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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1306 c.c. Sentenza

In vigore

La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

In sintesi

  • La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali non ha effetto contro gli altri debitori.
  • Gli altri condebitori possono però opporre la sentenza favorevole al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore parte.
  • Specularmente, i concreditori possono far valere la sentenza favorevole contro il debitore, salve le eccezioni personali di quest'ultimo.
  • La norma applica il principio secundum eventum litis: la cosa giudicata si estende agli altri solo se favorevole.
  • Tutela i condebitori estranei al giudizio: non possono essere pregiudicati da una sentenza resa senza la loro partecipazione.
Indice dei contenuti

La regola generale: relativita' della cosa giudicata

L'art. 1306 c.c. enuncia la regola fondamentale sulla efficacia soggettiva della sentenza nelle obbligazioni solidali. In linea con il principio generale di cui all'art. 2909 c.c. (la cosa giudicata ha effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa), la sentenza pronunciata tra il creditore e uno solo dei debitori solidali non produce effetti contro gli altri condebitori. Chi non ha partecipato al giudizio non può essere pregiudicato dalla decisione resa inter alios.

L'eccezione: l'effetto favorevole esteso agli altri

La norma introduce però un'importante eccezione asimmetrica: gli altri debitori, pur non avendo partecipato al giudizio, possono opporre al creditore la sentenza se essa e' favorevole al condebitore che era parte. Questa facolta' si fonda sul principio secundum eventum litis: la cosa giudicata può giovare ai terzi ma non può nuocere loro.

Esempio pratico: il creditore agisce contro Tizio e perde (la sentenza accerta che il debito non esiste o e' prescritto). Caio e Sempronio, coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio, possono opporre quella sentenza favorevole al creditore se questi dovesse agire successivamente contro di loro, così evitando di dover ridiscutere una questione già definitivamente risolta.

Il limite: le ragioni personali al condebitore parte

La facolta' di opporre la sentenza favorevole incontra un limite: la sentenza non può essere utilizzata dagli altri se e' fondata su ragioni personali al condebitore che era parte nel giudizio. Se Tizio ha vinto perché la sua obbligazione era affetta da un vizio del consenso che lo riguardava personalmente, o perché aveva un credito personale in compensazione, Caio e Sempronio non possono valersi di quella sentenza: le ragioni della decisione erano strettamente soggettive e non attengono all'obbligazione comune.

Il lato attivo: i concreditori solidali

La norma opera specularmente per i concreditori solidali. La sentenza pronunciata tra il debitore e uno dei concreditori non vale contro gli altri concreditori; ma gli altri concreditori possono farla valere contro il debitore, salvo che questi possa opporre eccezioni personali a ciascuno di essi. Anche qui, la regola protegge da effetti negativi ma consente di sfruttare quelli positivi.

Coordinamento processuale

La norma ha rilevanti implicazioni processuali. Poiché la sentenza sfavorevole non pregiudica gli altri condebitori, il creditore deve agire separatamente contro ciascuno di essi per ottenere un titolo esecutivo. Questo può determinare giudicati contrastanti: ad esempio, il giudice potrebbe accertare l'esistenza del debito nei confronti di Tizio ma non di Caio, il che e' perfettamente compatibile con il sistema dell'art. 1306 se la difesa di Caio era fondata su ragioni comuni.

Rapporto con il litisconsorzio facoltativo

Nelle obbligazioni solidali il litisconsorzio tra i coobbligati e' facoltativo, non necessario. Il creditore può scegliere di agire contro uno o più condebitori. Proprio l'art. 1306 rende coerente questa facolta': poiché la sentenza non pregiudica gli altri, non e' necessaria la partecipazione di tutti al giudizio. Tuttavia, la norma incentiva il creditore a chiamare in giudizio più condebitori per evitare il rischio che la sentenza favorevole ottenuta venga poi opposta dagli altri.

Domande frequenti

Una sentenza contro uno dei condebitori solidali vale anche contro gli altri?

No. La sentenza pronunziata tra il creditore e uno solo dei debitori solidali non ha effetto contro gli altri condebitori. Chi non ha partecipato al giudizio non può essere pregiudicato da quella decisione.

I condebitori estranei al giudizio possono usare a proprio favore una sentenza favorevole?

Si', ma con un limite: possono opporre la sentenza favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore che era parte nel giudizio. Se le ragioni della vittoria erano soggettive, gli altri non ne beneficiano.

Cosa significa che la sentenza e' fondata su 'ragioni personali' al condebitore?

Significa che la vittoria in giudizio si basava su circostanze che riguardavano solo quel condebitore specifico, come un vizio del consenso nella sua sola dichiarazione contrattuale, una compensazione del suo credito personale, o una causa di esonero individuale.

Il creditore deve fare cause separate per ogni condebitore solidale?

Può farlo ma non e' obbligato. Il litisconsorzio e' facoltativo. Tuttavia, poiché la sentenza non vincola gli altri condebitori, per ottenere un titolo esecutivo contro ciascuno di essi dovrà agire separatamente se non li ha citati tutti nel primo giudizio.

La regola dell'art. 1306 vale anche per i creditori solidali?

Si', specularmente. La sentenza tra il debitore e uno dei concreditori non vale contro gli altri concreditori; ma gli altri concreditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di loro.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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