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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1305 c.c. Giuramento

In vigore

Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti: il giuramento ricusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori; il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il giuramento deferito da o verso uno dei soggetti di un'obbligazione solidale produce effetti differenziati a seconda dell'esito.
  • Il giuramento favorevole (prestato dal condebitore o rifiutato dal creditore) giova a tutti gli altri condebitori.
  • Il giuramento sfavorevole (prestato dal creditore o rifiutato dal condebitore) nuoce solo al soggetto direttamente coinvolto.
  • La regola opera sia sul lato passivo (condebitori) che su quello attivo (concreditori) dell'obbligazione solidale.
  • Il principio riflette l'effetto secundum eventum litis: gli effetti si estendono solo se favorevoli agli altri coobbligati.

Il giuramento come mezzo di prova nelle obbligazioni solidali

L'art. 1305 c.c. disciplina gli effetti del giuramento nell'ambito delle obbligazioni solidali. Il giuramento e' un mezzo di prova legale (artt. 2736-2743 c.c.) che puo' essere deferito da una parte all'altra nel corso del giudizio. Nelle obbligazioni solidali, la pluralita' di soggetti pone il problema di come gli effetti del giuramento reso da o verso uno dei coobbligati si riflettano sugli altri.

Il giuramento sul debito e non sul vincolo solidale

La norma precisa che il giuramento deve riguardare il debito in se', non la natura solidale del vincolo. Questo significa che il giuramento verte sull'esistenza, sull'ammontare o sull'estinzione dell'obbligazione sottostante, indipendentemente dalla sua struttura plurisoggettiva. Un giuramento che riguardasse esclusivamente la posizione personale di un singolo condebitore non produrrebbe gli effetti erga omnes descritti dalla norma.

Gli effetti favorevoli: vantaggio per tutti

Quando il giuramento produce un risultato favorevole al debitore (o al creditore), tale esito si estende a tutti i coobbligati. Due situazioni rientrano in questa categoria: il giuramento ricusato dal creditore (che rifiuta di giurare sul proprio credito, producendo effetti liberatori) e il giuramento prestato dal condebitore (che conferma la propria versione favorevole). In entrambi i casi, il risultato giova a tutti gli altri condebitori.

Esempio pratico: Tizio, Caio e Sempronio sono condebitori solidali. Tizio deferisce il giuramento al creditore sull'esistenza del debito. Il creditore ricusa. Questo fatto favorevole giova anche a Caio e Sempronio, che potranno opporlo in un eventuale giudizio successivo.

Gli effetti sfavorevoli: danno solo al soggetto diretto

Al contrario, quando il giuramento produce un effetto sfavorevole, questo rimane circoscritto al soggetto che ha reso o rifiutato il giuramento. Il giuramento prestato dal creditore (che conferma il proprio credito) nuoce solo al condebitore cui e' stato deferito; il giuramento ricusato dal condebitore (che rifiuta di negare il debito) nuoce solo a quel condebitore. Gli altri coobbligati non sono pregiudicati da queste circostanze.

Parallelismo con la cosa giudicata (art. 1306)

Il meccanismo dell'art. 1305 segue una logica analoga a quella dell'art. 1306 c.c. in materia di sentenza: anche li', l'effetto favorevole per uno dei coobbligati puo' essere esteso agli altri, mentre quello sfavorevole rimane personale. Entrambe le norme applicano il principio del secundum eventum litis, proteggendo i coobbligati dagli effetti negativi di atti altrui, ma consentendo loro di beneficiare degli esiti positivi.

Rilevanza pratica

Nella pratica del contenzioso civile, queste regole rilevano soprattutto nelle azioni promosse da banche e istituti finanziari verso coobbligati solidali (fideiussori, garanti). Il coobbligato che partecipa al giudizio puo' deferire il giuramento e, se l'esito e' favorevole, tale risultato puo' essere utilizzato dagli altri coobbligati che non erano parti nel processo.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 1305 c.c. sugli effetti del giuramento nelle obbligazioni solidali?

Distingue tra effetti favorevoli, che si estendono a tutti i condebitori, ed effetti sfavorevoli, che rimangono circoscritti al soggetto che ha reso o rifiutato il giuramento. E' un'applicazione del principio secundum eventum litis.

Se il creditore rifiuta di prestare giuramento, questo favorisce tutti i condebitori?

Si'. La ricusa del giuramento da parte del creditore produce un effetto favorevole che giova a tutti i condebitori solidali, non solo a quello che aveva deferito il giuramento.

Se un condebitore rifiuta di giurare, gli altri ne risentono?

No. Il giuramento ricusato dal condebitore (effetto sfavorevole) nuoce solo a lui, non agli altri condebitori. Gli altri non possono essere pregiudicati da una scelta processuale altrui.

Il giuramento deve riguardare l'intera obbligazione o la singola posizione del debitore?

Deve riguardare il debito in se', non il vincolo solidale. Solo in questo caso gli effetti si riflettono sull'intera struttura solidale. Un giuramento su circostanze strettamente personali a un singolo condebitore non produce effetti erga omnes.

Qual e' il collegamento tra l'art. 1305 sul giuramento e l'art. 1306 sulla sentenza?

Entrambe le norme applicano il medesimo principio: gli effetti favorevoli di un atto processuale (giuramento o sentenza) possono essere estesi agli altri coobbligati, mentre quelli sfavorevoli restano personali al soggetto direttamente coinvolto.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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