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Art. 1266 c.c. Obbligo di garanzia del cedente
In vigore
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l’evizione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L'art. 1266 c.c. disciplina la cosiddetta garanzia di veritas nominis, cioe' la garanzia che il credito ceduto esista realmente al momento in cui la cessione viene perfezionata. La norma si inserisce nel piu' ampio contesto della cessione del credito (artt. 1260 ss. c.c.) e bilancia gli interessi del cessionario, che acquista un credito fidandosi delle dichiarazioni del cedente, con quelli del cedente, che potrebbe avere convenienza a escludere o limitare la propria responsabilita'.
Cessione onerosa: regola generale
Quando la cessione e' a titolo oneroso (ad esempio, Tizio cede a Caio il credito di 10.000 euro verso Sempronio in cambio di un corrispettivo), il cedente Tizio risponde automaticamente del fatto che quel credito esista. Se il credito fosse inesistente, perche' gia' estinto, mai sorto o invalido, Caio potra' agire contro Tizio per i danni subiti. La garanzia copre l'esistenza giuridica del credito, non la sua esigibilita' pratica ne' la solvenza del debitore ceduto.
Le parti possono escludere contrattualmente questa garanzia, ma con un limite invalicabile: il cedente risponde sempre per il fatto proprio. Cio' significa che, anche in presenza di un patto di esclusione, Tizio non potra' esimersi se l'inesistenza del credito dipende da un suo comportamento doloso o colposo (ad esempio, se sapeva che il credito era gia' stato pagato o ceduto ad altri).
Cessione gratuita: rinvio all'art. 797
Nel caso di cessione gratuita (donazione del credito), la garanzia di veritas nominis opera soltanto nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione, ossia nelle ipotesi previste dall'art. 797 c.c.: dolo del donante o promessa espressa di garanzia. La ratio e' coerente con la logica della liberalita': chi dona non deve essere gravato da obblighi di garanzia estesi come il venditore.
Differenza rispetto all'art. 1267
E' fondamentale distinguere la veritas nominis (art. 1266) dalla bonitas nominis (art. 1267). La prima riguarda l'esistenza del credito; la seconda la solvenza del debitore. Il cedente garantisce la prima; la seconda deve essere assunta espressamente e, se assunta, il cedente risponde nei limiti del corrispettivo ricevuto. Questa distinzione e' cruciale nelle operazioni di factoring: nel factoring pro soluto, il factor si accolla il rischio di insolvenza; nel factoring pro solvendo, quel rischio resta in capo al cedente.
Esempio pratico
Tizio cede a Caio per 8.000 euro un credito di 10.000 euro verso Sempronio. Se si scopre che il credito era gia' stato pagato da Sempronio prima della cessione, Caio puo' chiedere a Tizio la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno, anche in assenza di colpa grave. Se invece Sempronio era solvente al momento della cessione ma poi fallisce, Tizio non risponde di nulla, a meno che non abbia espressamente garantito la solvenza ai sensi dell'art. 1267.
Profili pratici e negoziali
Nei contratti di cessione del credito e' buona prassi specificare con chiarezza l'oggetto della garanzia del cedente: limitarla alla veritas nominis oppure estenderla alla bonitas nominis, indicando le eventuali limitazioni di responsabilita'. Nelle cessioni massive (portafogli di crediti, NPL), le clausole di representation and warranty svolgono la funzione di garanzia di veritas nominis ampliata, coprendo ulteriori profili come l'inesigibilita' per eccezioni del debitore o la prescrizione.
Domande frequenti
Cosa garantisce il cedente ai sensi dell'art. 1266 c.c.?
Il cedente garantisce che il credito ceduto esiste giuridicamente al momento della cessione (veritas nominis). Non garantisce che il debitore sia solvente, salvo patto espresso ex art. 1267 c.c.
Si puo' escludere contrattualmente la garanzia di cui all'art. 1266?
Si', con patto esplicito tra cedente e cessionario. Tuttavia il cedente risponde sempre per il fatto proprio: non puo' essere esonerato dalla responsabilita' derivante da dolo o colpa propria.
Qual e' la differenza tra garanzia di veritas nominis e bonitas nominis?
La veritas nominis (art. 1266) riguarda l'esistenza del credito. La bonitas nominis (art. 1267) riguarda la solvenza del debitore ceduto. La prima opera ex lege nelle cessioni onerose; la seconda richiede patto espresso.
Come si applica l'art. 1266 nelle cessioni gratuite?
Nelle cessioni a titolo gratuito la garanzia e' limitata: opera solo nelle ipotesi previste dall'art. 797 c.c. per la garanzia per evizione a carico del donante, cioe' in caso di dolo o promessa espressa.
Qual e' la rilevanza dell'art. 1266 nel factoring?
Nel factoring, il cedente garantisce sempre l'esistenza dei crediti ceduti (veritas nominis). La distinzione tra factoring pro soluto e pro solvendo attiene invece alla garanzia di solvenza del debitore, disciplinata dall'art. 1267 c.c.