Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1256 c.c. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
In vigore
temporanea L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilitàè solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La struttura della norma: due ipotesi distinte
L'art. 1256 c.c. disciplina due fattispecie distinte ma connesse: l'impossibilita sopravvenuta definitiva e quella temporanea. In entrambi i casi l'elemento comune e che la causa dell'impossibilita non sia imputabile al debitore: solo in tal caso si producono gli effetti previsti dalla norma. Se invece l'impossibilita e ascrivibile a dolo o colpa del debitore, si applica l'art. 1218 c.c. e il debitore risponde del danno.
Impossibilita definitiva: estinzione automatica
Quando la prestazione diventa definitivamente impossibile per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue ex lege, senza necessita di alcuna dichiarazione. Si pensi a Tizio che si era obbligato a consegnare un quadro d'autore unico nel suo genere, distrutto da un incendio del tutto accidentale: l'obbligazione si estingue, Tizio e liberato e non deve alcun risarcimento. Il creditore Caio non puo pretendere l'equivalente in denaro, a meno che cio non sia previsto dal contratto.
Impossibilita temporanea: sospensione della responsabilita
L'impossibilita temporanea non estingue immediatamente l'obbligazione, ma sospende la responsabilita del debitore per il ritardo. Durante il periodo di impossibilita, il debitore non e in mora e non maturano interessi moratori ne sorge obbligo risarcitorio. Cio non significa pero che il creditore debba attendere indefinitamente. La norma prevede due soglie oltre le quali l'obbligazione si estingue anche in caso di impossibilita temporanea.
Le due soglie di estinzione dell'obbligazione temporaneamente impossibile
La prima soglia e oggettiva: l'obbligazione si estingue quando l'impossibilita si protrae fino al punto in cui, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non puo piu essere ritenuto obbligato. E una valutazione che tiene conto della funzione del rapporto: se Tizio si era impegnato a consegnare fiori freschi per un matrimonio e l'impossibilita (es. blocco della fornitura) dura fino al giorno successivo alle nozze, l'obbligazione si estingue perche la sua ragione d'essere e venuta meno. La seconda soglia e soggettiva: l'obbligazione si estingue se il creditore non ha piu interesse a conseguire la prestazione. Questa valutazione e autonoma rispetto alla prima e puo portare all'estinzione anticipata.
Causa non imputabile: caso fortuito e forza maggiore
La causa non imputabile comprende il caso fortuito (evento imprevedibile e inevitabile) e la forza maggiore (evento esterno, imprevedibile, inevitabile). Rientrano in questa categoria: calamita naturali, provvedimenti autoritativi che rendano illecita la prestazione, eventi bellici, epidemie. Non rientrano, invece, le difficolta economiche del debitore, il rincaro dei materiali, la crisi di liquidita: questi eventi rientrano nel rischio d'impresa e non liberano il debitore. La prova della causa non imputabile grava sul debitore.
Coordinamento con altre norme del codice civile
L'art. 1256 c.c. si coordina con diverse altre disposizioni: l'art. 1218 c.c. (responsabilita del debitore), l'art. 1463 c.c. (impossibilita totale nei contratti a prestazioni corrispettive, con diritto alla restituzione di quanto gia eseguito), l'art. 1464 c.c. (impossibilita parziale, con facolta di recesso del creditore se l'interesse e venuto meno). Nei contratti sinallagmatici, l'impossibilita sopravvenuta della prestazione di una parte libera anche l'altra dall'obbligo di eseguire la propria, con eventuale obbligo di restituire quanto gia ricevuto.
Domande frequenti
Quando l'impossibilita sopravvenuta libera il debitore?
Libera il debitore quando e sopravvenuta dopo la nascita dell'obbligazione, e' definitiva (o temporanea ma protratta oltre certi limiti) e non e imputabile al debitore (caso fortuito o forza maggiore). Se invece la causa dell'impossibilita e ascrivibile a dolo o colpa del debitore, questi rimane responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Il debitore deve pagare interessi di mora durante il periodo di impossibilita temporanea?
No. Durante il periodo di impossibilita temporanea non imputabile, la responsabilita per ritardo e sospesa: non maturano interessi moratori e non sorge obbligo risarcitorio. Tuttavia, se l'impossibilita si prolunga oltre i limiti previsti dall'art. 1256 c.c., l'obbligazione si estingue definitivamente.
La crisi economica o il rincaro delle materie prime costituisce causa di impossibilita?
No. Le difficolta economiche, il rincaro dei costi o la crisi di liquidita non costituiscono impossibilita sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c. Rientrano nel normale rischio d'impresa e non liberano il debitore. Solo eventi oggettivamente imprevedibili e inevitabili (calamita, provvedimenti autoritativi) possono integrare la causa non imputabile.
Cosa succede al contratto sinallagmatico se la prestazione di una parte diventa impossibile?
Ai sensi dell'art. 1463 c.c., la parte liberata per impossibilita sopravvenuta non puo chiedere la controprestazione. Se l'ha gia ricevuta, deve restituirla. L'impossibilita totale determina quindi la risoluzione del contratto con obbligo di restituzione delle prestazioni gia eseguite.
Come si distingue l'impossibilita temporanea da quella definitiva nella pratica?
La distinzione dipende dalla natura dell'impedimento e dalla sua presumibile durata. Un'impossibilita e definitiva quando l'ostacolo e insuperabile e permanente (distruzione dell'oggetto, morte del debitore in obbligazione personalissima). E temporanea quando l'impedimento e destinato a cessare, anche se non si conosce esattamente il momento. La valutazione deve essere condotta caso per caso, considerando il titolo e la natura dell'obbligazione.