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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1264 c.c. – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1263 - Articolo 1263 Codice Civile: Accessori del credito→Cod. civ. art. 1265 - Art. 1265 c.c.: Efficacia della cessione riguardo ai terzi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1262 Codice Civile: Documenti probatori del credito→Articolo 1266 Codice Civile: Obbligo di garanzia del cedente→Articolo 1261 Codice Civile: Divieti di cessione→Articolo 1267 Codice Civile: Garanzia della solvenza del debitore→Articolo 1260 Codice Civile: Cedibilità dei crediti→Articolo 1268 Codice Civile: Delegazione cumulativa→Art. 1259 c.c.: Subingresso del creditore nei diritti del debito
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1264 c.c. disciplina l'efficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, condizionandola alla notifica o all'accettazione, ma riconoscendo rilievo alla conoscenza effettiva.
Ratio
La cessione del credito si perfeziona tra cedente e cessionario per effetto del consenso, ma la sostituzione del creditore incide sulla posizione del debitore ceduto, che deve sapere a chi adempiere. La norma protegge il debitore evitando che paghi due volte e, al contempo, agevola la circolazione dei crediti consentendo che la cessione divenga opponibile con strumenti agili. Si introduce così un equilibrio tra tutela del debitore e dinamicità del mercato dei crediti.
Analisi
La cessione produce effetti tra le parti per il solo consenso ex art. 1376 c.c.; verso il debitore acquista efficacia con la notificazione o con l'accettazione. La notificazione non richiede forme particolari, potendo avvenire mediante qualsiasi atto idoneo a portare a conoscenza la cessione, compresa la lettera raccomandata o l'atto giudiziario. L'accettazione può essere espressa o tacita, purché significativa della consapevolezza del mutamento del lato attivo del rapporto. Il secondo comma introduce un correttivo: il debitore che paghi al cedente prima della notifica non è liberato se il cessionario dimostri che il debitore conosceva la cessione. La conoscenza effettiva equivale dunque alla notifica ai fini liberatori, salva la prova rigorosa a carico del cessionario.
Quando si applica
La disposizione opera in ogni cessione di crediti, individuale o in blocco, anche pro solvendo o pro soluto. Trova applicazione nei rapporti commerciali con factoring, nelle cartolarizzazioni ex L. 130/1999 (con regime speciale di pubblicità), nelle cessioni di crediti d'impresa ex L. 52/1991 e nelle cessioni a garanzia. Rileva nei rapporti bancari e nei contratti di mutuo per la circolazione del credito ipotecario.
Confronto sistemico
Va letta in connessione con l'art. 1260 c.c. (cedibilità dei crediti), l'art. 1265 c.c. (conflitto tra cessionari, risolto in base alla priorità della notifica o accettazione di data certa) e l'art. 1248 c.c. (compensazione e cessione). Nelle cartolarizzazioni la L. 130/1999 deroga prevedendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sostituisca la notifica individuale. Si distingue dalla delegazione e dall'espromissione, che presuppongono il consenso del debitore.
Profili problematici
Resta delicata la prova della conoscenza effettiva, che deve essere certa e non meramente presunta. Discusso è il rilievo di notifiche difformi o cumulative quando il debitore riceva comunicazioni da più soggetti. Aperto il tema della tutela del debitore consumatore nelle cessioni in blocco, ove la mera pubblicazione legale può confliggere con la trasparenza informativa imposta dalle norme di settore.
Casi pratici
Caso 1: Pagamento al cedente dopo cessione
Tizio è debitore di una società che cede il credito a una banca. Prima di ricevere la notifica formale, Tizio paga alla società cedente. La banca cessionaria, per non riconoscere la liberazione, deve provare che Tizio era a conoscenza della cessione al momento del pagamento.
Caso 2: Notifica della cessione via PEC
Caia cede a Sempronio un credito verso un cliente. La cessione viene notificata al debitore tramite posta elettronica certificata. Dal momento della notifica il debitore è tenuto a pagare al solo cessionario, pena il rischio di non essere liberato.
Caso 3: Conflitto tra più cessionari
Una società cede lo stesso credito prima a Tizio e poi a Caia. Caia notifica per prima al debitore. Ai sensi degli artt. 1264 e 1265 c.c. prevale Caia, perché la priorità della notifica con data certa determina l'opponibilità della cessione.
Domande frequenti
La notifica della cessione richiede forme particolari?
No. La notifica non è soggetta a forme solenni: è sufficiente qualunque atto idoneo a portare a conoscenza del debitore la cessione, dalla raccomandata alla PEC, sino all'atto giudiziario, purché ne risulti la provenienza e il contenuto.
Il debitore che paga al cedente prima della notifica è sempre liberato?
No. Anche prima della notifica, se il cessionario prova che il debitore conosceva la cessione, il pagamento al cedente non libera il debitore, che dovrà pagare nuovamente al cessionario salvo l'azione di ripetizione verso il cedente.
L'accettazione del debitore può essere tacita?
Sì. L'accettazione può risultare anche da comportamenti concludenti, come il pagamento al cessionario o la richiesta di dilazione rivolta a quest'ultimo, purché esprima inequivocabilmente la consapevolezza della cessione.
Come si tutela il debitore nelle cessioni in blocco?
Nelle cartolarizzazioni la L. 130/1999 prevede la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale come forma sostitutiva della notifica individuale. Il debitore resta comunque tutelato dalle norme sulla trasparenza e dall'obbligo del cessionario di documentare la titolarità del credito.