Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1311 c.c. Rinunzia alla solidarietà
In vigore
Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l’azione in solido contro gli altri. Rinunzia alla solidarietà: 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva; 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1310 - Articolo 1310 Codice Civile: Prescrizione→Cod. civ. art. 1312 - Art. 1312 c.c.: Pagamento separato dei frutti o degli interessi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1309 Codice Civile: Riconoscimento del debito→Art. 1313 c.c.: Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia→Articolo 1308 Codice Civile: Costituzione in mora→Articolo 1314 Codice Civile: Obbligazioni divisibili→Articolo 1307 Codice Civile: Inadempimento→Art. 1315 c.c.: Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debit→Art. 1306 Codice Civile: Sentenza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La rinuncia alla solidarieta': natura e distinzione dalla remissione
L'art. 1311 c.c. disciplina la rinuncia alla solidarieta', istituto che si distingue nettamente dalla remissione del debito di cui all'art. 1301 c.c. La remissione estingue l'obbligazione del condebitore (nei limiti della sua quota interna) e riduce il credito verso gli altri; la rinuncia alla solidarieta', invece, non estingue il debito ma ne muta la struttura: il debitore favorito diventa obbligato solo per la propria quota, mentre gli altri restano obbligati in solido per l'intero (dedotta la quota del liberato).
Esempio: Tizio creditore di Caio, Sempronio e Mevio in solido per 90. Se rinuncia alla solidarieta' verso Caio (quota interna 30), Caio risponde solo per 30, mentre Sempronio e Mevio restano solidalmente obbligati per 60. Se invece Tizio avesse rimesso il debito a Caio, il credito verso gli altri si ridurrebbe a 60, ma questi resterebbero solidalmente obbligati per quell'importo.
Le ipotesi tipizzate di rinuncia implicita
Il secondo comma dell'art. 1311 elenca due fattispecie tipiche di rinuncia implicita, in cui il comportamento del creditore e' interpretato dalla legge come rinuncia alla solidarieta'.
La prima ipotesi riguarda la quietanza parziale senza riserva: il creditore Tizio che rilascia a Caio una quietanza per la sola quota di Caio, senza apporre alcuna riserva in ordine alla solidarieta', si considera rinunciante alla solidarieta' verso Caio. La riserva e' fondamentale: se Tizio scrive 'ricevo da Caio 30 a titolo di anticipo, restando salvo il mio credito in solido verso tutti i condebitori', la quietanza non costituisce rinuncia.
La seconda ipotesi riguarda l'azione giudiziale per la quota: se Tizio agisce in giudizio contro Caio chiedendo solo la parte di Caio (e non l'intero credito), e Caio aderisce alla domanda o viene condannato per quella quota, anche in questo caso si presume la rinuncia alla solidarieta'. Il fondamento e' la coerenza del comportamento processuale: chi chiede solo la quota non intende avvalersi della solidarieta'.
Effetti della rinuncia verso gli altri condebitori
La rinuncia alla solidarieta' e' un atto che riguarda esclusivamente il rapporto tra il creditore e il singolo debitore beneficiato. Gli altri condebitori non ne traggono vantaggio: restano obbligati in solido per la parte residua del credito. Questa e' la differenza essenziale rispetto alla remissione, che riduce il credito complessivo verso tutti gli altri.
Raccordo con l'art. 1313 c.c.
L'art. 1311 va letto insieme all'art. 1313 c.c., che disciplina l'ipotesi in cui, dopo la rinuncia alla solidarieta', uno degli altri condebitori diventi insolvente: in quel caso, la quota del condebitore insolvente viene ripartita tra tutti, incluso il debitore che era stato liberato dalla solidarieta'. ciò impedisce che la rinuncia diventi uno strumento per sottrarre un condebitore al rischio di insolvenza altrui.
Domande frequenti
Qual e' la differenza tra rinuncia alla solidarieta' e remissione del debito?
La remissione estingue l'obbligazione del condebitore e riduce il credito verso gli altri; la rinuncia alla solidarieta' lascia intatto il debito ma lo trasforma da solidale a parziario per il debitore beneficiato, senza ridurre il credito verso gli altri.
Il creditore che rinuncia alla solidarieta' verso un debitore può ancora agire in solido verso gli altri?
Si'. L'art. 1311, primo comma, c.c. stabilisce espressamente che il creditore conserva l'azione in solido contro gli altri debitori, detratta la quota del debitore liberato dalla solidarieta'.
Quando la quietanza rilasciata a un condebitore costituisce rinuncia alla solidarieta'?
Quando il creditore rilascia quietanza per la sola quota del debitore senza apporre alcuna riserva circa la solidarieta'. Se il creditore appone una riserva esplicita, la quietanza non e' rinuncia.
L'azione giudiziale del creditore per la sola quota di un condebitore equivale a rinuncia alla solidarieta'?
Si', se il debitore aderisce alla domanda o viene condannato per quella quota. In tal caso l'art. 1311, n. 2, c.c. presume la rinuncia alla solidarieta' verso quel debitore.
La rinuncia alla solidarieta' giova agli altri condebitori?
No. La rinuncia libera dalla solidarieta' solo il debitore beneficiato, lasciando gli altri obbligati in solido per la parte residua del credito.