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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1303 c.c. Confusione

In vigore

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l’obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore. Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l’obbligazione si estingue per la parte di questo.

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In sintesi

  • La confusione — riunione in un'unica persona delle qualità di creditore e debitore — estingue l'obbligazione solo per la quota del soggetto coinvolto.
  • Nella solidarietà passiva: l'obbligazione degli altri debitori si riduce della quota del condebitore divenuto creditore.
  • Nella solidarietà attiva: l'obbligazione si estingue per la quota del creditore divenuto debitore.
  • Norma di raccordo: artt. 1253 e 1292 ss. c.c.

Commento all'art. 1303 c.c. — Confusione nelle obbligazioni solidali

L'art. 1303 c.c. disciplina gli effetti della confusione (art. 1253 c.c.) quando si verifica in un'obbligazione solidale, limitandone l'efficacia estintiva alla quota del soggetto in cui si fondono le due qualità incompatibili.

Confusione nella solidarietà passiva

Se un condebitore solidale acquista la qualità di creditore (ad esempio, per successione ereditaria o cessione del credito), si riuniscono in capo a lui le posizioni di debitore e creditore. L'obbligazione non si estingue integralmente: gli altri condebitori rimangono obbligati, ma per un importo ridotto della quota del condebitore-creditore.

In pratica, la confusione opera come una parziale estinzione: il creditore-debitore non può pretendere da se stesso, ma può ancora agire verso gli altri per la parte eccedente la sua quota.

Confusione nella solidarietà attiva

Specularmente, se in un concreditore solidale si riunisce anche la qualità di debitore, il vincolo si estingue per la quota di quel creditore. Il debitore-creditore non può pretendere da se stesso, ma gli altri concreditori conservano il proprio diritto per la rispettiva quota.

Ratio della norma

La limitazione agli effetti della confusione nelle obbligazioni solidali risponde al principio generale per cui i modi di estinzione diversi dall'adempimento, avendo natura personalissima, non possono pregiudicare i diritti degli altri soggetti del rapporto solidale più di quanto sia strettamente necessario. L'art. 1303 c.c. è espressione di questo equilibrio.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'confusione' nel diritto delle obbligazioni?

La confusione è il modo di estinzione dell'obbligazione che si verifica quando la stessa persona acquista contemporaneamente la qualità di creditore e di debitore (art. 1253 c.c.).

La confusione estingue tutta l'obbligazione solidale o solo una parte?

Solo la quota del soggetto in cui si riuniscono le due qualità: gli altri condebitori (o concreditori) rimangono obbligati per la parte residua (art. 1303 c.c.).

Può verificarsi confusione in un'obbligazione solidale per effetto di successione ereditaria?

Sì: se un condebitore solidale eredita la posizione del creditore (o viceversa), si realizza la confusione limitatamente alla sua quota. È una delle ipotesi più frequenti in pratica.

Cosa succede al rapporto con gli altri condebitori dopo la confusione?

Il creditore può continuare ad agire verso gli altri condebitori per l'importo totale ridotto della quota del condebitore in cui si è verificata la confusione.

La confusione nella solidarietà attiva libera il debitore dall'intera obbligazione?

No: il debitore è liberato solo per la quota del creditore in cui si è verificata la confusione. Gli altri creditori solidali conservano il proprio diritto per la parte loro spettante.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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