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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1309 c.c. – Riconoscimento del debito

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

In sintesi

  • Il riconoscimento del debito fatto da un condebitore solidale non produce effetti verso gli altri condebitori, in linea con il principio di non propagazione degli atti sfavorevoli.
  • Il riconoscimento ha rilievo pratico soprattutto per l'interruzione della prescrizione: interrompe la prescrizione solo nei confronti del condebitore che riconosce, non degli altri.
  • Se invece il riconoscimento è fatto dal debitore verso uno solo dei creditori solidali, esso giova a tutti gli altri creditori.
  • La norma specchia perfettamente l'art. 1308 c.c. sulla mora: stessa logica, stesso schema asimmetrico.
  • Il riconoscimento del debito è un atto unilaterale ricettizio che può essere espresso o tacito (ad es. pagamento parziale, richiesta di dilazione).
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Il riconoscimento del debito nella solidarieta'

L'art. 1309 c.c. disciplina gli effetti del riconoscimento del debito nell'ambito delle obbligazioni solidali, replicando la struttura dell'art. 1308 in materia di costituzione in mora. La norma segue la medesima logica biforcata: diverso e' il trattamento a seconda che si tratti di solidarieta' passiva o attiva.

Nel caso di solidarieta' passiva, se Caio, uno dei condebitori solidali di Tizio, riconosce il debito, tale riconoscimento non produce alcun effetto nei confronti degli altri condebitori Sempronio e Mevio. Il riconoscimento e' un atto a contenuto sfavorevole per il debitore (interrompe la prescrizione, ammette la fondatezza della pretesa creditoria) e pertanto resta circoscritto al solo soggetto che lo pone in essere.

L'effetto interruttivo della prescrizione

Il rilievo pratico più immediato del riconoscimento del debito e' quello di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. Se Caio riconosce il debito, la prescrizione si interrompe solo nei suoi confronti: Sempronio e Mevio, condebitori solidali, possono ancora opporre la prescrizione maturata nei loro riguardi. Questo e' un punto di grande rilevanza pratica, poiché i creditori talvolta si accontentano del riconoscimento di uno solo dei coobbligati senza sapere che ciò non li tutela integralmente.

La solidarieta' attiva: il riconoscimento giova agli altri creditori

Nel caso di solidarieta' attiva, invece, se il debitore comune Caio riconosce il debito nei confronti di Tizio (uno dei creditori solidali), il riconoscimento giova anche agli altri creditori solidali Sempronio e Mevio. La ratio e' la stessa dell'art. 1308: gli atti favorevoli al patrimonio creditorio comune si propagano a tutti i titolari del credito, così da valorizzare la diligenza del creditore più attivo.

Forme del riconoscimento

Il riconoscimento del debito può essere espresso, con una dichiarazione scritta o orale, oppure tacito, desumibile da comportamenti concludenti quali il pagamento parziale, la richiesta di una dilazione, la proposta di transazione o il pagamento di interessi. Tutte queste forme sono ammesse dalla giurisprudenza e producono il medesimo effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c., ma, ai sensi dell'art. 1309, solo nei confronti del condebitore che le pone in essere.

Coordinamento sistematico

L'art. 1309 si coordina con gli artt. 1308 (mora), 1310 (prescrizione), 2944 (interruzione per riconoscimento) e 2939 c.c. (effetti interruttivi soggettivi). Il sistema e' coerente: nella solidarieta' passiva, ogni condebitore risponde in modo autonomo degli atti che lo riguardano, e solo gli effetti favorevoli al creditore si propagano orizzontalmente tra i creditori solidali.

Domande frequenti

Il riconoscimento del debito di un condebitore solidale vale anche per gli altri?

No. L'art. 1309 c.c. stabilisce che il riconoscimento fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri condebitori.

Se un condebitore riconosce il debito, la prescrizione si interrompe per tutti i condebitori?

No. L'interruzione della prescrizione per riconoscimento opera solo nei confronti del condebitore che ha riconosciuto il debito, non degli altri, ai sensi degli artt. 1309 e 2944 c.c.

Il riconoscimento del debito da parte del debitore verso un creditore solidale giova agli altri creditori?

Si'. Se il debitore riconosce il debito nei confronti di uno solo dei creditori solidali, tale riconoscimento giova a tutti gli altri creditori solidali.

Quali comportamenti costituiscono riconoscimento tacito del debito?

Il pagamento parziale, la richiesta di dilazione, la proposta di transazione e il pagamento di interessi sono tutti comportamenti che la giurisprudenza considera riconoscimento tacito del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c.

Perché il creditore non deve accontentarsi del riconoscimento di un solo condebitore?

Perché il riconoscimento interrompe la prescrizione solo verso il condebitore che lo ha effettuato: gli altri condebitori solidali possono comunque opporre la prescrizione maturata nei loro confronti.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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