazione da fatto illecito, dichiarazione scritta del debitore di non voler adempiere e debito portabile al domicilio del creditore scaduto. Fuori da queste ipotesi è sempre necessaria la formale costituzione in mora del debitore.
Quali sono le conseguenze giuridiche della costituzione in mora?
Dalla mora decorrono gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. e il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Si verifica inoltre la perpetuatio obligationis: il debitore risponde anche per l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile ai sensi dell'art. 1221 c.c.
La citazione in giudizio costituisce in mora il convenuto?
Sì. La notifica dell'atto di citazione contenente la domanda di adempimento o di risarcimento integra valida intimazione e produce gli effetti della costituzione in mora a tutti gli effetti dal momento della notifica, secondo costante orientamento di legittimità della Cassazione.