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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1261 c.c. Divieti di cessione

In vigore

I magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

In sintesi

  • E vietato a magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari, avvocati, procuratori, patrocinatori e notai acquistare crediti contestati davanti all'autorita di cui fanno parte o nella cui giurisdizione operano.
  • Il divieto si applica anche tramite interposta persona: non e possibile aggirarlo cedendo il credito a un prestanome.
  • La sanzione e la nullita della cessione, con eventuale risarcimento del danno.
  • Il divieto non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne alle cessioni in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.
  • La ratio e garantire l'indipendenza e la correttezza professionale dei soggetti con potere decisionale o influenza sulle controversie.
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Il divieto di cessione a tutela dell'indipendenza professionale

L'art. 1261 c.c. introduce un divieto soggettivo di acquistare crediti litigiosi, rivolto a una categoria di professionisti che per la loro posizione potrebbero trarre un vantaggio improprio dall'acquisto di diritti su cui hanno influenza o potere decisionale. La norma tutela un valore fondamentale dell'ordinamento: l'indipendenza e l'imparzialita della funzione giudiziaria e di quelle ausiliarie.

I soggetti destinatari del divieto

Il divieto colpisce una cerchia definita di professionisti: (i) magistrati dell'ordine giudiziario (giudici, procuratori della Repubblica); (ii) funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie; (iii) ufficiali giudiziari; (iv) avvocati, procuratori e patrocinatori; (v) notai. La ratio che accomuna tutte queste figure e il loro coinvolgimento nel procedimento giudiziario o nella legalizzazione degli atti.

L'ambito oggettivo: diritti contestati

Il divieto riguarda i diritti su cui e sorta contestazione davanti all'autorita giudiziaria di cui i soggetti fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le proprie funzioni. Non e dunque un divieto assoluto di acquistare crediti, ma un divieto circoscritto ai crediti litigiosi, cioe per i quali pende o puo essere avviata una controversia nella circoscrizione di competenza del soggetto. Un avvocato del foro di Milano non potra acquistare crediti litigiosi pendenti davanti ai tribunali milanesi.

Il divieto dell'interposizione fittizia

La norma estende il divieto alle cessioni effettuate tramite interposta persona. Cio significa che non e possibile aggirare il divieto cedendo il credito a un prestanome che poi lo ritrasferisce al soggetto vietato, o facendo acquistare il credito da un familiare o da una societa controllata dal professionista. L'interposizione fittizia comporta comunque la nullita dell'operazione.

La sanzione: nullita e risarcimento

La violazione del divieto e sanzionata con la nullita della cessione. Si tratta di nullita assoluta, rilevabile d'ufficio e da chiunque vi abbia interesse. Oltre alla nullita, la norma prevede il risarcimento del danno: il cessionario che abbia agito in violazione del divieto puo essere tenuto a risarcire i danni causati alle controparti o ai terzi.

Le eccezioni al divieto

Il secondo comma dell'art. 1261 c.c. introduce due eccezioni tassative. La prima riguarda le cessioni di azioni ereditarie tra coeredi: il legislatore ha ritenuto che in tali casi l'interesse familiare e successorio prevalga sul rischio di conflitto di interessi. La seconda riguarda le cessioni effettuate in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario: in questi casi il cessionario non ha un intento speculativo ma un interesse difensivo legittimo.

Domande frequenti

Un avvocato puo acquistare il credito del suo cliente in corso di causa?

No. L'art. 1261 c.c. vieta agli avvocati di rendersi cessionari di diritti su cui e sorta contestazione davanti all'autorita giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano. La violazione comporta la nullita della cessione e l'eventuale responsabilita disciplinare.

Il divieto dell'art. 1261 c.c. vale anche se la cessione e fatta a un familiare del professionista?

Si. La norma vieta espressamente le cessioni tramite 'interposta persona', il che include i familiari o altri soggetti usati come prestanome per aggirare il divieto. L'operazione e nulla in ogni caso.

Un notaio puo acquistare crediti litigiosi?

No, i notai sono espressamente inclusi tra i soggetti destinatari del divieto. Non possono rendersi cessionari di diritti contestati nella giurisdizione in cui esercitano le loro funzioni.

Quali sono le eccezioni al divieto dell'art. 1261 c.c.?

Il divieto non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne alle cessioni fatte in pagamento di propri debiti o per difesa di beni gia posseduti dal cessionario. In questi casi la cessione e valida anche per i soggetti normalmente vietati.

Cosa succede se un magistrato acquista un credito litigioso?

La cessione e nulla ai sensi dell'art. 1261 c.c. La nullita e assoluta, rilevabile d'ufficio, e si aggiunge la possibile responsabilita per danni e le conseguenze disciplinari in sede ordinamentale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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