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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1307 c.c. Inadempimento

In vigore

Se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

In sintesi

  • Se la prestazione diventa impossibile per causa imputabile a uno o piu' condebitori, gli altri restano obbligati a corrispondere il valore equivalente.
  • I condebitori inadempienti rispondono anche del risarcimento del danno ulteriore oltre al valore della prestazione.
  • L'impossibilita' colpevole non libera gli altri condebitori, ma trasforma l'oggetto della loro obbligazione in un equivalente pecuniario.
  • Solo l'impossibilita' non imputabile a nessuno estingue l'obbligazione solidale per tutti (art. 1256 c.c.).
  • La norma tutela il creditore evitando che l'inadempimento di uno vanifichi le garanzie di solidarieta'.

La fattispecie: impossibilita' imputabile in un'obbligazione solidale

L'art. 1307 c.c. regola una situazione peculiare: la prestazione dovuta solidalmente diventa impossibile, ma per fatto imputabile a uno o piu' dei condebitori. Si pensi alla consegna solidale di un bene determinato, che uno dei condebitori distrugge o aliena a terzi, rendendo impossibile l'adempimento in forma specifica. Oppure alla prestazione di facere infungibile che uno dei condebitori rende ineseguibile con il proprio comportamento.

La sorte degli altri condebitori: l'obbligazione si trasforma

La prima conseguenza e' che gli altri condebitori, pur non avendo causato l'impossibilita', non vengono liberati dall'obbligazione solidale. Tuttavia, poiche' la prestazione originaria non e' piu' eseguibile, il loro obbligo si converte nel pagamento del valore equivalente della prestazione dovuta. La solidarieta' sussiste, ma muta oggetto: da obbligazione di facere o di dare un bene determinato diventa obbligazione pecuniaria per il valore corrispondente.

Questa soluzione tutela il creditore: non e' giusto che l'inadempimento colpevole di uno dei condebitori privi il creditore di tutte le garanzie che gli derivavano dalla solidarieta'. Gli altri coobbligati, pur innocenti, rispondono dell'equivalente perche' avevano assunto un obbligo solidale e il creditore aveva fatto affidamento su di esso.

Il risarcimento del danno ulteriore

Accanto al valore della prestazione, il creditore puo' chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore (o ai condebitori) che hanno causato l'impossibilita'. Questo danno comprende tutto cio' che il creditore ha patito oltre alla perdita della prestazione: interessi, mancato guadagno, danni consequenziali. Il risarcimento del danno ulteriore e' un'obbligazione personale di chi ha reso impossibile la prestazione: non si estende agli altri condebitori incolpevoli, che rispondono solo dell'equivalente.

Confronto con l'impossibilita' non imputabile

La norma va letta in coordinamento con l'art. 1256 c.c.: l'impossibilita' non imputabile a nessuno estingue l'obbligazione per tutti i condebitori, senza che alcuno risponda. L'art. 1307 si occupa invece del caso in cui l'impossibilita' sia colpevole: la differenza e' decisiva, perche' nel primo caso il creditore non ottiene nulla (salvo forme di assicurazione o garanzia), mentre nel secondo ottiene comunque l'equivalente dagli altri coobbligati incolpevoli e il pieno risarcimento dal responsabile.

Ripercussioni nei rapporti interni

Nei rapporti interni, il condebitore incolpevole che ha dovuto pagare l'equivalente al creditore avra' azione di regresso verso il condebitore responsabile dell'impossibilita'. Quest'ultimo e' l'unico che ha causato il danno e deve sopportarne le conseguenze ultime. La solidarieta' verso il creditore rimane, ma internamente il responsabile deve tener manlevato gli altri da tutto cio' che hanno dovuto corrispondere in conseguenza della sua condotta.

Applicazioni pratiche

La norma trova applicazione tipica nelle obbligazioni di consegna solidale di beni specifici (opere d'arte, beni unici), nelle obbligazioni di non fare violate da uno dei condebitori, e nelle obbligazioni di prestazione di servizi infungibili. In tutti questi casi, il creditore ha la certezza che la condotta colpevole di uno dei condebitori non azzerera' le garanzie che la solidarieta' gli offriva.

Domande frequenti

Cosa succede agli altri condebitori se uno di essi rende impossibile la prestazione solidale?

Gli altri condebitori non vengono liberati. La loro obbligazione solidale si trasforma: devono corrispondere il valore equivalente della prestazione originaria, anche se non hanno causato l'impossibilita'.

Chi risponde del risarcimento del danno ulteriore oltre al valore della prestazione?

Solo il condebitore o i condebitori che hanno reso impossibile la prestazione con il proprio comportamento imputabile. Il risarcimento del danno ulteriore e' una responsabilita' personale che non si estende agli altri coobbligati incolpevoli.

Se la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili, i condebitori sono liberati?

Si'. L'art. 1307 si applica solo all'impossibilita' imputabile. Se l'impossibilita' e' causata da eventi estranei alla volonta' di tutti i condebitori (forza maggiore, caso fortuito), l'obbligazione si estingue per tutti ai sensi dell'art. 1256 c.c.

Il condebitore incolpevole che ha pagato il valore equivalente puo' rivalersi sul responsabile?

Si'. Nei rapporti interni, il condebitore incolpevole che ha corrisposto l'equivalente ha azione di regresso verso il condebitore responsabile dell'impossibilita', che deve tenere manlevati gli altri da tutte le conseguenze della sua condotta.

Puo' il creditore scegliere di agire solo contro il condebitore responsabile dell'impossibilita'?

Si'. Il creditore puo' agire contro il responsabile per ottenere sia il valore della prestazione sia il risarcimento del danno ulteriore. In alternativa, puo' chiedere il solo valore equivalente a tutti i condebitori solidali, riservandosi di agire per il danno ulteriore contro il responsabile.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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