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Art. 1324 c.c. Norme applicabili agli atti unilaterali
In vigore
Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
CAPO II – Dei requisiti del contratto
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In sintesi
Le norme che regolano i contratti si applicano, in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale: è la norma ponte che estende la disciplina contrattuale agli atti a struttura monolaterale.
Ratio e funzione
L'articolo 1324 c.c. svolge una funzione di estensione analogica: piuttosto che costruire una disciplina autonoma per gli atti unilaterali tra vivi, il legislatore ha preferito richiamare le norme contrattuali, già organiche e complete, adattandole con la clausola di compatibilità. La ratio è di sistematicità: gli atti unilaterali patrimoniali condividono con il contratto molte delle stesse problematiche (capacità dell'autore, vizi della volontà, forma, interpretazione, effetti), ma differiscono strutturalmente perché mancano della bilateralità propria del contratto.
Ambito di applicazione
La norma si applica agli atti unilaterali — quelli che provengono da una sola parte — purché siano: (a) tra vivi: sono esclusi gli atti mortis causa come il testamento, che hanno una disciplina autonoma nel Libro II; (b) a contenuto patrimoniale: in linea con la stessa limitazione dell'art. 1321. Gli atti unilaterali patrimoniali più rilevanti nella pratica sono: la promessa al pubblico (art. 1989 c.c.), la promessa di pagamento e il riconoscimento di debito (art. 1988 c.c.), il recesso contrattuale (art. 1373 c.c.), la disdetta, la ratifica (art. 1399 c.c.), la delegazione (art. 1268 c.c.), la remissione del debito (art. 1236 c.c.).
Il limite della compatibilità
Il richiamo opera «in quanto compatibili»: alcune norme contrattuali non sono trasponibili all'atto unilaterale. Non si applica, ad esempio, la disciplina del consenso come incontro di proposta e accettazione, né quella dei vizi del consenso che presupporrebbe la bilateralità. Si applica invece la disciplina della capacità di agire, dei vizi della volontà dell'autore (errore, violenza, dolo che porta a errore), della forma quando prescritta. La valutazione di compatibilità è rimessa all'interprete caso per caso.
Connessioni con altre norme
L'art. 1324 va letto in connessione con l'art. 1321 c.c. (contratto come accordo bilaterale), con l'art. 1989 c.c. (promessa al pubblico) e con l'art. 1988 c.c. (promessa di pagamento). Per gli atti unilaterali mortis causa (testamento), la disciplina è contenuta negli artt. 587 ss. c.c. e l'art. 1324 non si applica.
Domande frequenti
La disciplina dei contratti si applica al testamento?
No. L'art. 1324 c.c. limita il richiamo agli atti unilaterali 'tra vivi': il testamento è un atto mortis causa e ha una propria disciplina autonoma negli artt. 587 ss. c.c. L'art. 1324 non si applica agli atti di ultima volontà.
Quali norme contrattuali NON si applicano agli atti unilaterali?
Non si applicano le norme che presuppongono la bilateralità: la disciplina della proposta e accettazione (art. 1326 ss.), il contratto preliminare, la disciplina del consenso come incontro di volontà. Si applicano invece le norme sulla capacità, sui vizi della volontà dell'autore, sulla forma e sull'interpretazione.
La remissione del debito è un atto unilaterale patrimoniale ex art. 1324 c.c.?
Sì. La remissione del debito (art. 1236 c.c.) è un atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale. Le norme contrattuali in materia di capacità e vizi della volontà del remittente si applicano in quanto compatibili ex art. 1324 c.c.
Il recesso unilaterale dal contratto è disciplinato dall'art. 1324 c.c.?
Il recesso (art. 1373 c.c.) è un atto unilaterale recettizio a contenuto patrimoniale, quindi rientra nell'ambito dell'art. 1324. Tuttavia, il recesso ha anche una disciplina propria nell'art. 1373 e nelle norme dei singoli tipi contrattuali, che prevalgono come lex specialis.