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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1308 c.c. Costituzione in mora

In vigore

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell’articolo 1310. La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

In sintesi

  • La costituzione in mora di un debitore in solido non produce effetti verso gli altri condebitori, salvo quanto previsto dall'art. 1310 c.c. in materia di prescrizione.
  • La regola riflette il principio per cui gli atti sfavorevoli non si propagano: ogni condebitore risponde in modo autonomo della propria posizione.
  • Al contrario, la costituzione in mora del debitore operata da uno solo dei creditori in solido giova a tutti gli altri creditori.
  • L'asimmetria e' voluta: si tutela il creditore solidale piu' diligente, evitando che l'inerzia degli altri pregiudichi il credito comune.
  • La norma va letta insieme agli artt. 1219, 1308-1313 c.c. che disciplinano gli effetti della solidarieta' passiva e attiva.

La costituzione in mora nella solidarieta' passiva

L'art. 1308 c.c. disciplina uno degli effetti tipici della struttura dell'obbligazione solidale: la costituzione in mora. La norma distingue due ipotesi speculari, la mora del debitore opposta dal creditore e la mora del debitore opposta da uno solo dei creditori solidali, e ne regola la propagazione verso gli altri soggetti del rapporto.

Nella prima ipotesi, quella della solidarieta' passiva, il creditore Tizio che costituisce in mora uno solo dei condebitori, poniamo Caio, non produce alcun effetto verso gli altri condebitori solidali, come Sempronio e Mevio. La ratio e' coerente con il principio generale secondo cui gli atti a contenuto sfavorevole per il debitore, come la mora, con i suoi effetti di perpetuatio obligationis e decorrenza degli interessi, non si comunicano automaticamente agli altri coobbligati. Ciascun condebitore rimane titolare di una propria posizione giuridica e non puo' vedersi pregiudicato da vicende che riguardano il coobbligato.

Il raccordo con l'art. 1310 c.c.

Il secondo comma dell'art. 1308 introduce una riserva espressa in favore dell'art. 1310 c.c., che disciplina l'interruzione della prescrizione. In quella sede il legislatore ha effettuato una scelta opposta: l'atto interruttivo della prescrizione compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido ha effetto anche verso gli altri. Il coordinamento tra le due disposizioni e' quindi fondamentale: la mora in quanto tale non si propaga, ma se l'atto di messa in mora costituisce anche atto interruttivo della prescrizione (come accade tipicamente con la diffida stragiudiziale o con la domanda giudiziale), quel secondo effetto si propaghera' ai sensi dell'art. 1310.

La solidarieta' attiva: la mora giova agli altri creditori

Nella seconda ipotesi disciplinata dall'art. 1308, quella della solidarieta' attiva, la regola e' speculare ma di segno opposto. Se Tizio, uno dei creditori in solido, costituisce in mora il debitore comune Caio, tale mora giova anche agli altri creditori solidali, Sempronio e Mevio. La ratio e' qui quella di tutelare il patrimonio creditorio comune: sarebbe ingiusto che la diligenza di un creditore restasse circoscritta alla sua sola posizione, lasciando gli altri privi degli effetti della mora. In questo modo il legislatore incentiva l'iniziativa del creditore piu' sollecito, senza penalizzare gli altri.

Applicazioni pratiche e casistica

Nella pratica, la distinzione rileva soprattutto nei contratti di finanziamento con piu' fideiussori solidali: la banca che invia una diffida a uno solo dei fideiussori non mette automaticamente in mora gli altri. Pertanto, per evitare contestazioni sulla decorrenza degli interessi moratori o sulla tardivita' della pretesa, e' buona prassi notificare la diffida a tutti i condebitori solidali in modo separato. Diverso il caso di piu' creditori solidali, si pensi a una societa' di persone sciolta in cui i soci rimangono creditori solidali verso un debitore comune: la diffida di uno solo di essi produce effetti per tutti.

Raccordo sistematico

L'art. 1308 si inserisce nel piu' ampio Capo VII dedicato alle obbligazioni in solido (artt. 1292-1313 c.c.) e si coordina con la disciplina della novazione (art. 1300), della remissione (art. 1301), della compensazione (art. 1302) e della confusione (art. 1303). Tutte queste norme condividono la medesima architettura: gli atti favorevoli si propagano, quelli sfavorevoli rimangono circoscritti al soggetto che li subisce, salvo deroghe espresse.

Domande frequenti

La costituzione in mora di un condebitore solidale vale anche per gli altri?

No. Ai sensi dell'art. 1308 c.c., la mora di un condebitore solidale non ha effetto verso gli altri, salvo il caso dell'interruzione della prescrizione disciplinata dall'art. 1310 c.c.

Se uno dei creditori solidali mette in mora il debitore, gli altri creditori ne beneficiano?

Si'. La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova a tutti gli altri creditori solidali, in quanto atto favorevole al patrimonio creditorio comune.

Quali effetti produce la costituzione in mora sul debitore?

La mora determina la perpetuatio obligationis (il debitore risponde anche del perimento fortuito), fa decorrere gli interessi moratori e cristallizza il ritardo nell'adempimento.

Perche' la mora di un condebitore non si propaga agli altri?

Perche' gli atti sfavorevoli non si comunicano automaticamente nella solidarieta' passiva: ciascun condebitore ha una posizione autonoma e non puo' essere pregiudicato da vicende altrui, salvo eccezioni di legge.

Come si coordina l'art. 1308 con l'art. 1310 c.c.?

L'art. 1308 esclude la propagazione della mora, ma rinvia all'art. 1310 per la prescrizione: se l'atto di mora interrompe anche la prescrizione, tale effetto interruttivo si propaga a tutti i condebitori ai sensi dell'art. 1310.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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