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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1310 c.c. Prescrizione

In vigore

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori. La sospensione della prescrizione, nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione. La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

In sintesi

  • L'interruzione della prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto verso tutti gli altri debitori solidali (propagazione favorevole al creditore).
  • La sospensione della prescrizione nei rapporti di un debitore o creditore solidale non si propaga agli altri: resta circoscritta al rapporto individuale.
  • Il debitore costretto a pagare nonostante la prescrizione maturata da altri ha diritto di regresso contro i condebitori liberati per prescrizione.
  • La rinuncia alla prescrizione da parte di un condebitore non ha effetto verso gli altri; se fatta dal debitore verso un creditore solidale, giova a tutti i creditori.
  • Il condebitore che ha rinunciato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri condebitori liberati per prescrizione.

La prescrizione nella solidarietà: il regime dell'interruzione

L'art. 1310 c.c. è la norma centrale del sistema prescrittivo nelle obbligazioni solidali. A differenza delle altre vicende che riguardano i coobbligati (mora, riconoscimento, remissione), la disciplina della prescrizione è articolata in modo più complesso, distinguendo tra interruzione e sospensione e prevedendo una regola di regresso.

Per quanto riguarda l'interruzione, il primo comma stabilisce il principio di propagazione: gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo a tutti gli altri debitori. Analogamente, se uno dei creditori solidali interrompe la prescrizione contro il debitore comune, l'effetto giova a tutti i creditori. La ratio è quella di preservare intatto il credito solidale: sarebbe contraddittorio che la diligenza del creditore verso uno dei coobbligati lasciasse prescrivere il credito verso gli altri.

La sospensione: regime contrario

Per la sospensione, il secondo comma adotta la soluzione opposta: essa non si propaga. Se Tizio e Caio sono condebitori solidali e la prescrizione è sospesa nei confronti di Tizio (ad es. per un rapporto familiare con il creditore ex art. 2941 c.c.), la sospensione non opera verso Caio. La scelta legislativa riflette il carattere personale delle cause di sospensione, che attengono a relazioni soggettive non trasferibili agli altri coobbligati.

Il diritto di regresso del debitore che paga

Il terzo comma introduce una norma di equità: se un condebitore è costretto a pagare perché la prescrizione nei suoi confronti non è maturata, mentre gli altri condebitori erano ormai liberati per prescrizione, egli ha diritto di regresso contro questi ultimi. Così, Sempronio, obbligato in solido con Caio e Mevio, i quali erano già liberati per prescrizione, se costretto a pagare l'intero debito, può rivalersi pro quota su Caio e Mevio. Questa norma impedisce un arricchimento ingiustificato dei condebitori liberati a danno di quello che ha dovuto sopportare l'intero carico.

La rinuncia alla prescrizione

Il quarto comma disciplina la rinuncia alla prescrizione nella solidarietà. Se un condebitore rinuncia alla prescrizione già maturata, tale rinuncia non ha effetto verso gli altri condebitori: è un atto personale che pregiudica solo chi lo compie. Se invece il debitore comune rinuncia alla prescrizione nei confronti di uno solo dei creditori solidali, la rinuncia giova a tutti i creditori.

Il quinto comma aggiunge che il condebitore che ha rinunciato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri condebitori liberati: avendo volontariamente rinunciato a un beneficio, non può rivalersi su chi ha tratto vantaggio dalla prescrizione maturata. È una conseguenza logica dell'atto di rinuncia, che esclude qualsiasi pretesa restitutoria.

Applicazioni pratiche

Nella pratica bancaria e creditizia, l'art. 1310 è di grande rilevanza per la gestione dei crediti verso fideiussori solidali: un atto interruttivo notificato a uno solo dei fideiussori interrompe la prescrizione verso tutti. Tuttavia, le cause di sospensione (come la moratoria ex lege o l'accordo individuale di sospensione) operano solo verso il fideiussore direttamente coinvolto.

Domande frequenti

L'interruzione della prescrizione contro un condebitore solidale vale anche per gli altri?

Si'. Ai sensi dell'art. 1310, primo comma, c.c., gli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo a tutti gli altri condebitori solidali.

La sospensione della prescrizione si propaga ai condebitori solidali?

No. La sospensione della prescrizione e' personale e non si estende agli altri condebitori o creditori solidali, restando circoscritta al soggetto nel cui interesse opera.

Cosa succede se un condebitore e' costretto a pagare mentre gli altri erano gia' liberati per prescrizione?

Ha diritto di regresso contro i condebitori liberati per prescrizione, ai sensi dell'art. 1310, terzo comma, c.c., per evitare un loro arricchimento ingiustificato.

La rinuncia alla prescrizione di un condebitore vale anche per gli altri?

No. La rinuncia alla prescrizione e' un atto personale e non produce effetti verso gli altri condebitori solidali, che restano liberati dalla prescrizione maturata.

Il condebitore che rinuncia alla prescrizione puo' rivalersi sugli altri?

No. Ai sensi dell'art. 1310, quinto comma, c.c., il condebitore che rinuncia alla prescrizione non ha regresso verso gli altri condebitori liberati dalla prescrizione, avendo volontariamente rinunciato a quel beneficio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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