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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1325 c.c. Indicazione dei requisiti

In vigore

I requisiti del contratto sono: 1) l’accordo delle parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. SEZIONE I – Dell'accordo delle parti

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In sintesi

  • Quattro requisiti essenziali: accordo delle parti, causa, oggetto, forma (quando prescritta dalla legge).
  • La mancanza di uno qualsiasi di questi elementi determina la nullità del contratto (art. 1418 c.c.).
  • Forma: è requisito essenziale solo quando espressamente richiesta dalla legge a pena di nullità (es. atti immobiliari, art. 1350 c.c.).

I requisiti del contratto sono quattro: accordo delle parti, causa, oggetto e forma (quando richiesta dalla legge a pena di nullità). La mancanza di uno qualsiasi di essi determina la nullità del contratto.

Funzione della norma

L'articolo 1325 c.c. elenca tassativamente gli elementi costitutivi del contratto: sono i requisiti essenziali, la cui assenza determina — ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c. — la nullità del contratto. La norma rappresenta la struttura portante attorno alla quale si organizza la disciplina della validità contrattuale: ogni requisito ha la propria disciplina dettagliata nelle disposizioni successive.

L'accordo delle parti

L'accordo è la convergenza delle volontà delle parti in ordine all'assetto di interessi regolato dal contratto. Esso si forma secondo il meccanismo proposta-accettazione disciplinato dagli artt. 1326-1342 c.c. L'accordo deve essere libero (non viziato da errore, dolo o violenza) e consapevole (le parti devono avere capacità di agire). Il difetto dell'accordo può comportare nullità (mancanza assoluta di consenso, simulazione assoluta) o annullabilità (vizi della volontà ex artt. 1427 ss. c.c.).

La causa

La causa è la funzione economico-sociale del contratto, ovvero la ragione pratica che giustifica la vincolatività dell'accordo nell'ordinamento. La causa deve essere: esistente (art. 1418 c.c.), lecita (art. 1343 c.c.) e — secondo l'orientamento prevalente — meritevole di tutela per i contratti atipici (art. 1322 comma 2 c.c.). La mancanza di causa, la sua illiceità e la sua falsità producono conseguenze diverse disciplinate dagli artt. 1343-1345 c.c.

L'oggetto

L'oggetto è la prestazione o il bene su cui cadono gli effetti del contratto. Deve essere: possibile (fisicamente e giuridicamente), lecito, determinato o almeno determinabile. La mancanza di questi requisiti è sanzionata dall'art. 1418 comma 2 c.c. con la nullità. L'art. 1346 c.c. disciplina i requisiti dell'oggetto in modo analitico.

La forma

La forma è il modo in cui la volontà contrattuale viene esteriorizzata. In linea di principio, il contratto è libero nella forma (principio di libertà delle forme); la forma scritta è richiesta a pena di nullità solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 1350 c.c.: atti traslativi immobiliari, costituzione di diritti reali, ecc.). Nei contratti per i quali la forma non è richiesta ad substantiam, la forma scritta può essere richiesta ad probationem (per la sola prova) o per ragioni pratiche, senza che la sua assenza infici la validità. L'art. 1325 n. 4 precisa significativamente: «la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità».

Domande frequenti

Cosa succede se manca uno dei requisiti dell'art. 1325 c.c.?

Il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c. La nullità è radicale, assoluta e insanabile (art. 1423 c.c.): chiunque vi abbia interesse può farla valere e il giudice la rileva d'ufficio.

La forma scritta è sempre obbligatoria per la validità di un contratto?

No. La forma è requisito essenziale solo quando la legge la prescrive espressamente a pena di nullità (forma ad substantiam). L'art. 1350 c.c. elenca i casi più rilevanti (atti immobiliari). Per tutti gli altri contratti vale il principio di libertà delle forme.

Qual è la differenza tra causa mancante e causa illecita?

La causa mancante o falsa (art. 1418 c.c.) produce nullità per assenza di un elemento essenziale. La causa illecita (art. 1343 c.c.) produce nullità perché la funzione del contratto contrasta con norme imperative, ordine pubblico o buon costume. In entrambi i casi il contratto è nullo, ma la distinzione rileva per il regime delle conseguenze restitutorie (art. 2035 c.c. per la causa turpe).

Un contratto con oggetto impossibile è nullo o annullabile?

È nullo. L'art. 1418 comma 2 c.c. prevede la nullità quando manca un requisito essenziale, tra cui l'oggetto possibile (art. 1346 c.c.). Tuttavia, l'impossibilità sopravvenuta — che si verifica dopo la conclusione del contratto — non produce nullità ma risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.).

I requisiti dell'art. 1325 c.c. si applicano anche ai contratti atipici?

Sì. In virtù dell'art. 1323 c.c., le norme generali — incluso l'art. 1325 — si applicano a tutti i contratti, tipici e atipici. Per i contratti atipici, il controllo della causa è particolarmente rilevante: deve realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 comma 2 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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