Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1325 c.c. – Indicazione dei requisiti

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I requisiti del contratto sono:

1) l’accordo delle parti;

2) la causa;

3) l’oggetto;

4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Domande rapide

Quali sono i requisiti essenziali del contratto?
Quattro elementi indicati dall'art. 1325 c.c.: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma quando risulta prescritta dalla legge a pena di nullita. La mancanza di uno solo di essi rende il contratto nullo.
Cosa si intende per causa del contratto?
La funzione economico-sociale concretamente perseguita dalle parti. La giurisprudenza adotta la teoria della causa in concreto, valutando lo scopo pratico effettivamente perseguito oltre lo schema tipico contrattuale.
Quali sono i requisiti dell'oggetto del contratto?
L'oggetto deve essere possibile (materialmente e giuridicamente), lecito (non contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume), determinato o almeno determinabile in base a criteri prestabiliti (artt. 1346-1349 c.c.).
Quando la forma e requisito essenziale?
Quando la legge la prescrive a pena di nullita (forma ad substantiam). L'art. 1350 c.c. elenca i contratti che richiedono forma scritta a pena di nullita: trasferimento immobili, divisione immobiliare, locazione ultranovennale, donazione, ecc.
Cosa accade se manca un requisito essenziale?
Il contratto e nullo ex art. 1418 co. 2 c.c.: produce nullita assoluta, rilevabile d'ufficio dal giudice, imprescrittibile, opponibile da chiunque vi abbia interesse, insanabile salvo conversione (art. 1424 c.c.).

In sintesi

  • Quattro requisiti essenziali: accordo delle parti, causa, oggetto, forma (quando prescritta dalla legge).
  • La mancanza di uno qualsiasi di questi elementi determina la nullità del contratto (art. 1418 c.c.).
  • Forma: è requisito essenziale solo quando espressamente richiesta dalla legge a pena di nullità (es. atti immobiliari, art. 1350 c.c.).
Indice dei contenuti

I requisiti del contratto sono quattro: accordo delle parti, causa, oggetto e forma (quando richiesta dalla legge a pena di nullità). La mancanza di uno qualsiasi di essi determina la nullità del contratto.

Funzione della norma

L'articolo 1325 c.c. elenca tassativamente gli elementi costitutivi del contratto: sono i requisiti essenziali, la cui assenza determina, ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c., la nullità del contratto. La norma rappresenta la struttura portante attorno alla quale si organizza la disciplina della validità contrattuale: ogni requisito ha la propria disciplina dettagliata nelle disposizioni successive.

L'accordo delle parti

L'accordo è la convergenza delle volontà delle parti in ordine all'assetto di interessi regolato dal contratto. Esso si forma secondo il meccanismo proposta-accettazione disciplinato dagli artt. 1326-1342 c.c. L'accordo deve essere libero (non viziato da errore, dolo o violenza) e consapevole (le parti devono avere capacità di agire). Il difetto dell'accordo può comportare nullità (mancanza assoluta di consenso, simulazione assoluta) o annullabilità (vizi della volontà ex artt. 1427 ss. c.c.).

La causa

La causa è la funzione economico-sociale del contratto, ovvero la ragione pratica che giustifica la vincolatività dell'accordo nell'ordinamento. La causa deve essere: esistente (art. 1418 c.c.), lecita (art. 1343 c.c.) e, secondo l'orientamento prevalente, meritevole di tutela per i contratti atipici (art. 1322 comma 2 c.c.). La mancanza di causa, la sua illiceità e la sua falsità producono conseguenze diverse disciplinate dagli artt. 1343-1345 c.c.

L'oggetto

L'oggetto è la prestazione o il bene su cui cadono gli effetti del contratto. Deve essere: possibile (fisicamente e giuridicamente), lecito, determinato o almeno determinabile. La mancanza di questi requisiti è sanzionata dall'art. 1418 comma 2 c.c. con la nullità. L'art. 1346 c.c. disciplina i requisiti dell'oggetto in modo analitico.

La forma

La forma è il modo in cui la volontà contrattuale viene esteriorizzata. In linea di principio, il contratto è libero nella forma (principio di libertà delle forme); la forma scritta è richiesta a pena di nullità solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 1350 c.c.: atti traslativi immobiliari, costituzione di diritti reali, ecc.). Nei contratti per i quali la forma non è richiesta ad substantiam, la forma scritta può essere richiesta ad probationem (per la sola prova) o per ragioni pratiche, senza che la sua assenza infici la validità. L'art. 1325 n. 4 precisa significativamente: «la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità».

Domande frequenti

Quali sono i requisiti essenziali del contratto?

L'art. 1325 del Codice Civile elenca quattro requisiti essenziali del contratto: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quest'ultima solo quando prescritta dalla legge a pena di nullità. La mancanza di uno qualunque di questi elementi determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. Il principio vale anche per i contratti atipici.

Cosa succede se manca uno dei requisiti dell'art. 1325 c.c.?

Il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c. La nullità è radicale, assoluta e insanabile (art. 1423 c.c.): chiunque vi abbia interesse può farla valere e il giudice la rileva d'ufficio.

La forma scritta è sempre obbligatoria per la validità di un contratto?

No. La forma è requisito essenziale solo quando la legge la prescrive espressamente a pena di nullità (forma ad substantiam). L'art. 1350 c.c. elenca i casi più rilevanti (atti immobiliari). Per tutti gli altri contratti vale il principio di libertà delle forme.

Qual è la differenza tra causa mancante e causa illecita?

La causa mancante o falsa (art. 1418 c.c.) produce nullità per assenza di un elemento essenziale. La causa illecita (art. 1343 c.c.) produce nullità perché la funzione del contratto contrasta con norme imperative, ordine pubblico o buon costume. In entrambi i casi il contratto è nullo, ma la distinzione rileva per il regime delle conseguenze restitutorie (art. 2035 c.c. per la causa turpe).

Un contratto con oggetto impossibile è nullo o annullabile?

È nullo. L'art. 1418 comma 2 c.c. prevede la nullità quando manca un requisito essenziale, tra cui l'oggetto possibile (art. 1346 c.c.). Tuttavia, l'impossibilità sopravvenuta, che si verifica dopo la conclusione del contratto, non produce nullità ma risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.).

I requisiti dell'art. 1325 c.c. si applicano anche ai contratti atipici?

Sì. In virtù dell'art. 1323 c.c., le norme generali, incluso l'art. 1325, si applicano a tutti i contratti, tipici e atipici. Per i contratti atipici, il controllo della causa è particolarmente rilevante: deve realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 comma 2 c.c.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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