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Art. 1317 c.c. Disciplina delle obbligazioni indivisibili
In vigore
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il rinvio normativo come tecnica legislativa
L'art. 1317 c.c. adotta la tecnica del rinvio per evitare una duplicazione normativa. Anziche' ridisciplinare ex novo le obbligazioni indivisibili in tutti i loro aspetti, il legislatore stabilisce che si applicano le medesime norme previste per le obbligazioni solidali, purche' compatibili con la particolare natura della prestazione indivisibile.
Quali norme solidali si applicano?
Il rinvio abbraccia l'intera disciplina della solidarieta' contenuta agli artt. 1292-1313 c.c. Tra le norme applicabili rientrano, ad esempio: la regola per cui la mora di un condebitore non produce effetti sugli altri (art. 1308), l'interruzione della prescrizione che opera a favore di tutti i condebitori (art. 1310), le eccezioni personali che possono essere opposte solo dal singolo (art. 1297).
Il limite della compatibilita'
Non tutte le norme sulla solidarieta' sono trasponibili: il limite e' la compatibilita' con la natura indivisibile della prestazione. Per esempio, la norma che consente al creditore di liberare uno dei condebitori solidali conservando il credito verso gli altri (remissione parziale) deve essere adattata: nelle obbligazioni indivisibili la remissione parziale produce effetti peculiari, disciplinati specificamente dall'art. 1320 c.c.
Le disposizioni speciali degli articoli seguenti
Il legislatore ha riservato agli artt. 1318-1320 alcune regole particolari che derogano o integrano il rinvio generale. L'art. 1318 disciplina gli effetti dell'inadempimento; l'art. 1319 il diritto di ciascun creditore di esigere l'intera prestazione; l'art. 1320 le conseguenze dell'estinzione parziale. Queste norme speciali prevalgono sul rinvio e costituiscono la disciplina propria delle obbligazioni indivisibili.
Differenza funzionale tra solidarieta' e indivisibilita'
Nonostante il rinvio, le due figure restano concettualmente distinte. La solidarieta' e' un meccanismo di garanzia scelto dalle parti o imposto dalla legge indipendentemente dall'oggetto della prestazione. L'indivisibilita' e' invece una qualita' oggettiva della prestazione stessa. Quando la solidarieta' si estingue (es. per morte di un condebitore), i rapporti si possono frazionare; quando la prestazione e' indivisibile, il frazionamento e' ontologicamente impossibile.
Esempio applicativo
Tizio e Caio sono condebitori indivisibili di una prestazione. Tizio cade in mora. Applicando il rinvio all'art. 1308 c.c., la mora di Tizio non coinvolge automaticamente Caio. Questa norma e' compatibile con l'indivisibilita', quindi si applica. Diversamente, se occorresse applicare una norma solidale che presuppone la frazionabilita' del pagamento, il rinvio cederebbe.
Domande frequenti
Perche' l'art. 1317 rinvia alle norme sulla solidarieta'?
Per evitare duplicazioni normative: le obbligazioni indivisibili e quelle solidali hanno effetti spesso analoghi, cosi' il legislatore unifica la disciplina dove possibile.
Il rinvio e' totale o parziale?
E' parziale: si applicano solo le norme sulla solidarieta' compatibili con la natura indivisibile della prestazione.
Quali norme speciali prevalgono sul rinvio?
Gli articoli 1318, 1319 e 1320 c.c. contengono disposizioni specifiche per le obbligazioni indivisibili che derogano al rinvio generale.
La mora di un condebitore si estende agli altri nell'obbligazione indivisibile?
No. Applicando per rinvio l'art. 1308 c.c., la mora di un condebitore non produce effetti automatici sugli altri condebitori.
Solidarieta' e indivisibilita' coincidono?
No. La solidarieta' e' un regime di garanzia indipendente dall'oggetto; l'indivisibilita' e' una qualita' oggettiva della prestazione che non ammette frazionamento.