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Art. 1304 c.c. Transazione
In vigore
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1304 c.c., Transazione nelle obbligazioni solidali
L'art. 1304 c.c. regola gli effetti della transazione nelle obbligazioni solidali, introducendo un meccanismo elettivo: gli altri condebitori (o concreditori) possono scegliere se beneficiare della transazione o restarne estranei.
Transazione lato passivo: il creditore con un debitore
La transazione, accordo con cui le parti si fanno reciproche concessioni per prevenire o comporre una lite (art. 1965 c.c.), è un contratto. In quanto tale, non può imporre obblighi né attribuire diritti a terzi senza il loro consenso. Di conseguenza, la transazione stipulata dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto verso gli altri debitori, che restano obbligati per l'intero secondo le regole ordinarie.
Tuttavia, se la transazione prevede condizioni più favorevoli (es. riduzione del debito, dilazione, rinuncia a interessi), gli altri condebitori possono dichiarare di volerne profittare. In questo modo aderiscono al regolamento negoziale della transazione e ne beneficiano senza averne assunto i relativi oneri.
Transazione lato attivo: un creditore con il debitore
Il meccanismo è speculare: la transazione stipulata da un creditore solidale con il debitore non vincola gli altri concreditori. Anche qui, però, essi possono aderire dichiarando di voler profittare della transazione, così acquistando i vantaggi dell'accordo già concluso.
Confronto con novazione e remissione
A differenza della novazione (art. 1300 c.c.) e della remissione (art. 1301 c.c.), che producono effetti automaticamente (sia pur limitati alla quota), la transazione non produce alcun effetto riflesso automatico. L'effetto favorevole si produce solo su espressa dichiarazione degli altri soggetti del rapporto solidale, confermando la natura contrattuale della transazione e il principio di relatività degli effetti (art. 1372 c.c.).
Domande frequenti
La transazione con un debitore in solido libera automaticamente gli altri?
No: la transazione non produce effetto verso gli altri condebitori, salvo che questi dichiarino espressamente di voler profittare dell'accordo (art. 1304, comma 1, c.c.).
Come fanno gli altri condebitori a 'profittare' della transazione?
Devono fare una dichiarazione in tal senso, con cui aderiscono al contenuto della transazione già stipulata. Non è richiesta una forma particolare, ma la dichiarazione deve essere chiara e inequivoca.
Perché la transazione ha effetti diversi dalla novazione nelle obbligazioni solidali?
Perché la transazione è un contratto (art. 1965 c.c.) soggetto al principio di relatività degli effetti (art. 1372 c.c.), mentre la novazione, pur estinguendo l'obbligazione originaria, opera automaticamente per la quota del debitore novato.
Se la transazione prevede una riduzione del debito, i condebitori che aderiscono pagano di meno?
Sì: dichiarando di profittare della transazione, i condebitori beneficiano di tutte le condizioni più favorevoli, inclusa l'eventuale riduzione dell'importo dovuto.
La transazione tra un creditore solidale e il debitore vincola gli altri creditori?
No: gli altri creditori solidali non sono vincolati dalla transazione, ma possono scegliere di aderirvi dichiarando di voler profittare dell'accordo (art. 1304, comma 2, c.c.).