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Art. 1328 c.c. Revoca della proposta e dell’accettazione
In vigore
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La proposta può essere revocata prima che il contratto si concluda; se il destinatario aveva in buona fede iniziato ad eseguire, il proponente deve indennizzarlo delle spese e della perdita subita. L'accettazione è revocabile solo se la revoca giunge prima o contemporaneamente all'accettazione stessa.
Revocabilità della proposta
L'articolo 1328 c.c. sancisce il principio della libera revocabilità della proposta fino al momento della conclusione del contratto. La ragione è che, finché l'accordo non si è formato, nessuna delle parti è vincolata: la proposta è una dichiarazione unilaterale recettizia che può essere ritirata. La revoca è efficace nel momento in cui il proponente la comunica al destinatario, o nel momento in cui, secondo l'art. 1335 c.c., essa si presume conoscibile. Se la revoca giunge dopo che l'accettazione era già stata spedita (ma prima che pervenga al proponente), sorge un problema di concorrenza temporale: il contratto si è già concluso ex art. 1326 c.c. nel momento in cui l'accettazione è giunta all'indirizzo del proponente, quindi la revoca successiva è tardiva.
Indennizzo per esecuzione in buona fede
Il comma 1 parte seconda introduce una tutela per il destinatario che, confidando nella stabilità della proposta e ignorando la revoca, abbia già intrapreso l'esecuzione del contratto. In questo caso il proponente deve indennizzare le spese sostenute e la perdita subita per l'iniziata esecuzione. Si tratta di un indennizzo (non risarcimento per inadempimento), commisurato all'interesse negativo: le spese effettivamente sostenute e il danno emergente, non il lucro cessante derivante dall'esecuzione completa. L'obbligo presuppone la buona fede del destinatario: se costui conosceva la revoca e ha egualmente eseguito, non ha diritto all'indennizzo.
Revoca dell'accettazione
Il comma 2 disciplina la revoca dell'accettazione: è efficace solo se giunge al proponente prima o nello stesso momento dell'accettazione. Poiché il contratto si conclude nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione (art. 1326), la revoca deve anticipare o coincidere con tale momento. La revoca dell'accettazione è più difficile che la revoca della proposta: richiede un mezzo di comunicazione più rapido di quello usato per l'accettazione stessa (es. telefonata immediata dopo l'invio dell'e-mail di accettazione).
Connessioni con altre norme
L'art. 1328 va letto in connessione con l'art. 1329 c.c. (proposta irrevocabile), l'art. 1330 c.c. (morte o incapacità del proponente), e l'art. 1337 c.c. (responsabilità precontrattuale). L'indennizzo ex art. 1328 si distingue dalla responsabilità precontrattuale ex art. 1337: quest'ultima riguarda la rottura ingiustificata delle trattative, mentre il primo riguarda la revoca della proposta già comunicata.
Domande frequenti
Entro quando il proponente può revocare la proposta?
Fino al momento in cui il contratto si conclude, ovvero fino a quando l'accettazione non giunge all'indirizzo del proponente (art. 1335 c.c.). Dopo quel momento il contratto è concluso e la revoca è inefficace.
Il proponente che revoca la proposta deve sempre pagare un indennizzo?
No, solo se il destinatario aveva in buona fede intrapreso l'esecuzione prima di conoscere la revoca. Se il destinatario non aveva ancora iniziato ad eseguire, o se era a conoscenza della revoca, non vi è obbligo di indennizzo.
Qual è la differenza tra indennizzo ex art. 1328 e risarcimento ex art. 1337 c.c.?
L'indennizzo ex art. 1328 copre le spese e la perdita per l'esecuzione iniziata (interesse negativo limitato ai costi sostenuti). Il risarcimento ex art. 1337 (responsabilità precontrattuale) riguarda il danno da rottura ingiustificata delle trattative e può coprire anche la perdita di altre opportunità negoziali, in un ambito più ampio.
Come si revoca un'accettazione già inviata?
Con una comunicazione che giunga al proponente prima o contemporaneamente all'accettazione. In pratica, se si è inviata un'e-mail di accettazione, occorre telefonare immediatamente al proponente per comunicare la revoca, in modo che questi venga a conoscenza della revoca prima o nello stesso momento in cui legge l'accettazione.