Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1334 - Articolo 1334 Codice Civile: Efficacia degli atti unilaterali→Cod. civ. art. 1336 - Articolo 1336 Codice Civile: Offerta al pubblico→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1333 c.c.: Contratto con obbligazioni del solo proponente→Art. 1337 c.c.: Trattative e responsabilità precontrattuale→Articolo 1332 Codice Civile: Adesione di altre parti al contratto→Articolo 1338 Codice Civile: Conoscenza delle cause d’invalidità→Art. 1331 Codice Civile: Opzione→Articolo 1339 Codice Civile: Inserzione automatica di clausole→Articolo 1330 Codice Civile: Morte o incapacità dell’imprenditore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La proposta, l'accettazione e qualsiasi altra dichiarazione negoziale diretta a una determinata persona si presumono conosciute nel momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La funzione della presunzione
L'articolo 1335 c.c. introduce una presunzione iuris tantum fondamentale per la certezza del traffico giuridico: la dichiarazione recettizia si presume conosciuta non quando viene effettivamente letta, ma quando giunge all'indirizzo del destinatario. Questo temperamento alla regola della conoscenza effettiva (art. 1334 c.c.) è necessario per evitare che il destinatario possa paralizzare gli effetti delle dichiarazioni ricevute semplicemente rifiutandosi di aprire la corrispondenza o disconnettendosi dalla comunicazione elettronica.
Il concetto di "indirizzo"
La norma fa riferimento all'indirizzo del destinatario, che va inteso in senso ampio: residenza anagrafica, domicilio eletto, sede legale (per le persone giuridiche), sede effettiva dell'attività, o qualsiasi recapito che il destinatario abbia comunicato o che sia stato concordato tra le parti per le comunicazioni relative al contratto. Con l'evoluzione tecnologica, la giurisprudenza ha riconosciuto che l'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata, se abitualmente usato per quella relazione negoziale) e l'indirizzo PEC equivalgono all'indirizzo fisico ai fini dell'art. 1335. L'art. 3-bis della l. 53/1994 e il Codice del Processo Civile (art. 149-bis c.p.c.) confermano l'equiparazione delle comunicazioni elettroniche a quelle cartacee.
La prova liberatoria
Il destinatario può superare la presunzione dimostrando di essere stato «senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia». Questa prova è rigorosa: non basta dimostrare di non aver letto la comunicazione; occorre provare che l'impossibilità di lettura era oggettiva e incolpevole. Casi ammessi dalla giurisprudenza: ospedalizzazione urgente, catastrofi naturali, indirizzo errato comunicato dall'autorità pubblica, malfunzionamento del server di posta non imputabile al destinatario. Casi non ammessi: vacanza, mancato ritiro della raccomandata senza giusta causa, chiusura dell'ufficio per ferie, disorganizzazione interna dell'azienda.
Connessioni con altre norme
L'art. 1335 c.c. è strettamente connesso all'art. 1334 c.c. (efficacia degli atti recettizi), di cui è la norma probatoria complementare. Rileva anche il coordinamento con l'art. 1326 c.c. (momento di conclusione del contratto), con l'art. 1328 c.c. (revoca della proposta) e con le norme processuali sulla notificazione (art. 139 c.p.c. ss.).
Domande frequenti
La raccomandata non ritirata si presume conosciuta ex art. 1335 c.c.?
Sì, se l'avviso di giacenza è stato depositato nella cassetta postale del destinatario. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la raccomandata con avviso di ricevimento si presume conosciuta dal momento del deposito dell'avviso, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di ritiro (es. ospedalizzazione).
Una e-mail ordinaria (non PEC) si presume conosciuta ex art. 1335 c.c.?
Dipende dal contesto. Se le parti hanno concordato quell'indirizzo e-mail per le comunicazioni contrattuali, o se l'indirizzo è stato comunemente usato nel corso della relazione negoziale, la giurisprudenza tende ad applicare la presunzione dell'art. 1335. La PEC ha efficacia probatoria rafforzata per legge.
Il destinatario può provare di non aver ricevuto la dichiarazione?
Può provare di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia. Non è sufficiente dimostrare di non aver letto la comunicazione: occorre un impedimento oggettivo e incolpevole (malattia grave, forza maggiore). La semplice assenza per ferie o il mancato ritiro volontario non sono cause di esonero.
A quale indirizzo va inviata la dichiarazione per avvalersi della presunzione?
All'indirizzo del destinatario, inteso come residenza, domicilio, sede legale, o recapito che il destinatario ha indicato per le comunicazioni relative al contratto. Se il contratto prevede un foro o un indirizzo specifico per le comunicazioni, è quello il riferimento prevalente.
L'art. 1335 c.c. si applica anche alle comunicazioni stragiudiziali del creditore al debitore?
Sì. Diffide, messe in mora, lettere di intimazione, richieste di adempimento sono tutte dichiarazioni recettizie soggette alla presunzione dell'art. 1335. Dal momento in cui pervengono all'indirizzo del debitore, si presumono conosciute e decorrono i termini previsti dalla legge o dal contratto.