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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1265 c.c. Efficacia della cessione riguardo ai terzi

In vigore

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

In sintesi

  • In caso di piu cessioni dello stesso credito a persone diverse, prevale quella notificata prima al debitore o accettata per prima con atto di data certa.
  • La priorita di data dell'atto di cessione e irrilevante: conta la priorita della notificazione o accettazione.
  • La norma si applica anche alla costituzione di usufrutto o pegno sul credito: vince chi ha notificato o ottenuto accettazione per primo.
  • Il principio tutela il debitore ceduto, che deve sapere a chi pagare, e i terzi che abbiano acquistato diritti sul medesimo credito.
  • Il conflitto tra cessionari si risolve con la regola prior in tempore prior in iure riferita pero alla notificazione, non alla data della cessione.

Il conflitto tra piu cessionari del medesimo credito

L'art. 1265 c.c. risolve uno dei problemi piu delicati della circolazione dei crediti: cosa accade quando il medesimo credito viene ceduto due o piu volte a soggetti diversi? La norma stabilisce una regola chiara e pratica: prevale non chi ha stipulato la cessione prima in ordine cronologico, ma chi ha notificato per primo la cessione al debitore (o ottenuto la sua accettazione con atto di data certa). Si tratta di una deroga significativa al principio generale prior in tempore prior in iure, modificato per tener conto delle esigenze di certezza dei traffici giuridici.

La notificazione come criterio di priorita

La notificazione al debitore ceduto e l'atto che rende la cessione opponibile ai terzi. Tizio vende il credito verso Caio prima a Sempronio (cessione del 1 marzo) e poi a Mevio (cessione del 15 marzo). Se Mevio notifica la cessione a Caio il 16 marzo e Sempronio la notifica solo il 20 marzo, e Mevio a prevalere, nonostante la sua cessione sia posteriore. Caio dovra pagare a Mevio, e Sempronio potra rivalersi solo contrattualmente sul cedente Tizio per inadempimento.

L'accettazione con atto di data certa

In alternativa alla notificazione, la norma ammette l'accettazione del debitore ceduto con atto di data certa come criterio di priorita. L'accettazione deve avere data certa per evitare manipolazioni retroattive: un'accettazione senza data certa non sarebbe opponibile ai terzi. La data certa puo risultare dalla registrazione dell'atto, dall'atto pubblico, dalla firma autenticata o da altri strumenti di certezza pubblica.

Applicazione all'usufrutto e al pegno sul credito

Il secondo comma dell'art. 1265 c.c. estende la medesima regola ai casi in cui il credito abbia formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno. Se Tizio costituisce un usufrutto sul credito verso Caio in favore di Sempronio, e poi costituisce un pegno sullo stesso credito in favore di Mevio, la priorita tra i due diritti reali sul credito si determina con le stesse regole: prevale chi ha notificato o ottenuto l'accettazione per primo.

Il conflitto con l'art. 1264 c.c.

L'art. 1265 c.c. si coordina con l'art. 1264 c.c., che regola l'efficacia della cessione verso il debitore ceduto. Mentre l'art. 1264 c.c. disciplina il rapporto tra cedente/cessionario e debitore (il debitore paga liberatoriamente al cedente finche non riceve notifica), l'art. 1265 c.c. risolve il conflitto tra piu cessionari. Le due norme insieme compongono il sistema di opponibilita della cessione del credito.

Rischi pratici e cautele

La regola dell'art. 1265 c.c. espone il primo cessionario che non notifichi tempestivamente al rischio di essere soccombente rispetto a un cessionario successivo piu diligente. Per questo nella pratica e fondamentale notificare immediatamente la cessione al debitore ceduto, preferibilmente tramite atto di ufficiale giudiziario o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel factoring, la notifica massiva e sistematica alle controparti debitrici e una procedura standard proprio per evitare conflitti di priorita.

Domande frequenti

Se lo stesso credito viene ceduto due volte, chi prevale tra i due cessionari?

Prevale il cessionario che per primo ha notificato la cessione al debitore ceduto, o che ha ottenuto per primo l'accettazione del debitore con atto di data certa. La data dell'atto di cessione e irrilevante ai fini della priorita.

E sufficiente una semplice lettera per notificare la cessione al debitore?

Formalmente si, ma per ragioni probatorie e consigliabile utilizzare strumenti che attestino la data certa della notificazione: raccomandata con avviso di ricevimento, atto di ufficiale giudiziario o PEC. Questo e essenziale per far valere la priorita in caso di conflitto tra piu cessionari.

Il debitore che paga al primo cedente dopo aver ricevuto la notifica della cessione si libera?

No. Dopo aver ricevuto la notifica della cessione, il debitore deve pagare al cessionario. Il pagamento effettuato al cedente originario dopo la notifica non ha effetto liberatorio verso il cessionario.

La regola dell'art. 1265 c.c. vale anche per il pegno sul credito?

Si. Il secondo comma dell'art. 1265 c.c. estende la medesima regola ai casi di costituzione di usufrutto o pegno sul credito: prevale chi ha notificato o ottenuto l'accettazione del debitore per primo, indipendentemente dalla data dell'atto costitutivo.

Cosa puo fare il primo cessionario che viene soccombente per mancata notifica?

Il primo cessionario soccombente non puo piu far valere il credito verso il debitore, ma conserva un'azione contrattuale di risarcimento verso il cedente che ha ceduto lo stesso credito due volte, configurandosi un inadempimento contrattuale e potenzialmente un illecito civile.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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