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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1259 c.c. Subingresso del creditore nei diritti del debitore

In vigore

debitore Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento. CAPO V – Della cessione dei crediti

In sintesi

  • Il creditore subentra ex lege nei diritti del debitore quando la prestazione di una cosa determinata diventa impossibile per fatto del terzo.
  • Il subingresso opera automaticamente, senza necessita di atti formali: e una surrogazione legale automatica.
  • Il creditore puo esigere dal debitore quanto questi abbia gia conseguito a titolo di risarcimento (es. indennita assicurativa, risarcimento extracontrattuale).
  • La norma tutela il creditore evitando che il debitore si arricchisca ingiustamente trattenendo il ristoro ottenuto dal terzo responsabile.
  • Il subingresso e limitato al valore della prestazione divenuta impossibile: non puo eccedere quanto spettava originariamente al creditore.

Il subingresso del creditore: una surrogazione ex lege

L'art. 1259 c.c. disciplina un meccanismo di tutela del creditore particolarmente raffinato: quando la prestazione di una cosa determinata diventa impossibile a causa del fatto di un terzo, il creditore non rimane privo di rimedi, ma subentra automaticamente nei diritti che il debitore vanta verso quel terzo. Si tratta di una forma di surrogazione legale, che opera ipso iure senza che il creditore debba compiere alcun atto negoziale.

Presupposti applicativi

La norma richiede tre presupposti cumulativi: (i) l'oggetto della prestazione sia una cosa determinata; (ii) la prestazione sia divenuta impossibile, in tutto o in parte; (iii) l'impossibilita derivi dal fatto causalmente imputabile a un terzo. Se l'impossibilita e imputabile al debitore stesso, si applicano le ordinarie regole sull'inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c.

Contenuto del subingresso

Il creditore acquista i diritti del debitore verso il terzo responsabile. In pratica, Tizio creditore di Caio (obbligato a consegnare un quadro) puo agire direttamente verso Sempronio che ha distrutto il quadro, subentrando nel diritto al risarcimento che spettava a Caio. Analoga soluzione vale per le indennita assicurative: se la cosa era assicurata, il creditore subentra nel diritto all'indennita verso l'assicuratore, sino a concorrenza del proprio credito.

Il diritto di esigere dal debitore quanto gia percepito

Il secondo meccanismo previsto dall'art. 1259 c.c. e complementare: il creditore puo esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento dal terzo. Cio impedisce un arricchimento ingiustificato del debitore che, incassato il risarcimento, fosse esonerato dall'obbligazione originaria. Il creditore non puo pero pretendere piu di quanto gli spettava: il subingresso e limitato al valore del credito originario.

Rapporto con altre norme

L'art. 1259 c.c. si pone in relazione sistematica con l'art. 1258 c.c. (impossibilita parziale) e con le norme sulla surrogazione legale (art. 1203 c.c.). Va distinto dalla cessione del credito, che e atto volontario, e dall'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., che presuppone l'inerzia del debitore. Il subingresso ex art. 1259 e invece automatico e non richiede ne il consenso del debitore ne la sua inerzia.

Applicazioni pratiche

L'istituto trova applicazione frequente in materia di contratti di compravendita con cosa determinata perita per fatto del terzo, di locazione (il locatore creditore del canone subentra nei diritti del conduttore verso il terzo che ha danneggiato l'immobile), nonche nei rapporti con le compagnie assicurative. E uno strumento di equilibrio tra la liberazione del debitore e la tutela effettiva del creditore.

Domande frequenti

Cosa significa che il creditore 'subentra' nei diritti del debitore ex art. 1259 c.c.?

Significa che il creditore acquisisce automaticamente, senza bisogno di cessione o accordo, i diritti che il debitore aveva verso il terzo responsabile dell'impossibilita della prestazione. E una surrogazione legale che opera ipso iure.

L'art. 1259 c.c. si applica anche se la cosa e solo parzialmente distrutta?

Si, il testo prevede espressamente che l'impossibilita possa essere 'in tutto o in parte'. In caso di impossibilita parziale il subingresso opera nei limiti del valore della parte divenuta impossibile.

Se il debitore ha gia incassato il risarcimento dal terzo, il creditore cosa puo fare?

Puo esigere direttamente dal debitore la restituzione di quanto questi ha gia conseguito a titolo di risarcimento, sino a concorrenza del proprio credito, impedendo cosi un arricchimento ingiustificato.

Il subingresso ex art. 1259 c.c. si applica anche alle indennita assicurative?

Si. Se il debitore aveva assicurato la cosa e questa e perita per fatto del terzo, il creditore subentra nel diritto all'indennita assicurativa spettante al debitore, nei limiti del valore del proprio credito.

Qual e la differenza tra il subingresso ex art. 1259 c.c. e l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.?

Il subingresso ex art. 1259 e automatico e non richiede l'inerzia del debitore. L'azione surrogatoria ex art. 2900 e invece uno strumento generale esercitabile dal creditore quando il debitore trascuri di esercitare i propri diritti, pregiudicando le ragioni del creditore.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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