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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1264 c.c. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

In vigore

ceduto La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.

In sintesi

  • La cessione del credito è efficace verso il debitore ceduto solo dal momento in cui questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
  • Prima della notificazione, il debitore che paga al cedente si libera validamente, salvo che il cessionario provi che il debitore era già a conoscenza della cessione.
  • Il meccanismo tutela il debitore ceduto dall'essere esposto a doppio pagamento senza colpa, imponendo al cessionario l'onere di rendergli opponibile l'operazione.
  • Accettazione e notificazione operano come condizioni di opponibilità, non di validità: la cessione è perfetta tra le parti anche prima.
Commento del professionista
Inquadramento e ratio

L'articolo 1264 del Codice Civile disciplina il momento a partire dal quale la cessione del credito diviene efficace nei confronti del debitore ceduto. La norma risponde a una fondamentale esigenza di tutela del soggetto passivo che si trova esposto a una modificazione soggettiva del lato attivo del rapporto senza avervi acconsentito. La ratio è duplice: garantire la certezza dei rapporti giuridici (il debitore deve sapere a chi pagare) e preservare la piena libertà di circolazione dei crediti tra cedente e cessionario.

La cessione del credito: struttura

La cessione è il contratto con cui il creditore (cedente) trasferisce a un terzo (cessionario) il proprio diritto di credito senza il consenso del debitore ceduto (art. 1260 c.c.). Il trasferimento avviene immediatamente tra cedente e cessionario per effetto del solo consenso; il cessionario subentra con tutti i privilegi, le garanzie e gli accessori (art. 1263 c.c.). Tuttavia, questo trasferimento non è automaticamente opponibile al debitore: è qui che entra in gioco l'art. 1264 c.c.

Efficacia verso il debitore: accettazione e notificazione

Il primo comma individua due strumenti alternativi: l'accettazione (dichiarazione del debitore ceduto che riconosce l'opponibilità della cessione, anche in forma tacita) e la notificazione (atto con cui cedente o cessionario portano a conoscenza del debitore l'avvenuta cessione, senza forme solenni). Dal momento di accettazione o notificazione, il debitore è tenuto a pagare esclusivamente al cessionario.

Il pagamento al cedente: liberazione e buona fede

Il secondo comma introduce la tutela del debitore di buona fede: prima della notificazione, il pagamento al cedente ha effetto liberatorio, a meno che il cessionario non provi che il debitore era già a conoscenza della cessione. L'onere della prova spetta al cessionario. La buona fede soggettiva del debitore è il perno: la conoscenza rileva in senso sostanziale (anche informale, da qualsiasi elemento desumibile) e non richiede la formale notificazione.

Conseguenze pratiche

Il cessionario deve notificare tempestivamente la cessione al debitore, pena il rischio di vedersi opporre il pagamento effettuato al cedente. In ambito bancario e commerciale questa notificazione è una formalità imprescindibile. Il debitore ceduto che riceva comunicazioni contrastanti può cautelarsi con il deposito liberatorio (art. 1210 c.c.) o richiedere chiarimenti documentati prima di pagare.

Domande frequenti

Il debitore ceduto deve dare il consenso alla cessione?

No. La cessione si perfeziona per accordo tra cedente e cessionario senza il consenso del debitore ceduto (art. 1260 c.c.). Il debitore non ha diritto di veto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o sia stata pattuita contrattualmente la non cedibilità.

Come si rende la cessione efficace verso il debitore ceduto?

Attraverso due strumenti alternativi: l'accettazione da parte del debitore stesso, oppure la notificazione della cessione. Non è richiesta una forma specifica: qualsiasi comunicazione idonea a porre il debitore a conoscenza della cessione è sufficiente (raccomandata, PEC, comunicazione scritta).

Cosa succede se il debitore paga il cedente prima della notificazione?

Il pagamento ha effetto liberatorio e il debitore è validamente liberato. Fa eccezione il caso in cui il cessionario provi che il debitore era già a conoscenza della cessione: in tal caso il pagamento al cedente non libera e il debitore resta obbligato verso il cessionario.

Chi ha l'onere di provare che il debitore era a conoscenza della cessione?

L'onere grava sul cessionario, che deve dimostrare con qualsiasi mezzo di prova che il debitore ceduto era effettivamente a conoscenza della cessione, anche in assenza di formale notificazione. In mancanza, il pagamento al cedente è pienamente liberatorio.

La notificazione della cessione deve essere fatta con atto notarile?

No. La legge non impone forme solenni. È sufficiente qualsiasi comunicazione tracciabile: raccomandata, PEC, comunicazione scritta. La forma solenne è richiesta solo per specifiche tipologie di crediti (es. cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione, l. 52/1991).

Schema dell'articolo

Schema: Cessione del credito, Art. 1264 c.c.
Cedente
Creditore originario
Cessionario
Nuovo titolare (accordo inter partes)
Opponibilità al debitore ceduto:
Accettazione oppure Notificazione
Prima della notificazione: pagamento al cedente = liberatorio (salvo conoscenza effettiva)
Dopo la notificazione: pagamento al cessionario = liberatorio, pagamento al cedente non libera
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-06
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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