Testo dell'articoloVigente
L’art. 1321 c.c. definisce il contratto: l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. La patrimonialità distingue il contratto dagli accordi non economici; è la nozione cardine su cui poggia l’intera disciplina degli artt. 1321-1469 c.c.
Art. 1321 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
In sintesi
- Definizione di contratto: il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
- Tre funzioni: costituire (creare), regolare (modificare il contenuto) o estinguere un rapporto già esistente.
- Patrimonialità: il rapporto deve avere carattere economicamente valutabile; i meri accordi non patrimoniali non sono contratti in senso tecnico.
- Centralità nel diritto privato: l'art. 1321 c.c. è la norma-cardine di tutto il Libro IV del Codice Civile.
Indice dei contenuti
Il contratto è l'accordo di due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale: è la definizione-cardine da cui discende l'intera disciplina del Libro IV del Codice Civile.
Struttura della definizione
L'articolo 1321 c.c. svolge una funzione definitoria fondamentale: identifica il contratto come species del genere negozio giuridico e lo distingue dagli atti unilaterali. Tre elementi compongono la definizione: (1) l'accordo tra due o più parti, che richiede la convergenza di volontà distinte; (2) la finalità di costituire, regolare o estinguere un rapporto; (3) la patrimonialità del rapporto stesso. Il primo elemento esclude gli atti unilaterali (promessa al pubblico, testamento, recesso); il terzo distingue il contratto dagli accordi non patrimoniali come le intese di cortesia o i patti di onore, privi di rilevanza giuridica coercibile.
Le tre funzioni del contratto
La norma individua tre possibili finalità. Costituire un rapporto significa crearlo ex novo: è la funzione tipica della compravendita, della locazione, del mutuo. Regolare un rapporto significa modificarne il contenuto o le modalità: contratti di novazione, accordi transattivi, patti modificativi. Estinguere un rapporto significa porvi fine consensualmente: il mutuo dissenso ex art. 1372 c.c. ne è l'espressione diretta. Questa tripartizione evidenzia che il contratto è lo strumento universale di autoregolamentazione dei privati nel campo patrimoniale.
Patrimonialità e interessi non patrimoniali
Il requisito della patrimonialità, che distingue il contratto da altri negozi giuridici, è stato oggetto di ampio dibattito dottrinale. La patrimonialità non richiede che le prestazioni abbiano valore di mercato in senso stretto: è sufficiente che il rapporto sia suscettibile di valutazione economica. Così, i contratti che coinvolgono diritti della personalità (es. contratto di cessione dell'immagine) sono patrimoniali. Viceversa, accordi puramente affettivi o di cortesia (il patto di accompagnare un amico) non sono contratti in senso tecnico, con la conseguenza che la loro violazione non produce responsabilità contrattuale. La distinzione ha rilievo pratico: solo per il contratto si applicano gli artt. 1321-1469 c.c.
Collegamento sistematico
L'art. 1321 c.c. è il punto di partenza di una disciplina articolata: i artt. 1322-1342 regolano autonomia, requisiti, conclusione e forma; gli artt. 1343-1371 la causa, l'oggetto e l'interpretazione; gli artt. 1372-1386 gli effetti e la rappresentanza; gli artt. 1387-1469-quinquies i vizi della volontà, la rescissione e la risoluzione. La norma definitoria impone all'interprete di verificare sempre la presenza dei tre elementi, accordo, finalità, patrimonialità, prima di applicare la disciplina contrattuale a una fattispecie concreta.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra contratto e atto unilaterale?
Il contratto richiede l'accordo di almeno due parti; l'atto unilaterale promana da una sola parte (es. testamento, promessa al pubblico, recesso). La distinzione è rilevante perché la disciplina dei contratti (artt. 1321 ss. c.c.) non si applica automaticamente agli atti unilaterali, che hanno una propria regolamentazione.
Un accordo non patrimoniale è un contratto?
No. L'art. 1321 c.c. richiede che il rapporto giuridico sia patrimoniale, ovvero suscettibile di valutazione economica. I patti di cortesia, le intese puramente morali o affettive non producono obbligazioni civilmente esigibili e non rientrano nella categoria del contratto.
Un accordo verbale è un contratto valido?
Di regola sì. Il principio generale è la libertà di forma: il contratto è valido anche se concluso verbalmente o per fatti concludenti, salvo che la legge prescriva la forma scritta a pena di nullità (es. compravendita immobiliare, art. 1350 c.c.).
Cosa significa 'regolare' un rapporto ai sensi dell'art. 1321 c.c.?
Significa modificare il contenuto, le modalità o le condizioni di un rapporto giuridico già esistente tra le parti, senza estinguerlo. Esempi: proroga di un contratto di locazione, modifica delle rate di un mutuo, accordo transattivo che ridetermina le prestazioni originarie.
Il contratto può avere più di due parti?
Sì. L'art. 1321 c.c. parla di 'due o più parti'. Nei contratti plurilaterali (es. contratto di società, art. 2247 c.c.) partecipano più di due soggetti con interessi che convergono verso uno scopo comune, e si applicano regole particolari in materia di vizi della volontà (art. 1446 c.c.).
Spiegazione
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. È la definizione base dell’istituto: serve l’accordo e un contenuto economicamente valutabile.
Come funziona e quando si applica
Da questa nozione discendono i requisiti essenziali (art. 1325: accordo, causa, oggetto, forma quando richiesta). Il contratto vincola le parti con forza di legge (art. 1372). Si distingue dagli atti non patrimoniali (es. matrimonio) e dagli atti unilaterali.
Esempio pratico
Una compravendita, una locazione, un appalto sono contratti: nascono dall’accordo delle parti e regolano un rapporto economico.
Domande frequenti
Che cos’è un contratto?
L’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.