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Art. 1313 c.c. Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
In vigore
rinunzia alla solidarietà Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo fra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà. SEZIONE IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il problema dell'insolvenza successiva alla rinuncia
L'art. 1313 c.c. risolve un problema pratico di grande rilevanza: cosa accade se il creditore rinuncia alla solidarieta' verso uno dei debitori e, successivamente, uno degli altri condebitori diventa insolvente? Senza una norma ad hoc, il creditore subirebbe una doppia perdita: avrebbe 'liberato' un condebitore dalla solidarieta' e non potrebbe recuperare la quota dell'insolvente dagli altri. L'art. 1313 evita questo risultato iniquo stabilendo che la quota dell'insolvente va ripartita per contributo tra tutti i condebitori, incluso quello che era stato liberato dalla solidarieta'.
Il meccanismo della ripartizione per contributo
La formula 'per contributo' rimanda al meccanismo del regresso interno disciplinato dall'art. 1298 c.c.: la quota dell'insolvente si ripartisce tra tutti i condebitori in proporzione alle rispettive quote interne, come se l'insolvenza generasse un nuovo obbligo di contribuzione solidale.
Esempio: Tizio e' creditore di Caio (quota 1/3), Sempronio (quota 1/3) e Mevio (quota 1/3) per 90.000 euro. Tizio rinuncia alla solidarieta' verso Caio (il quale dovra' solo 30.000). Successivamente Sempronio diventa insolvente. La quota di Sempronio (30.000) deve essere ripartita per contributo tra Caio e Mevio (e lo stesso Sempronio, se ha un residuo attivo). Caio, nonostante la rinuncia alla solidarieta', deve contribuire per la sua parte alla copertura dell'insolvenza di Sempronio. In pratica, Caio potrebbe dover pagare qualcosa in piu' dei 30.000 originari, a titolo di contribuzione per l'insolvenza di Sempronio.
Ratio della norma: tutela del creditore
La ratio dell'art. 1313 e' chiara: il creditore che rinuncia alla solidarieta' verso un condebitore non deve pagarne il prezzo in termini di maggiore esposizione al rischio di insolvenza degli altri. La rinuncia alla solidarieta' e' un beneficio concesso al singolo debitore, non uno strumento per ridurre la garanzia complessiva del credito. Se cosi' non fosse, la rinuncia potrebbe essere usata strategicamente per isolare il debitore piu' solvente, lasciando il creditore esposto all'insolvenza degli altri.
Differenza rispetto alla remissione
La differenza rispetto alla remissione del debito (art. 1301) e' significativa: nella remissione, la quota remessa riduce il credito verso gli altri e il rischio di insolvenza ricade sul creditore. Nella rinuncia alla solidarieta', invece, il meccanismo di contribuzione garantisce che il rischio di insolvenza sia condiviso tra tutti i condebitori, incluso quello liberato dalla solidarieta'. Questa asimmetria e' coerente con la diversa natura dei due istituti: la remissione e' una rinuncia al credito, la rinuncia alla solidarieta' e' una rinuncia al beneficio del vincolo solidale.
Chiusura del Capo VII
L'art. 1313 chiude il Capo VII sulle obbligazioni in solido (artt. 1292-1313 c.c.) e segna il passaggio alla Sezione IV sulle obbligazioni divisibili e indivisibili (artt. 1314 ss. c.c.). Il Capo VII ha disciplinato in modo organico gli effetti delle principali vicende giuridiche (novazione, remissione, compensazione, confusione, mora, riconoscimento, prescrizione, rinuncia alla solidarieta') nei rapporti tra creditori e debitori solidali, seguendo il filo conduttore della distinzione tra atti favorevoli (che si propagano) e atti sfavorevoli (che restano circoscritti).
Domande frequenti
Se il creditore rinuncia alla solidarieta' verso un debitore e un altro condebitore diventa insolvente, come si ripartisce la perdita?
La quota dell'insolvente e' ripartita per contributo tra tutti i condebitori, incluso quello che era stato liberato dalla solidarieta', ai sensi dell'art. 1313 c.c.
Il debitore liberato dalla solidarieta' e' esonerato dal rischio di insolvenza degli altri condebitori?
No. L'art. 1313 c.c. stabilisce che anche il debitore liberato dalla solidarieta' partecipa alla ripartizione della quota dell'insolvente, per evitare che la rinuncia del creditore si traduca in una riduzione della garanzia complessiva.
Come si calcola la quota di contribuzione all'insolvenza del condebitore?
La ripartizione avviene 'per contributo', cioe' in proporzione alle rispettive quote interne tra i condebitori, secondo il meccanismo del regresso disciplinato dall'art. 1298 c.c.
Qual e' la differenza tra rinuncia alla solidarieta' e remissione rispetto al rischio di insolvenza?
Nella remissione la quota rimessa riduce il credito verso gli altri e il rischio di insolvenza ricade sul creditore. Nella rinuncia alla solidarieta', il rischio di insolvenza degli altri condebitori si ripartisce tra tutti, incluso il debitore liberato.
L'art. 1313 si applica anche alla rinuncia implicita alla solidarieta' ex art. 1311?
Si'. L'art. 1313 si applica a qualsiasi forma di rinuncia alla solidarieta', sia espressa sia implicita (ad es. quietanza senza riserva ex art. 1311), ogni volta che un altro condebitore diventi successivamente insolvente.